L’obbligo di comunicare i dati informativi del quadro RS di Redditi 2022 (anno d’imposta 2021) resta ma viene spostato al 30 novembre 2024 con annullamento delle sanzioni. Questo stabilisce l’articolo 6 del decreto legge sulle proroghe fiscali, approvato mercoledì 27 settembre 2023 dal consiglio dei ministri.
La normativa sugli obblighi informativi quindi resta integralmente in vigore e va rispettata (con indicando i dati nel quadro RS) anche per la dichiarazione 2023 relativa all’anno d’imposta 2022 da trasmettere al fisco entro il prossimo 30 novembre 2023.
Va ricordato che le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 1 comma 73 della legge 190/2014 riguardano per gli esercenti attività d’impresa, il numero eventuali mezzi di trasporto e veicoli utilizzati nell’attività, i costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorate e merci, lo spese per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili e royalties) e l’ammontare delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.
Per i lavoratori autonomi invece il dato richiesto è quello dei costi per consumi ovvero le spese sostenute nell’anno per i servizi telefonici (compresi quelli accessori), per l’energia elettrica e per i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.
