Le novità del DL aiuti convertito (DL n. 50 del 17.05.2022, legge di conversione n. 91 del 15.07.2022)

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 30

Del 27 Luglio 2022

Le novità del DL aiuti convertito

(DL n. 50 del 17.05.2022, legge di conversione n. 91 del 15.07.2022)

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che in occasione della legge di conversione n.81 del 15.07.2022 del DL n. 50 del 17.05.2022 il legislatore ha apportato alcune modifiche alle previgenti disposizioni, introducendo alcune novità di carattere fiscale. Tra le principali novità, segnaliamo le seguenti: i) viene prevista l’applicazione dell’aliquota ridotta del 5% alle somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi industriali per i mesi di luglio, agosto e settembre 2022; ii) vengono incrementati i crediti fiscali spettanti alle imprese gasivore, non gasivore, e non energivore, rispettivamente, al 25% (nei primi due casi) ed al 15%; iii) viene introdotta un’indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale nel 2021 con periodi non interamente lavorati non inferiori alle 7 e non superiori alle 20 settimane; iv) viene riconosciuto un contirbuto straordinario sotto forma di credito d’imposta agli autotrasportatori nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 relativa all’acquisto di gasolio; v) in materia di superbonus, viene confermata la modifica ai sensi della quale è possibile fruire della detrazione per gli interventi effettuati su unità immobiliari delle persone fisiche non facenti parte di un condominio o edificio composto da più unità (indipendente) anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.09.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo; vi) viene prevista la possibilità per le banche di cedere i crediti edilizi a soggetti diversi dai consumatori o utenti che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di successiva cessione; vii) viene prevista la possibilità di rateizzare i ruoli fino a 120.000 senza condizionalità riferite alla temporanea situazione di obiettiva difficoltà.  
Premessa

Con il DL n. 50 del 17.05.2022 il legislatore ha introdotto numerose novità di carattere fiscale nel nostro ordinamento, recentemente modificate ad opera della legge di conversione n. 91 del 15.07.2022.

Tra le novità introdotte ricordiamo l’incremento dei crediti per l’acquisto di energia elettrica e gas, dei crediti a favore di sale cinematografiche e settore audiovisivo, la possibilità per le banche di effettuare ulteriori cessioni dei crediti edilizi, l’estensione della disciplina sulla compensazione delle somme iscritte a ruolo con crediti commerciali, nonché l’incremento del limite di dilazione dei ruoli senza documentazione dello stato di difficoltà da 60.000 a 120.000.

Di seguito illustriamo le principali novità introdotte dal DL aiuti convertito in legge.

Le novità in materia fiscale
Credito d’imposta autotrasportatori Viene confermato il credito fiscale per le imprese che esercitano attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, pari al 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 per l’acquisto di gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore ed utilizzati per l’esercizio delle predette attività.   Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito e dell’IRAP.  
Dilazione ruoliPer effetto delle nuove disposizioni introdotte: l’istante non deve dimostrare la temporanea difficoltà per ottenere la dilazione fino a 120.000 euro; la soglia di 120.000 euro viene determinata in relazione a ciascuna richiesta anziché alle somme iscritte a ruolo; la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive; è possibile presentare dilazioni per carchi diversi rispetto a quelli in relazione al quale si è verificata la decadenza.    
Trasporto per finalità turistico ricettiveCon una norma di interpretazione autentica, il legislatore ha stabilito che le agevolazioni IVA per i servizi di trasporto persone previste dal DPR 633/72 si applicano anche alle prestazioni di servizi con finalità turistico ricettive.  
Credito carburante settore pescaViene prorogato al secondo trimestre 2022 il credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto del carburante delle imprese del settore pesca.  
Credito sull’acquisto di energia e gasVengono incrementati i crediti fiscali per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale come previsto della versione originaria del DL. Nel dettaglio: per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, il credito è pari al 25% delle spese sostenute nel secondo trimestre 2022;per le imprese a forte consumo di gas naturale, il credito è pari al 25% delle spese sostenute nel secondo trimestre 2022;per le imprese non energivore, il credito è pari al 15% delle spese sostenute nel secondo trimestre 2022.  
Imprese a forte consumo gasViene introdotta l’estensione del beneficio sul consumo di gas naturale al primo trimestre 2022. Il credito è pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022.   Il credito può essere utilizzato in compensazione entro il prossimo 31.12.2022, non concorre alla formazione del reddito d’impresa e neppure alla base imponibile dell’IRAP. Il credito può inoltre essere ceduto per intero ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti vigilati.  
IVA sul gas terzo trimestre 2022L’aliquota del 5% si applica anche sulla somministrazione di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali per i mesi di luglio, agosto e settembre 2022.  
Sale cinematografiche e sett. audiovisivoPer gli anni 2022 e 2023 viene confermato il credito d’imposta pari al 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche se esercitate da grandi imprese.   In sede di conversione, viene introdotto un incremento al 60% per le piccole e medie imprese. Il beneficio viene riconosciuto anche nel caso in cui vengano realizzate nuove sale o ripristinate quelle esistenti.   Per le imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo viene incrementato il massimale del beneficio da 800.000 a 1,2 milioni di euro  
Imprese benefitIn sede di conversione, attraverso una modifica al DL n. 34/2020, viene esteso il periodo di utilizzo del credito d’imposta per le società benfit.  
Sostegno alle imprese danneggiate dal conflittoLa legge di conversione conferma i contributi a fondo perduto previsti per far fronte alle ripercussioni economiche per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina ed alle conseguenti contrazioni della domanda, interruzioni di contratti e progetti esistenti e dalla crisi delle catene di approvvigionamento.   I contributi spettano alle PMI diverse da quelle agricole che presentano i seguenti requisiti: hanno realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di vendita di beni e servizi con l’Ucraina, la Federazione Russa e la Repubblica di Bielorussia pari ad almeno il 20% del fatturato aziendale totale;hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati almeno del 30% nel corso dell’ultimo trimestre rispetto al medesimo periodo del 2019;hanno subito nel corso del trimestre antecedente alla data di entrata in vigore del decreto un calo di fatturato pari ad almeno il 30% rispetto al medesimo periodo 2019.   Il contributo viene calcolato sulla differenza tra l’ammontare medio di ricavi relativo all’ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del decreto e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al trimestre corrispondente del 2019, determinata come segue: 60% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;40% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni.  
  Settore agricolo e produzione energia elettrica  Confermando la versione originaria del DL 50/2022, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è ammessa la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare.  
Credito investimenti immaterialiViene incrementata l’aliquota dal 20 al 50% del beneficio sugli investimenti in beni immateriali 4.0 di cui all’allegato B della legge n. 232/2016 effettuati dal 01.01 fino al 31.12.2022.  
Formazione 4.0Il credito riconosciuto per la formazione viene incrementato al 70% per le piccole imprese, ed al 50% per le medie.   A fronte di tale aumento, vengono introdotte alcune condizionalità: le attività formative devono essere erogate dai soggetti individuati con apposito decreto del MISE;i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento di competenze sono certificati con le modalità stabilite da apposito decreto.   In assenza di tali condizioni i crediti d’imposta sono ridotti, rispettivamente, al 40% ed al 35%.  
Superbonus – edifici unifamiliari e unità autonomePer gli interventi effettuati su unità immobiliari delle persone fisiche il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022 a condizione che alla data del 30.09.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.   La proroga riguarda gli interventi effettuati su edifici unifamiliari, oppure su unità immobiliari indipendenti e autonome site in edifici plurifamiliari.  
Opzioni per lo sconto sul corrispettivo o sulla cessioneViene modificata ulteriormente la disciplina della cessione del credito al fine di prevedere una quarta ed ultima cessione da parte delle banche nei confronti dei propri correntisti non consumatori o utenti, senza facoltà di ulteriore cessione.   Alla luce di tale modifica, quindi, il beneficiario potrà optare per una cessione del credito. Dopo tale cessione sono possibili due ulteriori cessioni a favore dei soli soggetti vigilati. Successivamente a tali cessioni, potrà ora essere effettuata una quarta cessione a favore dei correntisti non utenti o consumatori.  
Compensazione crediti PAViene esteso l’ambito di applicazione della disciplina a regime relativa alla compensazione delle somme iscritte a ruolo con crediti commerciali vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, con l’introduzione della compensazione di crediti relativi anche a prestazioni professionali, non solo a somministrazioni, forniture e appalti.   Tali disposizioni sono applicabili anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30.9.2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui si è richiesta la compensazione.   Ai fini dell’applicazione della norma, le certificazioni delle Pubbliche Amministrazioni che attestano che il credito sia certo, liquido ed esigibile, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.  
TARIIn sede di conversione, viene introdotta la facoltà per i Comuni di prevedere, per il 2022, riduzioni della TARI (ex art. 1 co. 641 – 667 della L. 147/2013) e della tariffa corrispettiva (ex art. 1 co. 668 della L. 147/2013) utilizzando, per la copertura delle minori entrate, gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021.   Le delibere riguardanti tali riduzioni possono essere approvate, in deroga ai termini ordinari previsti dalla normativa vigente, entro il 31.7.2022.  
Utilizzazione beni demaniali ai fini agricoliIl co. 4-bis dell’art. 6 del DLgs. 228/2001 agevola i giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra 18 e 40 anni, che manifestino interesse all’affitto o alla concessione amministrativa di tali terreni. In particolare, la norma dispone che, se, alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto aventi ad oggetti i terreni su citati, giovani agricoltori tra i 18 e 40 anni manifestano interesse all’affitto o alla concessione di tali beni, “l’assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell’avviso pubblico o nel bando di gara” ed, in caso di “pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi”.   La riformulazione del citato co. 4-bis, ad opera del DL 50/2022 convertito, antepone a tale disciplina un periodo che fa salva, in queste ipotesi, la possibilità di applicare la prelazione di cui all’art. 4-bis della L. 203/82.   Con l’entrata in vigore del DL pur in presenza delle agevolazioni a favore dei giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e 40 anni che vogliano affittare o ottenere in cessione i terreni demaniali o del patrimonio indisponibile sopra indicati, alla scadenza dei contratti, opera comunque la prelazione a favore dell’affittuario o concedente.  
Indennità una tantum lavoratori dipendentiIn sede di conversione non è stata modificata la previsione di un importo una tantum di 200 euro per il mese di luglio a favore dei lavoratori dipendenti. L’importo non costituisce reddito ai fini fiscali ed ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.  
Indennità pensionati ed altre categorieAnche tale previsione non ha subito particolari modifiche in sede di conversione. L’importo una tantum pari a 200 euro viene corrisposto alle seguenti categorie di soggetti: pensionati;lavoratori domestici;percettori di NASpI, DIS-COLL e indennità di disoccupazione agricola;titolari di rapporti di co.co.co. di cui all’art. 409 c.p.c.;lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo beneficiari delle indennità ex artt. 10 co. 1 – 9 del DL 41/2021 e 42 del DL 73/2021;lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti;lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;lavoratori autonomi occasionali;incaricati alle vendite a domicilio;percettori di reddito di cittadinanza.   Ad esclusione dei pensionati, dei lavoratori domestici e dei percettori di reddito di cittadinanza, che percepiranno il bonus con la mensilità di luglio 2022, per le altre categorie di soggetti le indennità saranno erogate successivamente all’invio della denuncia contributiva mensile dei datori di lavoro ex art. 31 co. 4 del decreto in esame.  
Indennità per lavoratori autonomi e professionistiAnche in questo caso, il legislatore non ha apportato modifiche in sede di conversione. Il beneficio viene riconosciuto a lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS, nonché ai professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza.  
Indennità aree crisi industrialeViene prorogata al 31.12.2022 la concessione dell’indennità riconosciuta in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Regione Sicilia che hanno cessato d percepire la NASPI nel 2020.  
Indennità lavoratori a ciclico verticaleViene introdotto per l’anno 2022 un importo una tantum pari a 550 euro per i lavoratori delle aziende private titolari nell’anno 2021 di un contratto a tempo parziale ciclico verticale che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori alle 7 e non superiori alle 20 settimane.   L’importo viene riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda, detti lavoratori non siano titolari di un altro rapporto di lavoro dipendente o percettori di NASPI o di un trattamento pensionistico.  
Reddito di cittadinanzaI datori di lavoro privati potranno proporre direttamente offerte di lavoro congrue ai percettori del reddito di cittadinanza che hanno stipulato il patto per il lavoro. I datori dovranno inoltre comunicare l’eventuale mancata accettazione al CPI competente anche ai fini della decadenza.  
Bonus servizi di trasporto pubblicoIl beneficio, rimasto inalterato dopo la conversione del decreto, prevede la concessione di un buono pari al 100% della spesa da sostenere per l’acquisto dell’abbonamento, per un importo massimo di 60 euro e può essere riconosciuto in favore delle persone fisiche che nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.  
    Proroga sospensione settore sport    Viene introdotta una proroga al 30.11.2022 dei versamenti fiscali, previdenziali ed assicurativi previsti in favore di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche con domicilio o sede legale o operativa nel territorio dello stato.  
Sanzioni obbligo vaccinaleLa norma differisce da 180 a 270 giorni il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate provvede alla notifica dell’avviso di addebito con valore di titolo esecutivo dopo la trasmissione da parte dell’ASL dell’attestazione dell’inadempimento.  

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP