CIRCOLARE INFORMATIVA N. 19
Del 26 Aprile 2022
CRIPTOVALUTE – TASSAZIONE ED OBBLIGHI DI
MONITORAGGIO FISCALE
| Storicamente, l’innovazione corre più veloce della legge. Per questo motivo ad oggi le criptovalute non hanno un inquadramento ben definito all’interno del nostro panorama legislativo. Chi le considera un bene immateriale, chi una valuta estera e chi invece un bene merce. Le opinioni sono tante ma, purtroppo o per fortuna, le legge è una sola. Cerchiamo di approfondire lo stato dell’arte della questione, per comprendere se e in quali casi le criptovalute devono essere inserite in dichiarazione dei redditi. Di seguito cercheremo di fornire delle indicazioni semplici e schematiche sulla tassazione e sugli obblighi dichiarativi derivanti dalla detenzione e dalla cessione di criptovalute da parte di persone fisiche, all’infuori dall’attività d’impresa. |
| Premessa |
Senza entrare nel merito delle questioni tecniche relative alla blockchain e in generale alla finanza decentralizzata, che non hanno rilevanza ai fini fiscali, potremmo iniziare col dire che le criptovalute vengono usualmente considerate delle valute virtuali in ragione della loro capacità di fungere da mezzo di scambio e grazie al fatto che, come le valute tradizionali, assumono la funzione di unità di conto (questo ultimo aspetto dipende però anche dalle caratteristiche della specifica valuta virtuale).
| Il momento impositivo |
Il ciclo di vita di una criptovaluta è caratterizzato da tre momenti:
- la creazione (mining per gli esterofili o per i tecnici),
- il deposito
- e lo scambio.
In base alla configurazione attuale della disciplina sul tema, il momento impositivo è rappresentato dallo scambio: nel momento in cui la criptovaluta viene utilizzata per acquistare beni o servizi, o scambiata con diversa valuta (tradizionale o virtuale), essa diviene oggetto di tassazione.
| In termini di obblighi dichiarativi, invece, sono interessati due momenti: 1. lo scambio, che interessa la tassazione, 2. e la detenzione, che può interessare il monitoraggio fiscale. |
| L’inquadramento fiscale |
Le criptovalute sono considerate alla stregua di “attività estere di natura finanziaria”. Di conseguenza sono applicabili alle criptovalute gli stessi obblighi previsti dalle attività finanziarie estere sopracitate. Ricapitolando:
- È sempre obbligatorio indicare le criptovalute in dichiarazione dei redditi nel quadro RW, indipendentemente dalla modalità di custodia e dal luogo di localizzazione del wallet o della chiave privata;
- È sempre obbligatorio indicare le criptovalute in dichiarazione dei redditi nel quadro RW anche se sono “detenute all’estero per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, qualora il contribuente risulti essere ‘titolare effettivo’”. In altre parole, anche se sono detenute tramite exchange (ad esempio Coinbase, Binance, Crypto.com…).
| Costituiscono redditi diversi di natura finanziaria, soggetti a imposta sostitutiva del 26%, le plusvalenze derivanti da cessione a termine di criptovalute se l’ammontare detenuto dal contribuente supera la cifra di 51.645,69 euro per sette giorni lavorativi continui durante l’arco dell’anno. |
| Gli obblighi dichiarativi |
Come anticipato, gli obblighi dichiarativi che riguardano il contribuente sono costituiti dal monitoraggio fiscale e dalla tassazione, rispettivamente legati ai diversi momenti della detenzione e dello utilizzo della criptovaluta.
L’obbligo di compilazione del quadro RW, se le criptovalute sono detenute:
- tramite intermediario residente in Italia: non vige;
- tramite intermediario non residente in Italia: vige;
- tramite portafogli digitali: vige.
In base a quanto stabilito dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2021, deve essere compilato il quadro RW della dichiarazione dei redditi 2022 anno 2021. L’obbligo si applica a tutte le valute virtuali detenute, anche quelle detenute direttamente con chiave privata.
Nella compilazione del quadro in questione, il controvalore in euro della valuta virtuale, detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento, deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la criptovaluta.
Inoltre si precisa che, a prescindere dall’obbligo di monitoraggio fiscale, le criptovalute non sono soggette a IVAFE.
| Indicazioni in dichiarazione dei redditi per le valute virtuali |
La giacenza media del conto operativo deve essere calcolata sulla base del rapporto di cambio al 1° gennaio. Rilevato sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale. Oppure, in mancanza quello dove ha effettuato la maggior parte delle operazioni. La plusvalenza (al netto di eventuali minusvalenze scomputabili) deve essere dichiarata nel quadro RT, utilizzando il criterio LIFO in caso di vendite parziali. Nel quadro RT il contribuente è chiamato all’indicazione del totale delle operazioni attive e passive effettuate, dai cui valori fuoriesce la plusvalenza tassabile (con la relativa imposta sostitutiva del 26%), o la minusvalenza (deducibile nell’esercizio in corso e nei quattro successivi). Il costo, se non documentabile, può essere calcolato dividendo l’importo del bonifico effettuato all’exchanger per il numero di criptovalute acquistate.
| Determinazione della plusvalenza da cessione di valute virtuali |
Ai fini del calcolo della plusvalenza è necessario confrontare il controvalore in euro della moneta virtuale ceduta (accredita sul wallet della piattaforma il giorno della cessione) con il costo di acquisto della stessa.
| Esempio di calcolo della plusvalenza – Metodo Lifo Un soggetto ha acquistato 5.000 bitcoin al tasso BTC/EUR di 7. Il mesesuccessivo acquista 3.000 bitcoin al tasso di 12. Nel mese di luglio ha convertito in euro 4.000 bitcoin al cambio di 180. In questo caso la soglia di giacenza risulta superata (8.000 bitcoin al cambio BTC/EUR al cambio del primo giorno dell’anno è di 7,81 = 62.480 >del limite di 51.645,69. La plusvalenza realizzata – fiscalmente rilevante – è Metodo LIFO: plusvalenza = 4.000 * 180 – (3.000 * 12 + 1.000 * 7) =720.000 – 43.000 = 677.000 |
Come visto nell’esempio l’eventuale plusvalenza tassabile, è data dalla differenza tra:
- Il valore di carico della valuta virtuale;
- Il valore di realizzo dell’operazione di vendita della valuta virtuale.
Dalla differenza tra questi due valori emerge la plus/minusvalenza da indicare nel quadro RT del modello Redditi P.F.
| Nel caso in cui la somma delle minusvalenze dovesse risultare superiore a quella delle plusvalenze, tale eccedenza potrà essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto e a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Vien da sé che sarà ancora più importante predisporre la dichiarazione dei redditi soprattutto in presenza di minusvalenze considerato che, in sua mancanza, non sarà più possibile recuperare le stesse nei successivi periodi di imposta. |
| Criptovalute nel quadro RW: il dato sanzionatorio |
Le criptovalute devono essere inserite in dichiarazione dei redditi indipendentemente dall’ammontare complessivo detenuto. Non sembra infatti applicabile l’esenzione dagli obblighi di monitoraggio prevista per i depositi e conti correnti bancari, che prevede segnalazione di tali rapporti solo se vengono superati i 15.000€. L’omessa o errata compilazione del quadro RW è punita con una sanzione dal 3 al 15% degli importi non indicati.
Si ritiene tuttavia che non siano irrogabili sanzioni per eventuali errori commessi fino al 2017. L’agenzia delle Entrate ha affermato per la prima volta ufficialmente l’obbligo di indicare le criptovalute in dichiarazione dei redditi relativamente al 2018. Pertanto per le omissioni o inesattezze precedenti devono ritenersi sussistenti le condizioni di incertezza che rendono non irrogabili le sanzioni.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP
