AFFRANCAMENTO QUOTE O AZIONI DI OICR- Entro il 30 giugno

La legge di Bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di affrancare i maggiori valori degli Oicr (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) detenuti (al di fuori del reddito d’impresa) dai contribuenti che operano nell’ambito del regime dichiarativo o amministrato (è escluso il regime del risparmio gestito). L’affrancamento dei redditi di capitale e/o dei redditi diversi richiede il versamento di un’imposta sostitutiva del 14% calcolata sulla differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31.12.2022 e il costo o valore di acquisto o sottoscrizione.

Si tratta di una opportunità da valutare che interessa potenzialmente tutti i detentori di investimenti in Oicr (ad esempio: quote di fondi comuni di investimento, Etf, Sicav, ecc.) e che potrebbe rivelarsi vantaggiosa in quanto l’imposta sostitutiva si calcola sul valore al 31.12.2022 al netto del costo di acquisto, nonché per la minore aliquota dell’imposta sostitutiva del 14% rispetto alla tassazione del 26% normalmente applicata.

L’ affrancamento non appare conveniente, invece, in relazione agli Oicr che investono interamente in bond emessi da Paesi white list, per i quali la tassazione ordinaria è del 12,50% e, dunque, più vantaggiosa del 14%.

L’opzione deve essere comunicata entro il 30.06.2023 all’intermediario presso il quale è intrattenuto il rapporto di custodia o amministrazione del portafoglio. Nel caso di quote o azioni non detenute presso un intermediario residente, l’opzione dovrà essere esercitata con il modello Redditi, mentre l’imposta andrà versata unitamente al saldo delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.