CIRCOLARE INFORMATIVA N. 41
Del 29 NOVEMBRE 2022
Erogazioni liberali in natura di modico valore: per il 2022 incremento a 3.000 euro
| Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con la circolare 4.11.2022 n. 35/E, relativa alla nuova soglia di non imponibilità per i fringe benefit pari a 3.000,00 euro prevista dall’art.12 del DL 115/2022 (modificato successivamente dal DL Aiuti quater), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, esclusivamente per l’anno di imposta 2022, la disciplina di cui all’art. 51 co. 3 del TUIR deve intendersi modificata come di seguito: i) sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale; ii) il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è innalzato da 258,23 a 3.000,00 euro (soglia modificata ad opera dell’articolo 3, comma 10, lettera b del DL n. 176/2022).Non è invece prevista alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla norma, per cui, in caso di superamento, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, inclusa la quota inferiore al medesimo limite di 3.000,00 euro. |
| Premessa |
Con la circolare Agenzia delle Entrate 4.11.2022 n. 35/E sono stati forniti alcuni chiarimenti sull’art. 12 del DL 115/2022, che prevede l’incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit a 3.000,00 euro per il 2022.
| Norma di riferimento |
La citata disposizione prevede che “in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (…), non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000,00″.
| Ambito soggettivo |
Sulla base di quanto già previsto dall’art. 51 co. 3 del TUIR, secondo l’Agenzia delle Entrate tale disposizione si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo l’art. 51 del TUIR.
| Inoltre, i fringe benefit in esame possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam. |
L’Agenzia ricorda altresì che, ai sensi dell’art. 51 co. 3 del TUIR, rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’art. 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.
| Ambito oggettivo |
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, esclusivamente per l’anno di imposta 2022, la disciplina di cui all’art. 51 co. 3 del TUIR deve intendersi modificata come di seguito:
- sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
- il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è innalzato da 258,23 a 3.000,00 euro.
| Superamento del limite di 3.000,00 euro |
Non è prevista alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla norma, per cui, in caso di superamento, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, inclusa la quota inferiore al medesimo limite di 3.000,00 euro.
| In altri termini, se il valore normale dei beni e servizi complessivamente ceduti al dipendente nel 2022 è pari a 3.100,00 euro, l‘importo che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente sarà pari a 3.100,00 euro (come avviene ordinariamente), non soltanto l’eccedenza di 100,00 euro. |
| Utenze domestiche |
L’art. 12 del DL 115/2022 amplia l’ambito applicativo dell’art. 51 co. 3 del TUIR, prevedendo che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, nel limite di 3.000,00 euro, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti “per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.
Sul punto la circ. Agenzia delle Entrate 35/2022 ha chiarito che:
- le utenze devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, purché ne sostengano effettivamente le relative spese;
- rilevano anche le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) intestate al condominio, che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino);
- vanno considerate anche le utenze per le quali, pur essendo intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, purché tali soggetti sostengano effettivamente la spesa
| In merito alla documentazione, l’Agenzia rileva che il datore di lavoro: , per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’art. 51 co. 3 del TUIR. |
Al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.
| Resta fermo che tutta la documentazione indicata nella predetta dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. |
Viene altresì chiarito che la giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell’art. 12 del TUIR o, a certe condizioni (ossia in caso di riaddebito analitico), al locatore.
| Le somme erogate dal datore di lavoro (nell’anno 2022 o entro il 12.1.2023 per effetto del principio di cassa allargato) possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nell’anno 2022. |
| Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti |
