Le comunicazioni per le opzioni per la cessione o sconto sul corrispettivo dei bonus edilizi 2022 dovranno essere trasmesse entro il prossimo 31 marzo, ma i contribuenti potranno avvalersi della remissione in bonis, con il versamento della sanzione pari a 250 euro (non ravvedibile e non compensabile). In questo ultimo caso il contribuente potrà inviare le dette comunicazioni entro il prossimo 30 novembre.
La detta possibilità è stata confermata anche dall’Agenzia delle entrate che, con un recente documento di prassi (circolare 33/E/2022 § 5.4), ha previsto espressamente che, anche con riguardo all’adempimento della presentazione della comunicazione di opzione, di cui all’art. 121 del dl 34/2020, può trovare applicazione l’istituto della remissione in bonis, in forza del generale principio sancito dal citato comma 1 dell’art. 2 del dl 16/2012, ai sensi del quale la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.
