A partire da mercoledì 1° marzo, le imprese affidatarie di lavori nel caso di cantieri edili privati (con valore uguale o superiore a 70.000 euro), il committente/stazione appaltante nel caso di lavori pubblici, riceveranno un alert informativo sul fatto che l’appalto sia soggetto a verifica della congruità, da richiedere con l’ultimo stato di avanzamento lavori e prima del saldo finale. Unica eccezione prevista, i cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023: in questo caso, le casse edili potranno rilasciare la congruità anche sulla base di auto-dichiarazione dell’impresa.
In particolare, la procedura prevede che, a seguito di denuncia di nuovo lavoro (DNL) alla cassa edile, venga trasmessa all’impresa affidataria una PEC che informa dell’obbligo della verifica di congruità. L’attestato della congruità della manodopera edile si ottiene tramite l’utilizzo del Sistema online Cnce_EdilConnect. Il primo step prevede l’inserimento della Denuncia di inizio attività contenente tutte le info relative all’appalto e ai soggetti coinvolti, a cui segue l’assegnazione da parte del sistema del CUC, ovvero il codice univoco congruità di cantiere. Tramite il codice, è possibile fare convergere nel contatore di congruità dell’appalto tutti i dati della manodopera denunciata nelle casse edili dai diversi soggetti coinvolti nell’appalto.
Una volta inseriti i dati, essi vengono confrontati con gli indici minimi di congruità. Se essi sono congrui, entro 10 giorni dalla richiesta, l’attestazione viene rilasciata dalla cassa edile. Qualora non sia possibile attestare la congruità, la cassa edile indica all’impresa le difformità riscontrate e la invita a regolarizzare la posizione entro 15 giorni versando la differenza di costo del lavoro che occorre per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. Se l’impresa non provvede, viene comunicato l’esito negativo, indicando gli importi a debito e le cause d’irregolarità, con conseguente iscrizione alla BNI (Banca nazionale imprese irregolari).
Attenzione però: se lo scostamento di congruità non eccede il 5% dell’indice della manodopera, la cassa edile rilascia ugualmente l’attestazione, previa dichiarazione del Direttore dei lavori che motivi lo scostamento.
