CIRCOLARE INFORMATIVA N. 31
Del 29 Luglio 2022
Rateazione dei ruoli e compensazioni, novità
L’istanza può riguardare solo alcune partite debitorie
Sommario
1. Novità e ultimi provvedimenti 1
2. Adempimenti, scadenze fiscali e previdenziali 8
3. Rateazione dei ruoli e compensazioni, novità. 9
1. Novità e ultimi provvedimenti a cura di Roberta Coser e Claudio Sabbatini
- Iva/Corrispettivi Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 14 luglio 2022, n. 378 Commercianti al minuto: certificazione dei corrispettivi
Gli esercenti attività di commercio al minuto sono esonerati dall’obbligo del rilascio della fattura (articolo 22, Dpr 633/1972), potendo essi rilasciare il documento commerciale (articolo 2, Dlgs 127/2015). Si ricorda che l’emissione della fattura non è obbligatoria, a meno che venga richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.
L’istante, pur godendo della semplificazione descritta, intende emettere volontariamente fattura (in formato elettronico, da inviare tramite SdI), senza che il cliente ne abbia fatto richiesta (in luogo dell’emissione del documento commerciale e della memorizzazione elettronica e dell’invio dei dati dei corrispettivi). L’istante, però, non dispone del codice fiscale dell’utente finale. Pertanto, laddove il cedente di un bene o il prestatore di un servizio, riconducibile tra le operazioni di commercio al minuto o attività assimilate, voglia documentare i corrispettivi percepiti emettendo fattura elettronica tramite SdI, lo può fare, ma solo indicando nel documento il codice fiscale del cessionario o del committente consumatore, acquisito nel rispetto della normativa vigente.
Infatti, qualora la fattura vada emessa tramite il SdI ne andranno rispettate le relative regole tecniche e procedurali. Tra queste figura l’obbligo funzionale, tra l’altro, alla corretta individuazione del committente/cessionario ed alla possibilità di rendergli disponibile la fattura, tramite i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate, tramite l’indicazione in tutte le fatture del numero di partita Iva o del codice fiscale del committente/cessionario. Elemento la cui assenza genera un errore (codice 00417) che comporta lo scarto del documento (Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 9 settembre 2020, n. 324).
- Iva/Operazioni estere Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 14 luglio 2022, n. 379 Esterometro: quando scatta l’obbligo per le pubbliche Amministrazioni
È stato precisato che, per le Amministrazioni pubbliche, la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cd. esterometro) – di cui all’articolo 1, comma 3-bis, Dlgs 5 agosto 2015, n. 127 – non è dovuta per le operazioni effettuate nella sfera istituzionale dell’ente. In particolare, le pubbliche Amministrazioni non sono tenute all’obbligo comunicativo dell’esterometro per tutte quelle operazioni, come quelle istituzionali, per le quali non agiscono come soggetti passivi. L’opzione per l’esterometro è comunque possibile ma solo su base volontaria. Restano, inoltre, fermi gli obblighi – in capo all’ente – di integrazione dei documenti relativi agli acquisti intra-Ue e di liquidazione (e di versamento) dell’imposta attraverso il modello F24 EP.
L’agenzia, in risposta all’interpello in esame, chiarisce che per le proprie attività istituzionali, anche dopo il 1° luglio 2022, l’istante potrà continuare a integrare le fatture ricevute da soggetti esteri, analogiche o digitali al di fuori del Sistema di Interscambio, liquidando la relativa imposta come ha sempre fatto.
Pertanto, per le Amministrazioni pubbliche, la comunicazione in esame è dovuta con esclusivo riferimento alle operazioni commerciali (come anche affermato nella circolare agenzia delle Entrate 26/E/2022).
- Iva/Operazioni esenti Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 15 luglio 2022, n. 382 Attività di consulenza finanziaria: quando è applicabile il regime di esenzione
Dopo le precedenti Risposte Interpello 360, 361 e 362 del 4 luglio 2022, l’agenzia torna nuovamente ad occuparsi del regime di esenzione delle prestazioni di consulenza finanziaria (articolo 10, comma 1, numeri 1), 4) e 9), Dpr 633/1972).
In questo caso la consulenza è legata alla negoziazione di titoli in un processo di vendita competitivo con il coinvolgimento di investitori finanziari e industriali. L’agenzia ribadisce che il regime di esenzione non si applica alla attività di consulenza che sia solo una parte, non rilevante, dell’attività di intermediazione, Nel caso di specie, pare invece che la prestazione complessa includa un’attività di consulenza in cui è preponderante quella di intermediazione nella compravendita di partecipazioni.
- Iva/Note di variazione Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 20 luglio 2022, n. 386 Risoluzione contrattuale: fattispecie che autorizzano l’emissione di note di variazione
Vengono analizzate le diverse casistiche in cui è ammessa l’emissione, da parte del cedente o prestatore, di note di variazione Iva, ai sensi dell’articolo 26, Dpr 633/1972.
L’articolo 26, comma 2, Dpr 633/1972, tra le altre fattispecie che legittimano la variazione in diminuzione, contempla anche il fatto che l’operazione sia venuta meno (in tutto o in parte) o si sia ridotto l’imponibile, in conseguenza di una dichiarazione di risoluzione contrattuale.
In linea generale, la possibilità è ammessa in presenza di una qualsiasi fattispecie di risoluzione contrattuale, anche qualora questa non sia di diritto. Non è, infatti, necessario un formale atto di accertamento (negoziale o giudiziale) della causa di risoluzione (conforme Corte di Cassazione 17 giugno 1996, n. 5568; Corte di Cassazione 8 novembre 2002, n. 15696). Ad esempio, è stato ribadito che il presupposto per l’emissione della nota di variazione è rinvenibile anche nella risoluzione contrattuale derivante dall’attivazione di una clausola risolutiva espressa (articolo 1456 Codice civile), previo verificarsi della condizione ivi prevista (es. il mancato pagamento del corrispettivo). La precisazione era stata già espressa nel Principio di diritto 11/2021.
L’agenzia delle Entrate precisa come la risoluzione per inadempimento (giudiziale o di diritto) o l’avvio della procedura esecutiva siano da considerarsi come due percorsi alternativi al fine dell’emissione della nota di variazione. La prima soluzione (risoluzione per inadempimento) è una facoltà che viene esercitata dal soggetto passivo che non intende procedere in via esecutiva per il recupero del credito. Per contro, con la seconda soluzione (azione esecutiva) si rinuncia al diritto di invocare la risoluzione contrattuale quale presupposto per la nota di credito. Dovrà attendersi, dunque, il verificarsi dell’infruttuosità della procedura esecutiva individuale avviata.
Si ricorda che la variazione in diminuzione costituisce una facoltà per il cedente o prestatore. Inoltre, nel caso delle procedure esecutive, diversamente da quanto attualmente previsto per le procedure concorsuali (laddove la nota può essere emessa sin all’avvio della procedura stessa), rimane necessario il requisito dell’infruttuosità, come individuato dal comma 12 dell’articolo 26.
L’agenzia esamina un ulteriore aspetto di interesse: quello concernente la disciplina prevista dal successivo comma 9 dell’articolo 26, ove si prevede che, in caso di risoluzione contrattuale di contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facoltà di emettere la nota di variazione di cui al comma 2 «non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni». Sul punto, si chiarisce che al cedente o prestatore è riconosciuta la facoltà di emettere una nota di credito «esclusivamente con riferimento a quelle operazioni – già eseguite e fatturate – per le quali la controparte sia risultata inadempiente/insolvente». Solo in tal caso la risoluzione (giudiziale o di diritto) travolge le forniture per le quali si sia verificato l’inadempimento, lasciando impregiudicate quelle per le quali il cessionario o committente ha regolarmente adempiuto all’obbligo del pagamento del prezzo. L’interpello in esame riguarda prestazioni inquadrabili nell’ambito di un contratto di somministrazione periodica di beni: in tal caso, il mancato pagamento del corrispettivo integra la condizione prevista dalla clausola risolutiva espressa, determinando la risoluzione del contratto con effetti ex tunce l’emissione della nota di variazione a decorrere dalla prima fattura rimasta insoluta.
Infine, viene analizzata anche l’ipotesi della rinuncia all’incasso, da parte del fornitore, a seguito di un accordo transattivo con la controparte. Anche in questo caso è concessa l’emissione della nota di credito, seppur entro il termine annuale dal momento di effettuazione dell’operazione originaria (articolo 26, comma 3, Dpr 633/1972), trattandosi di sopravvenuto accordo tra le parti.
- Dichiarazioni annuali/Irap Risoluzione agenzia delle Entrate 15 luglio 2022, n. 40/E Modello Irap 2022: nuova disciplina delle deduzioni per i costi del personale
L’articolo 10, comma 1, Dl 21 giugno 2022, n. 73 (Decreto Semplificazioni fiscali) ha modificato le deduzioni Irap per il costo del personale a tempo indeterminato, stabilendo che le nuove misure si applicano a partire dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (quindi già dal 2021). Pertanto, considerato che le istruzioni al modello Irap 2022, approvate lo scorso 31 gennaio, non tengono conto di tali novità, l’agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti sulle corrette modalità di compilazione della sezione I del Quadro IS del modello Irap 2022. Ad ogni modo, non essendo stato modificato il quantum della deduzione, per il primo anno (2021) è possibile effettuare la compilazione secondo le regole indicate nelle istruzioni pubblicate sul sito.
Si ricorda che le deduzioni indicate dall’articolo 10, spettanti solo ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, sono: a) la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), Dlgs 446/1997); b) la deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo (articolo 11, comma 1, lettera a), numero 5), Dlgs 446/1997); c) la deduzione forfetaria di 1.850 euro fino a 5 dipendenti per i soggetti con componenti positivi non superiori nel periodo d’imposta a euro 400.000 (articolo 11, comma 4-bis.1, Dlgs 446/1997).
Inoltre, il legislatore ha previsto l’abrogazione delle seguenti agevolazioni: a) la deduzione forfetaria di 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta, aumentata a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni (articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2), Dlgs 446/1997; b) la deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali relativi ai medesimi lavoratori (articolo 11, comma 1, lettera a), numero 4), Dlgs 446/1997); c) la deduzione per incremento occupazionale fino a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato (articolo 11, comma 4-quater, Dlgs 446/1997).
Infine, è stato modificato il comma 4-octies dell’articolo 11, Dlgs 446/1997, sostituendo la deduzione del costo residuo del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (pari alla differenza tra il costo del predetto personale e le altre deduzioni spettanti) con la deduzione integrale del costo complessivo del predetto personale. In pratica, il costo deducibile non va più determinato per differenza rispetto alle altre deduzioni specifiche previste dal previgente articolo 11.
L’agenzia indica le seguenti modalità di compilazione del modello:
– nei righi IS1, colonna 2, IS4, colonna 3, e IS5, colonna 2, vanno indicate le deduzioni spettanti in relazione ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
– i righi IS2, IS3 e IS6 non vanno compilati;
– nel rigo IS7, colonna 3, va indicata la deduzione di cui all’articolo 11, comma 4-octies, Dlgs 446/1997, ossia la deduzione riferita al costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, compresa la deduzione ammessa, nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto (da evidenziare anche in colonna 2);
– nel rigo IS9 va indicata l’eventuale eccedenza delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 del citato articolo 11 rispetto al limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.
- Immobili/Osservatorio mercato immobiliare Provvedimento agenzia delle Entrate 15 luglio 2022 Quotazioni OMI: servizio esteso ai dati 2004-2015
Viene esteso il servizio di fornitura gratuita – previa autenticazione nell’area riservata dedicata ai servizi telematici – dei dati presenti nelle banche dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) relativi alle quotazioni antecedenti al 2016.
In attuazione della normativa nazionale ed europea in materia di riutilizzo dei documenti nel settore pubblico (Comunicazione Commissione europea n. 2014/C – 240/01) e in omaggio alle finalità di trasparenza e accessibilità all’informazione pubblica, sono resi disponibili i dati relativi alle quotazioni immobiliari OMI, per ciascun semestre, a partire dal primo semestre 2004 e fino al secondo semestre 2015.
- Immobili/Sisma bonus Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 20 luglio 2022, n. 384 Sisma bonus acquisti: rogito entro il 30 giugno 2022
Un acquirente di un immobile residenziale, in possesso dei requisiti richiesti per beneficiare del sisma bonus acquisti (articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013), ha sottoscritto un preliminare di compravendita in data 24 maggio 2021 versando un primo acconto, ha versato un secondo acconto il 30 giugno 2022, mentre il contratto definitivo di compravendita verrà firmato il 30 novembre 2022.
Secondo l’agenzia, l’acquirente non potrà godere della detrazione in parola nella misura maggiorata del 110% (articolo 119, Dl 34/2020), in quanto il rogito fatto nel novembre 2022 è fuori data massima.
Affinché gli acquirenti degli immobili residenziali agevolati possano usufruire del bonus nella misura del 110%, infatti, è necessario che i requisiti richiesti sussistano nel periodo di vigenza della norma e che, quindi, l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022 (circolare n. 30/E/2020). Le proroghe concesse dalla Legge di bilancio 2022 per alcuni casi specifici di applicazione del Superbonus lascia fuori, infatti, il sisma bonus acquisti che, pertanto, attualmente spetta per le compravendite concluse entro il 30 giugno 2022.
L’istante potrà usufruire della detrazione ordinaria del 75% o 85% in base alla riduzione del rischio sismico ottenuto, agevolazione in vigore fino a 31 dicembre 2024, e potrà anche esercitare l’opzione per lo sconto in fattura.
- Immobili/Bonus facciate Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 20 luglio 2022, n. 385 Bonus facciate: lo sconto in fattura deve comparire sul documento
Il caso riguarda un intervento edilizio che consente la fruizione del bonus facciate (articolo 1, commi da 219 a 223, legge 160/2019) per il quale le parti avevano concordato il pagamento anche mediante lo sconto in fattura.
Per dimenticanza, l’emittente la fattura non ha indicato in essa lo sconto in fattura concordato (nel caso, il 90% di quanto dovuto). Si chiede se sia possibile emettere a tal fine una nota di credito per rettificare il documento. Nel 2021 il cliente ha pagato i lavori con bonifico parlante nella misura del 10% del prezzo pattuito come prevede la disposizione agevolativa in caso di opzione per lo sconto in fattura.
L’agenzia, correttamente, ritiene che la fattura erroneamente emessa senza l’indicazione dello sconto in fattura non possa essere integrata con una nota di variazione. Il documento fiscale è, infatti, valido perché contiene imponibile e Iva esatti (l’imponibile e l’imposta sono i soli due elementi modificabili con la nota di variazione; cfr. articolo 26, commi 2 e 3, Dpr 633/1972). Pertanto, la mancata indicazione dello sconto in fattura non può essere sanata, con l’effetto che il fornitore della prestazione non può cedere il credito d’imposta (articolo 121, Dl 34/2020) e il cliente può recuperare la detrazione nella dichiarazione dei redditi (purché non abbia già comunicato l’opzione all’agenzia). Secondo l’agenzia, infatti, non avendo il fornitore indicato l’ammontare della diminuzione concordata, l’opzione per il bonus facciate sotto forma di sconto non può considerarsi perfezionata.
Purtroppo, le basi normative che regolano la speciale detrazione non offrono una via d’uscita che consenta di rimediare all’errore commesso. Il cliente, pertanto, dovrà rinunciare allo sconto in fattura, ma potrà recuperare il 90% del 10% delle spese sostenute nel 2021, corrispondente al bonifico parlante effettuato il 31 dicembre 2021 (per i lavori eseguiti entro il 31 dicembre 2021 la detrazione per il bonus facciate ammontava al 90% della spesa sostenuta). Secondo l’agenzia, «il contribuente non può più beneficiare dello sconto in fattura e quel 10 per cento versato nel 2021 potrà essere detratto direttamente dal committente in misura pari al 90% nella sua dichiarazione dei redditi», salvo cedere le quote residue. Il residuo 90% del corrispettivo indicato nella fattura, se pagato entro il 2022, potrà essere portato in detrazione direttamente dal committente, nella dichiarazione dei redditi relativa al 2022 nella misura del 60% (articolo 1, comma 219, legge 160/2019) oppure ceduto a terzi, compresi gli intermediari finanziari, nella misura corrispondente alla detrazione spettante, previa opzione per la cessione del credito.
- Agevolazioni/Impatriati Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 18 luglio 2022, n. 383 Regime fiscale impatriati: preclusione della proroga
In relazione al regime dei lavoratori impatriati (articolo16, comma 3-bis, Dlgs 147/2015), l’agenzia conferma il proprio orientamento secondo il quale, in assenza di versamento del tributo nella misura del 10% o del 5% del reddito (o in caso di versamento solo parziale), previsto dal provvedimento agenzia delle Entrate 3 marzo 2021, n. 60353, la proroga dell’agevolazione per ulteriori 5 anni (in presenza di almeno un figlio minore o in caso di acquisto di una casa in Italia) è preclusa (articolo 5, commi 1, lettera c) e 2-bis, Dl 30 aprile 2019, n. 34; cfr. circolare agenzia delle Entrate 33/E/2020). Né può essere effettuato il pagamento dell’integrazione ricorrendo al ravvedimento operoso.
Questa Risposta è in linea con le Risposte 371 e 372, entrambe del 12 luglio 2022.
2. Adempimenti, scadenze fiscali e previdenziali
A cura di Paolo Sardi
Nel periodo compreso dal 3 al 9 agosto 2022 non vi sono scadenze fiscali e previdenziali da segnalare.
3. Rateazione dei ruoli e compensazioni, novità
L’istanza può riguardare solo alcune partite debitorie
Luigi Lovecchio – La Settimana Fiscale n. 31/2022
La legge di conversione del decreto Aiuti (L. 91/2022) ha introdotto rilevanti modifiche alla normativa delle dilazioni con l’agente della riscossione, che interessano sia il contenuto delle istanze, che non devono più necessariamente riguardare l’intero debito verso l’Ader, sia la disciplina delle dilazioni, con l’elevazione a 8 rate non pagate della clausola di decadenza dalle stesse, sia il limite di debito entro il quale non occorre allegare nulla all’istanza. Il medesimo provvedimento ha infine reso permanente la facoltà di compensare i debiti a ruolo con i crediti commerciali vantati verso la pubblica Amministrazione.
Conversione del decreto aiuti: novità
Nuova disciplina a regime delle dilazioni con l’agente della riscossione imperniata sulla possibilità di scegliere le partite da rateizzare.
Di conseguenza, le nuove regole in materia di soglie di debito entro cui non occorre dimostrare lo stato di difficoltà del debitore e di decadenza dal piano di rientro troveranno applicazione con riferimento – e limitatamente – a ciascuna domanda di rateazione. Viene inoltre messa a regime la facoltà di estinguere i debiti con l’agente della riscossione mediante l’utilizzo in compensazione dei crediti certificati verso la pubblica Amministrazione. Sono le importanti novità introdotte con la legge 15 luglio 2022, n. 91 di conversione del decreto Aiuti (1).
Le nuove rateazioni
Vengono introdotte delle clausole migliorative della disciplina recata nell’articolo 19, Dpr n. 602/1973, destinate ad essere operative a partire dalle istanze presentate dal 16 luglio scorso (2). Le modifiche attengono in particolare alla regolamentazione della decadenza dai piani di rientro ed al limite di debito oltre il quale occorre dimostrare documentalmente lo stato di difficoltà del debitore. Tali innovazioni peraltro trovano applicazione con riferimento a ciascuna domanda di rateazione che, a sua volta, ha ad oggetto non necessariamente l’intero debito verso l’agente della riscossione ma unicamente le partite individuate dal debitore. Per comprendere meglio quest’ultimo passaggio, che rappresenta forse la più rilevante delle modifiche legislative, è opportuno ricordare la situazione esistente prima dell’entrata in vigore della legge in esame. Al riguardo, si evidenzia che la domanda di rateazione, fino al 15 luglio scorso, doveva includere la totalità dei debiti maturati nei confronti di agenzia delle Entrate – Riscossione. Inoltre, in presenza di debiti sorti in epoca successiva alla trasmissione della prima domanda, era senz’altro ammissibile proporre una nuova istanza di rateazione, il cui accoglimento era però condizionato dal buon esito dei pagamenti rateali di quella precedente. In sostanza, il contribuente, che aveva inoltrato una prima domanda con riguardo alla totalità degli affidamenti in carico ad Ader a quella data e che successivamente era incorso in decadenza dal piano di rientro, per non avere pagato il numero di rate stabilito dalla disciplina di riferimento, in ipotesi di trasmissione di una nuova istanza avente ad oggetto cartelle notificate in epoca posteriore alla domanda iniziale, si vedeva rigettare dall’Ader la richiesta, con la motivazione che l’interessato avrebbe dovuto preliminarmente provvedere a saldare per intero le quote scadute.
| La rateazione dei ruoli – regole precedenti |
| La domanda di rateazione doveva avere ad oggetto la totalità del debito verso l’agente della riscossione, e non solo una parte dello stesso;il buon esito delle dilazioni pregresse costituiva inoltre condizione di ammissibilità dell’istanza di rateazione di debiti insorti successivamente alla trasmissione di quelle precedenti;conseguentemente, qualora il contribuente fosse decaduto da un piano di rientro e avesse voluto inoltrare una nuova domanda riferita a cartelle successive, si sarebbe visto rigettare l’istanza fino a quando egli non avesse provveduto a saldare le quote scadute. |
Per effetto della novella in esame, dunque, il debitore è libero di scegliere quali partite includere nell’istanza di rateazione come pure di presentare una pluralità di domande, ciascuna avente ad oggetto uno o più dei carichi affidati ad Ader. L’unità minima indivisibile dell’istanza è, per l’appunto, rappresentata dalla partita di ruolo che, a sua volta, è formata dal singolo provvedimento impositivo che è a monte di essa. Per fare degli esempi, un accertamento Imu, un’iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione Irpef della dichiarazione dei redditi e un verbale di multa stradale rappresentano tre distinte partite di ruolo. Ne consegue che il debitore, con riguardo ai tre carichi sopra esemplificati, potrà scegliere se inoltrare tre diverse istanze oppure due o una, con accorpamento di tutte o parte delle medesime.
Una volta scelti i carichi che sono contenuti nell’istanza, tutte le nuove regole introdotte con la legge di conversione del decreto Aiuti dovranno essere applicate distintamente per ogni domanda, con l’ulteriore conseguenza, più oltre segnalata, che il buon fine di un piano di rientro non condizionerà più l’ammissibilità o la sorte degli altri.
| Il contenuto della domanda di rateazione |
| Non deve necessariamente coincidere con l’intero debito maturato nei confronti dell’agente della riscossione;ne deriva che il debitore è libero di decidere quali carichi includere in una o più domande di rateazione. L’unità minima indivisibile dell’istanza è rappresentata dalla singola partita di ruolo che, a sua volta, è costituita dal provvedimento impositivo o amministrativo che sta a monte dell’affidamento (ad es., accertamento esecutivo);una volta elaborata la domanda è ad essa che andranno riferite le nuove regole di gestione del piano di rientro. |
Le istanze che non richiedono allegati
Una delle clausole modificate dalla novella riguarda la soglia di debito entro cui non occorre comprovare lo stato di difficoltà del debitore e quindi non è richiesto di allegare alcuna documentazione alla domanda. Al riguardo, si ricorderà che in vigenza della normativa emergenziale tale soglia era stata elevata da 60.000 a 100.000 euro, per le domande presentate entro il 31 dicembre 2021. A partire dalle istanze trasmesse da quest’anno, tale limite è tornato a 60.000 euro. Per effetto delle innovazioni in esame, l’importo in questione è stato raddoppiato a 120.000 euro. Ne consegue che, entro questo ammontare, il debitore è libero di decidere la durata della dilazione, purché entro la durata massima di 72 rate mensili. In ragione di quanto illustrato nel precedente paragrafo, inoltre, la predetta soglia di debito dev’essere raffrontata non con il totale dell’esposizione nei confronti dell’agente della riscossione ma con la debitoria oggetto di ciascuna domanda di rateazione.
Si segnala in proposito che sul sito dell’Ader sono stati pubblicati i nuovi modelli di istanze di rateazione, tra cui il modello R1 riferito per l’appunto ai debiti che non superano 120.000 euro.
| Esempio |
| Un contribuente ha debiti di 80.000 euro per un accertamento Ires relativo al 2017, 90.000 euro per un accertamento Iva riferito al 2018, e 100.000 euro per un accertamento Ires riferito al 2019. Se decide di presentare tre distinte domande, ciascuna avente ad oggetto una sola delle partite innanzi citate, lo stesso potrà non allegare alcuna documentazione all’istanza e così scegliere la durata di ciascuno dei piani di rientro. |
Le novità in materia di decadenza
La novella ha elevato da 5 a 8 rate complessivamente non pagate la condizione di decadenza dal piano di rientro. Sul punto, si ricorda che, allo stato attuale, si intrecciano quattro differenti tempistiche in materia di decadenza, a seconda della data di riferimento della domanda di rateazione. In particolare:
- per le dilazioni pendenti all’8 marzo 2020, la condizione di decadenza è rappresentata dall’omesso pagamento di 18 rate complessive:
- per le istanze presentate entro il 31 dicembre 2021, la condizione di decadenza è di 10 rate complessivamente non pagate;
- per le istanze presentate a partire dal primo gennaio 2022, la condizione di decadenza è di 5 rate non pagate;
- per le istanze presentate a partire dal 16 luglio scorso, la condizione di decadenza è di 8 rate non pagate.
Poiché le regole sopra elencate sono destinate ad applicarsi sino al termine del piano di rientro e poiché ci possono essere rateazioni anche di lunga durata, è evidente che gli operatori dovranno distinguere le casistiche in esame per molto tempo ancora.
Si è inoltre disposto, in coerenza con il meccanismo di autonomia delle singole istanze, sopra illustrato, che la decadenza da un piano di rientro non condiziona in alcun modo né la possibilità di presentare nuove domande aventi ad oggetto debiti futuri né la validità delle altre rateazioni eventualmente in corso.
A fronte dell’introduzione di evidenti elementi di maggiore flessibilità nelle dilazioni nonché dell’allungamento della causa di decadenza, rispetto a quella immediatamente previgente, la novella legislativa ha previsto una clausola restrittiva: in caso di decadenza da una dilazione, il debito residuo non può essere più dilazionato. In proposito, si ricorda che, in forza della normativa precedente, il debitore decaduto poteva rientrare nel sistema delle dilazioni versando per intero tutte le rate scadute. Questa possibilità non è dunque più ammessa.
| Le novità nelle dilazioni |
| La causa di decadenza è elevata da 5 a 8 rate non pagate;in caso di decadenza da un piano di rientro non è mai possibile dilazionare il debito residuo;la decadenza da una dilazione non condiziona né la possibilità di chiedere nuove dilazioni per debiti diversi da quelli decaduti né la validità di altre rateazioni eventualmente già avviate. |
La normativa transitoria
Le nuove disposizioni, come sopra rilevato, entrano in vigore a partire dalle istanze presentate dal 16 luglio scorso. Per raccordare la disciplina riformata con le domande di rateazione presentate prima della sua entrata in vigore, si è disposto che, in caso di decadenza da dilazioni precedenti, continua a trovare applicazione la “vecchia” regola secondo cui si può beneficiare di nuove rateazioni pagando tutte le rate scadute. Una volta saldato il pregresso, la nuova domanda rientrerà nel campo di operatività della disciplina riformata dell’attuale articolo 19, Dpr n. 602/1973, con l’effetto che: i) si potranno scegliere i debiti da includere in ciascun piano di rientro; ii) il limite di debito entro cui non occorre dimostrare lo stato di difficoltà del debitore è elevato a 120.000 euro per singola istanza di rateazione; iii) la condizione di decadenza è di 8 rate non pagate; iii) in caso di decadenza, il debito residuo non potrà più essere dilazionato.
La compensazione con crediti verso la Pa
Un’altra attesa e importante modifica apportata dalla legge di conversione del decreto Aiuti riguarda la facoltà di estinguere debiti verso l’agente della riscossione con crediti certificati vantati verso enti pubblici, a titolo di appalti, forniture, somministrazioni e prestazioni professionali.
In proposito, si ricorda che la disciplina di riferimento era articolata in una disposizione ordinaria, recata nell’articolo 28-quater, Dpr n. 602/1973, e in una disposizione speciale, recata nell’articolo 12, comma 7-bis, Dl n. 145/2013. La prima, per effetto degli ultimi interventi legislativi, era ferma alle cartelle o agli avvisi di accertamento esecutivi notificati entro il 30 settembre 2013 (3). La seconda è stata invece oggetto di plurimi interventi legislativi mirati a ampliarne di volta in volta l’orizzonte temporale di applicazione. Così, l’articolo 1, comma 17-bis, Dl n. 41/2021, ha da ultimo esteso la suddetta facoltà alle somme dovute nel 2021, derivanti da affidamenti effettuati sino al 31 ottobre 2020. Va evidenziato che la disposizione speciale, a differenza di quanto stabilito in quella ordinaria, contiene la condizione secondo cui la somma iscritta a ruolo dev’essere inferiore o pari al credito vantato, in questo modo inibendo l’ipotesi di pagamenti parziali del debito verso l’agente della riscossione. La disciplina di attuazione della normativa in esame è stata individuata nel Dm 24 settembre 2014.
Vale altresì ricordare che la compensazione si può effettuare solo con crediti certi, liquidi ed esigibili vantati verso la pubblica Amministrazione e tale qualificazione si ottiene attraverso la procedura di certificazione del credito, da effettuarsi per il tramite dell’apposita piattaforma messa a disposizione da Sogei.
Per effetto delle modifiche qui commentate, da un lato, si abroga la previsione transitoria, di cui al sopra citato articolo 12, comma 7-bis, Dl n. 145/2013, dall’altro, si consente l’applicazione a regime della normativa di cui al sopra citato articolo 28-quater, Dpr n. 602/1973, disponendo direttamente nel testo di questa che la facoltà di compensazione è esercitabile con riferimento agli affidamenti eseguiti entro il 31 dicembre del secondo anno precedente a quello in cui la stessa è richiesta.
| Esempio |
| Si può chiedere nel 2023 la compensazione dei carichi affidati all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2021. |
Lo sblocco della norma ordinaria consentirà, pertanto, anche l’effettuazione di pagamenti parziali del debito a ruolo, qualora i crediti certificati siano inferiori ad esso. Si ritiene tuttavia che occorra l’emanazione di un nuovo decreto attuativo delle Finanze che fissi le regole in coerenza con l’attuale disciplina di riferimento.
| La compensazione di debiti affidati all’agente della riscossione con crediti certificati verso enti pubblici |
| È sempre ammissibile ai sensi dell’articolo 28-quater, Dpr n. 602/1973, alla sola condizione che si tratti di debiti affidati all’agente della riscossione entro il 31 dicembre del secondo anno precedente a quello in cui la compensazione è richiesta;è consentita anche ai fini di pagamenti parziali del debito a ruolo, qualora il credito certificato sia inferiore a questo;riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili derivanti da appalti, forniture, somministrazioni e prestazioni professionali verso il settore pubblico. |
Note:
(1) Dl n. 50/2022.
(2) Data di entrata in vigore della legge n. 91/2022.
(3) Articolo 9, comma 2, Dl n. 35/2013.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP
