CIRCOLARE INFORMATIVA N. 42
Del 02 DICEMBRE 2022
Le novità del DL Aiuti-Ter convertito in legge
(DL n. 144 del 23.09.2022, legge di conversione n. 175 del 17.11.2022)
| Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che in occasione della conversione in legge n.175 del 17.11.2022 del DL n. 144 del 23.09.2022, meglio noto come “DL Aiuti-Ter”, il legislatore ha introdotto alcune novità con particolare riferimento alle accise sui carburanti e IVA sul gas per autotrazione, indennità una tantum e riversamento di crediti fiscali. Nel dettaglio: i) viene confermato e rafforzato il beneficio sugli acquisti e sui consumi effettivi di energia e gas per i mesi di ottobre e novembre 2022; ii) con riferimento al riversamento del credito R&S non spettante, viene rinviato il termine per accedere all’istituto dal 31.10.2022 al 31.10.2023; iii) sempre in materia di credito R&S, in sede di conversione è stato estesa la possibilità di richiedere la certificazione del credito; iv) viene modificata la procedura di comunicazione sindacale nel caso di delocalizzazione o cessazione dell’attività di imprese non vertenti in situazione di crisi; v) le aliquote di accisa sulla benzina viene ridotta a 478,40 euro per mille litri, mentre l’aliquota IVA da applicare al gas naturale usato per autotrazione è fissata in misura pari al 5% fino al 18.11.2022 (il DL Aiuti Quater ha esteso la deroga al 31.12.2022); vi) viene previsto che per le domande di mutuo presentate dal 01.12.2022 al 31.12.2022 da parte di giovani coppie e under 36 la garanzia dell’80% opera anche quando il TEG sia superiore al TEGM in presenza di determinate condizioni. Si segnala che talune delle disposizioni appena indicate sono state adottate ed ulteriormente prorogate ad opera del successivo DL Aiuti-Quater. |
| Premessa |
Con il DL n. 144 del 23.09.2022 (c.d. “DL Aiuti-Ter”) il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento alcune nuove disposizioni per fronteggiare la crisi energetica, nonché altri provvedimenti urgenti in materia fiscale, successivamente oggetto di modifiche in occasione della conversione in legge n. 175 del 17.11.2022.
Tra le varie novità segnaliamo, in particolare, il potenziamento ed il rafforzamento del credito fiscale riconosciuto, per il periodo di ottobre e novembre 2022 a fronte dell’acquisto di gas ed energia del 40-30% a seconda della fattispecie (il beneficio è stato poi esteso dal DL Aiuti-Quater al mese di dicembre 2022).
Viene confermato il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese esercenti attività agricola e della pesca ed alle imprese esercenti attività agro meccanica di cui al codice ATECO 1.61 pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel IV trimestre solare 2022.
In materia di credito Ricerca e Sviluppo, viene posticipato il termine per presentare istanza di riversamento del credito non spettante, mentre viene estesa la possibilità di chiedere la “certificazione” del credito fiscale spettante con riferimento al nuovo bonus ricerca, sviluppo e innovazione.
Di seguito illustriamo le novità introdotte in sede di conversione, segnalando che le disposizioni del DLAiuti-Quater hanno esteso l’applicazione di alcuni degli istituti di seguito indicati, tra cui le deroghe in materia accise e IVA sul gas per autotrazione, ovvero i crediti fiscali riconosciuti per l’acquisto di energia e gas.
| Le novità del DL Aiuti-Ter convertito |
| Credito d’imposta energia e gas | Con riferimento ai mesi di ottobre e novembre 2022, viene riconosciuto un credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (si ricorda che il DL Aiuti-Quater ha esteso il beneficio a dicembre 2022). Il credito viene riconosciuto: alle imprese energivore, nella misura del 40% della componente acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;alle imprese non energivore dotate di contatori di energia di potenza pari o superiore a 4,5kw, nella misura del 30% della componente acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;alle imprese gasivore, nella misura del 40% della componente acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;alle imprese non gasivore, nella misura del 40% della componente acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. I crediti d’imposta relativi ad il terzo ed al quarto trimestre 2022 possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione nel modello F24 (a seguito delle modifiche del DL Aiuti-Quater il termine è stato esteso al 30.06.2023), oppure ceduti per intero dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi istituti di credito ed intermediari finanziari (con possibilità di ulteriore cessione per un massimo di due volte a soggetti vigilati). I beneficiari devono inviare, entro il 16.03.2023, comunicazione all’Agenzia delle Entrate riferita ai crediti del terzo e del quarto trimestre 2022 maturato nell’esercizio. |
| Enti terzo settore e spese energetiche | In sede di conversione, sono stati previsti i seguenti contributi a favore degli ETS. Enti di sostegno alle persone con disabilità Viene riconosciuto un contributo straordinario a fronte dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica registrato nel III trimestre dell’anno 2022, in favore di enti che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità: enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all’art. 45 del DLgs. 117/2017;organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS;ONLUS, iscritte nell’Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate;enti religiosi civilmente riconosciuti. Tale contributo straordinario è calcolato in proporzione all’incremento dei costi sostenuti rispetto all’analogo periodo dell’anno 2021. Contributi per gli enti del Terzo settore Viene riconosciuto un contributo straordinario per i maggiori oneri sostenuti nell’anno 2022 per l’acquisto della componente energia e del gas naturale in favore dei seguenti enti: gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS;le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS di cui all’art. 54 del DLgs. 117/2017;le ONLUS di cui al DLgs. 460/97, iscritte alla relativa anagrafe. Il contributo straordinario è calcolato in proporzione all’incremento dei costi sostenuti nei primi tre trimestri dell’anno 2022 rispetto all’analogo periodo dell’anno 2021 per la componente energia e il gas naturale. |
| Credito acquisto carburante attività agricola e pesca | Viene riconosciuto un credito d’imposta alle imprese esercenti attività agricola e della pesca ed alle imprese esercenti attività agro meccanica di cui al codice ATECO 1.61. Tale credito ammonta al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante nel quarto trimestre del 2022 e viene riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione di mezzi utilizzati per dette attività, nonché per l’acquisto di gasolio e benzina utilizzati per il riscaldamento di serre e fabbricati produttivi adibiti all’allevamento di animali. I crediti possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 e sono cedibili solo per intero dalle beneficiarie ad altri soggetti, compresi istituti di crediti e intermediari finanziari (con possibilità di duplice cessione a favore di soggetti vigilati). |
| Accise carburanti e IVA | Secondo quanto previsto dal DL, le accise sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante sono rideterminate come segue: benzina: 478,40 euro per mille litri;olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo. Inoltre, l’aliquota IVA da applicare al gas naturale usato per autotrazione è fissata in misura pari al 5%. La rideterminazione delle aliquote si applica a decorrere dal 18.10.2022 fino al 31.12.2022 (ad opera dell’intervento del DL Aiuti-Quater). Durante tale periodo non trova applicazione l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante e previsto dal n. 4 bis della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/95. |
| Riversamento credito R&S | Il termine da ultimo previsto per l’invio della domanda di riversamento del credito R&S non spettante (31.10.2022) viene rinviato al 31.10.2023. Per l’effetto sono stati rimodulati i versamenti, che potranno avvenire: in unica soluzione in data 16.12.2023;in tre rate annuali di pari importo, maggiorate di interessi calcolati dal 17.12.2023, coincidenti con il 16.12.2023, 16.12.2024 e 16.12.2025. La regolarizzazione, ricordiamo, riguarda gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta maturato per attività svolte nei periodi a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al 31.12.2019 al ricorrere delle seguenti ipotesi: le attività sono state effettivamente svolte, ma in tutto o in parte i costi non sono qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito;è stato applicato l’articolo 3, comma 1 bis del DL n. 145/2013 in modo non conforme alla norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 1, comma 72 della legge n. 145/2018;sono stati commessi errori nella quantificazione o individuazione delle spese ammissibili;sono stati commessi errori nella media storica di riferimento. La procedura non può essere utilizzata nel caso in cui il credito utilizzato sia già stato contestato con un atto di recupero crediti o altri provvedimenti impositivi divenuti definitivi, ed in ogni caso qualora ricorrano (tra le altre ipotesi) condotte fraudolente o fattispecie simulate. |
| Certificazione spese R&S | In sede di conversione è stata estesa la possibilità di chiedere la certificazione del credito anche con riferimento al credito d’imposta R&S nella sua nuova formulazione (legge n. 160/2019). La certificazione può essere richiesta nel caso in cui le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti abbiano avuto formale conoscenza. La certificazione, ricordiamo, esplica effetti vincolanti nei confronti dell’amministrazione finanziaria salvo il caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venta rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. |
| Contributo una tantum patronati | Viene riconosciuto un contributo a favore degli istituti di patronato pari a 100 euro per ciascuna sede centrale, regionale, provinciale e zonale dei predetti patronati. |
| Disposizioni in materia di delocalizzazione o cessazione attività | Viene modificata la disciplina riferita alla procedura sindacale prevista dalla legge n. 234/2021 con riferimento ai datori di lavoro che intendono procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, filiale, ufficio o reparto situato sul territorio nazionale con cessazione definitiva dell’attività e licenziamento con un numero di lavoratori non inferiore a 50 unità. Nelle ipotesi di delocalizzazione viene prevista la restituzione di tutti i benefici e le sovvenzioni percepite. Modifiche alla procedura sindacale Con riferimento alla procedura sindacale viene elevato da 90 a 180 giorni dall’avvio dei licenziamenti collettivi il termine entro cui il datore è tenuto alla comunicazione alle organizzazioni sindacali della chiusura aziendale. Viene contemporaneamente elevato da 90 a 180 giorni il termine entro cui si ritengono nulli i licenziamenti effettuati in mancanza di tale comunicazione. Inoltre, in caso di mancata sottoscrizione del piano per limitare le ricadute occupazionali, il ticket licenziamenti viene innalzato del 500%. Delocalizzazioni Qualora il datore di lavoro cessi definitivamente l’attività produttiva o una parte significativa della stessa co riduzione del personale superiore al 40% lo stesso è tenuto a restituire le sovvenzioni, i contributi ed i sussidi a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti. Le disposizioni si riferiscono ai benefici economici percepiti in 10 anni antecedenti l’avvio della procedura medesima ed in proporzione alla percentuale di riduzione del personale. |
| Alloggi e residenze per studenti universitari | Viene istituito un fondo a favore di imprese, operatori privati ed altri operatori economici che verrà destinato al pagamento del corrispettivo dovuto per il godimento dei posti letto resi disponibili presso alloggi o residenze per studenti di istituzioni superiori (individuati secondo graduatorie del diritto allo studio ovvero quelle di merito). La misura del beneficio verrà determinata a seguito della valutazione del numero di posti letto previsti: i soggetti aggiudicatari garantiscono la destinazione u’uso prevalente degli immobili ad alloggio o residenza per studenti ma possono anche destinare le strutture non utilizzate ad altre finalità. A decorrere dal 2024, le somme corrisposte ai soggetti selezionati non concorrono alla formazione del reddito ne all’IRAP, mentre i redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari non concorrono nella misura del 40% alla formazione del reddito IRPEF, IRES, ne alla formazione del valore IRAP. Viene inoltre disposta l’esenzione da imposta di registro e bollo per gli atti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari. Viene infine previsto un credito d’imposta pari all’importo versato a titolo di IMU in relazione agli immobili destinati ad alloggio o residenza per studenti. |
| Modifiche in materia di garanzie su mutui | Attraverso una modifica al DL n. 73/2021, viene ampliato l’intervento del fondo di garanzia per la prima casa elevando la misura massima della garanzia concedibile all’80% della quota capitale a favore dei mutui concessi a giovani coppie e under 36. Le domande presentate dal 01.12 al 31.12.2022 possono fruire della garanzia fino all’80% della quota capitale anche quando il TEG sia superiore al TEGM. |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP
