Il punto sulle opzioni per lo sconto in fattura o cessione del credito

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, in relazione agli interventi “edilizi” dai quali è possibile beneficiare di detrazioni fiscali, con il DL 16.2.2023 n. 11, pubblicato nella G.U. n. 40 del 16.2.2023 e in vigore dal 17.2.2023, è stato deciso che: i) a decorrere dal 17.2.2023 non è più possibile optare per la cessione o lo sconto sul corrispettivo ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, salvo nei casi in cui le spese relative a lavori i cui titoli abilitativi sono stati richiesti entro il 17.2.2023; ii) le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2 della L.196/2009 non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’art. 121 co. 1 del DL 34/2020; iii) la responsabilità solidale per il cessionario è esclusa se dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della documentazione richiesta (titolo edilizio degli interventi, comunicazione preventiva all’ASL, fatture, bonifici, ecc.).  
Premessa

Con il DL 16.2.2023 n. 11, pubblicato nella G.U. 16.2.2023 n. 40 e in vigore dal 17.2.2023, è stata sostanzialmente soppressa la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante per gli interventi “edilizi” effettuati o per il c.d. “sconto sul corrispettivo“, ai sensi dell’art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020.

Soppressione delle opzioni per cessione e sconto

A decorrere dal 17.2.2023, in particolare, non è più possibile optare per la cessione o lo sconto sul corrispettivo ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020 (art. 2 co. 1 del DL 11/2023).

Il successivo comma 2 dell’art. 2 del DL 11/2023, tuttavia, prevede una clausola di salvaguardia per cui è ancora possibile optare per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo, di cui alle lett. a) o b) dell’art. 121 co. 1 del DL 34/2020, con riguardo a tutti gli interventi per i quali, alla data del 17.2.2023, risultano già presentati i titoli edilizi abilitativi.

Nello specifico, relativamente agli interventi che danno diritto al superbonus (del 110%, 90%, 70% o 65%) è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo in relazione alle spese sostenute entro il 31.12.2025 se, in data anteriore al 17.2.2023 (fino al 16.2.2023 compreso, quindi):

  • risulti presentata la CILA per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, di cui all’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;
  • risulti adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la CILA per gli interventi effettuati dai condomini, di cui all’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;
  • risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

In relazione agli interventi che danno diritto ad agevolazioni diverse dal superbonus (ad esempio, bonus casa del 50%, ecobonus, sismabonus, bonus barriere 75%), invece, è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo per le spese sostenute entro il 31.12.2024 (31.12.2025 nel caso del bonus barriere al 75%) se, in data anteriore al 17.2.2023 (fino al 16.2.2023 compreso quindi):

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, oppure, per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
  • risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso possano competere le detrazioni acquisti di cui all’art. 16-bis co. 3 del TUIR (c.d. “bonus casa acquisti 50%”) o all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013 (c.d. “sismabonus acquisti”).
Cessionari Pubbliche Amministrazioni

Aggiungendo il co. 1-quinquies all’art. 121 del DL 34/2020, viene stabilito che le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2 della L. 196/2009 non possono essere cessionarie dei crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione/sconto.

Limitazioni alla responsabilità solidale del cessionario

Nel caso in cui sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari (art. 121 co. 5 del DL 34/2020).

In presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, anche i fornitori che hanno applicato lo sconto e i cessionari sono solidalmente responsabili.

Aggiungendo i commi da 6-bis a 6-quater all’art. 121 del DL 34/2020, vengono introdotte disposizioni che escludono detta responsabilità solidale per i cessionari (compresi i correntisti diversi dai consumatori o utenti) nel caso dimostrino di:

  • aver acquisito il credito di imposta;
  • essere in possesso della documentazione richiesta per poter beneficiare della detrazione (titolo edilizio abilitativo degli interventi, comunicazione preventiva all’ASL, visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento, fatture e ricevute, bonifici, asseverazioni di requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle spese, delibera condominiale di approvazione dei lavori, visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione).

Il mancato possesso della documentazione non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

L’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull’ente impositore.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP