CIRCOLARE N. 6 – Gestione artigiani e commercianti contribuzione per l’anno 2023

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 6

Del 10 Marzo 2023

Gestione artigiani e commercianti:

contribuzione per l’anno 2023

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’INPS ha comunicato i valori delle aliquote e gli importi dei massimali e minimali di reddito, nonché le modalità di determinazione della contribuzione dovuta per il 2023 dagli iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. In relazione alle aliquote valevoli per quest’anno, è stato confermato il valore dell’aliquota “base” pari al 24%, mentre per i soli iscritti alla Gestione commercianti va sommato lo 0,48% a titolo di aliquota aggiuntiva ex art. 5 del DLgs. 207/96, per un valore totale pari al 24,48%. Tali valori si riducono nel caso di iscritti con più di 65 anni di età (50%), nonché per i coadiuvanti con età non superiore a 21 anni (23,25% per gli artigiani e 23,73% per i commercianti), mentre si conferma il contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità nella misura di 0,62 euro mensili. Il minimale di reddito per il 2023, da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti, risulta pari a 17.504 euro, mentre il massimale di reddito ammonta a 86.983 euro per coloro che si sono iscritti alle citate Gestioni prima dell’1.1.96, ovvero a 113.520 euro per gli iscritti con decorrenza da tale data.  
Premessa

Con circ. 10.2.2023 n. 19, l’INPS ha indicato le misure delle aliquote, gli importi reddituali (massimale e minimale di reddito), nonché le modalità di calcolo e versamento dei contributi dovuti per il 2023 dagli iscritti alle Gestioni speciali artigiani ed esercenti attività commerciali.

Nuovi valori reddituali

In seguito alla variazione in aumento dell’8,1% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo riferita al biennio 2021/2022, i valori che riguardano il minimale e il massimale di reddito, utili ai fini del calcolo della contribuzione dovuta per il 2023, risultano incrementati rispetto allo scorso anno.

Nel dettaglio, il minimale di reddito da prendere in considerazione per quest’anno ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti, risulta pari a 17.504,00 euro, mentre il massimale di reddito ammonta a:

  • 86.983,00 euro per coloro che si sono iscritti alle Gestioni prima dell’1.1.1996;
  • 113.520,00 euro per coloro che si sono iscritti a partire da tale data.
Per quanto concerne invece la contribuzione IVS eccedente il minimale, il contributo è dovuto sui redditi prodotti nel 2023 per la quota eccedente il predetto minimale di 17.504,00 euro, con applicazione delle aliquote fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile che, sempre per quest’anno, è pari a 52.190,00 euro annui, mentre per i redditi superiori a tale soglia trova sempre applicazione l’aumento dell’aliquota dell’1% ex art. 3-ter del DL 384/92.
Aliquote valide per il 2023

Con riferimento alle aliquote contributive applicabili per il 2023, l’INPS conferma il valore dell’aliquota base raggiunto ancora nel 2018 ai sensi dell’art. 24 co. 22 del DL 201/2011, fissato al 24%, e soggetto a specifici incrementi o riduzioni. In particolare, per i soli iscritti alla Gestione commercianti va sommata l’aliquota aggiuntiva ex art. 5 del DLgs. 207/96, prevista ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, il cui importo, a decorrere dall’1.1.2022, è pari allo 0,48% su disposizione dell’art. 1 co. 380 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

In altri termini, l’aliquota complessiva è pari al: ;.

I valori delle aliquote si riducono invece del 50% nel caso di iscritti con più di 65 anni di età (art. 59 co. 15 della L. 449/97), mentre per i coadiuvanti con età non superiore a 21 anni, le aliquote sono fissate nella misura del:

  • 23,25%, per gli artigiani;
  • 23,73%, per gli iscritti alla Gestione commercianti.
La predette riduzioni per i coadiuvanti “under 21”, precisa l’INPS, operano fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

Infine, si conferma il contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità ex art. 49 della L. 488/99, fissato nella misura di 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annuale).

Determinazione dei contributi

Con riferimento al contributo calcolato sul minimale di reddito dovuto per il 2023 dai titolari di qualunque età e coadiuvanti di età superiore ai 21 anni, l’importo è pari a:

  • 4.208,40 euro annui (4.077,12 euro per i coadiuvanti con meno di 21 anni) per gli iscritti alla Gestione artigiani;
  • 4.292,42 euro (4.161,14 euro per i coadiuvanti con meno di 21 anni) per gli esercenti attività commerciali.
Sulla base dei predetti valori è poi possibile calcolare gli importi per i periodi inferiori all’anno solare. In pratica, il contributo sul minimale risulta pari a: 350,70 euro mensili per gli artigiani (339,76 euro per i coadiuvanti con età inferiore ai 21 anni);357,70 euro per gli esercenti attività commerciali (346,76 euro per i coadiuvanti con età inferiore ai 21 anni).
Versamento dei contributi

Per quanto riguarda, invece, il versamento dei contributi, che dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, nella circolare in commento si precisa che quelli dovuti sul minimale di reddito dovranno essere versati in 4 rate, alle scadenze del:

  • 16.5.2023;
  • 21.8.2023;
  • 16.11.2023;
  • 16.2.2024.
I pagamenti dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2022, primo e secondo acconto 2023, dovranno, invece, essere effettuati in occasione dei consueti versamenti IRPEF.

L’INPS ricorda, infine, che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta possono essere reperiti, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione “Dati del mod. F24”, contenuta nel “Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti”.

Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato pdf il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP