Buoni benzina: non imponibili fino a 200 euro per il 2022

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 14

Del 06 Aprile 2022

Buoni benzina:

non imponibili fino a 200 euro per il 2022

  Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, l’art. 2 del DL 21.3.2022 n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, introduce il c.d. “bonus carburante” per i dipendenti. Viene previsto che, per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200,00 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 co. 3 del TUIR. Stando alla formulazione letterale della norma, i buoni benzina potrebbero essere riconosciuti anche ad un solo dipendente, non essendo richiesto che l’erogazione liberale sia concessa alla generalità o a categorie di dipendenti. La nuova previsione relativa al “bonus carburante” si affianca al limite generale di non imponibilità dei fringe benefit pari a 258,23 euro, per cui il valore dei buoni benzina fino a 200,00 euro non concorrerebbe al calcolo di tale limite.     Premessa L’art. 2 del DL 21/2022 (c.d. DL “Ucraina”) ha previsto il c.d. “bonus carburante” per i dipendenti.    Viene stabilito, in particolare, che, per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200,00 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 co. 3 del TUIR.
  Caratteristiche del “bonus carburante”

Il “bonus carburante” è riconosciuto:

  • temporaneamente, per il solo 2022;
  • in relazione ad eventuali cessioni gratuite da parte di aziende private ai propri lavoratori dipendenti di buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburante;
  • nel limite dell’importo di valore di tali buoni pari a 200,00 euro per lavoratore.
Sulla base della formulazione letterale della norma, i buoni benzina potrebbero essere riconosciuti anche ad un solo dipendente, non essendo richiesto che l’erogazione liberale sia concessa alla generalità o a categorie di dipendenti come invece avviene in relazione ad altre ipotesi di esclusione dal reddito previste dall’art. 51 co. 2 del TUIR.

Inoltre, il riferimento alle “aziende private”:

  • sembra comportare l’esclusione dall’agevolazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
  • pone poi un problema con riferimento ai dipendenti degli studi professionali.
Normativa di riferimento

In linea generale, ai sensi dell’art. 51 co. 1 del TUIR il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro; in deroga al suddetto principio di onnicomprensività, l’art. 51 co. 2 del TUIR elenca tassativamente le somme e i valori che non concorrono, in tutto o in parte, a formare il reddito di lavoro dipendente.

L’art. 51 co. 3 individua nel valore normale di cui all’art. 9 del TUIR il criterio generale di valutazione dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente o ai suoi familiari (C.M. n. 326/97, § 2.3.1).

L’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del TUIR stabilisce inoltre che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta (limite elevato a 516,46 euro soltanto per il 2020 e 2021).

Se il valore complessivo dei fringe benefit ricevuti dal dipendente è superiore al suddetto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito (non solo per l’eccedenza).

L’art. 51 co. 3-bis del TUIR dispone inoltre che ai “fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”.

In linea generale, pertanto, i documenti di legittimazione costituiscono fringe benefit in capo ai dipendenti e beneficiano dell’esclusione da imposizione se di importo inferiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro, complessivamente con gli altri fringe benefit ricevuti.
Rapporti con la disciplina generale dei fringe benefit

La previsione di cui all’art. 2 del DL 21/2022 relativa al “bonus carburante” si affianca al suddetto limite generale di non imponibilità dei fringe benefit.

Il valore dei buoni benzina fino a 200,00 euro non concorrerebbe quindi al calcolo del limite di 258,23 euro, non incidendo sul superamento della soglia e sulla conseguente tassazione dell’importo di tutti i benefit ricevuti dal dipendente.

In altri termini, per il 2022, il dipendente potrebbe ricevere gratuitamente dall’impresa (su scelta della stessa) buoni benzina non imponibili fino a 200,00 euro, oltre ad usufruire di altri fringe benefit non tassati sino al limite “tradizionale” di 258,23 euro.

Superamento del limite di 200,00 euro

In assenza di specifiche indicazioni normative, dovrebbe essere chiarito cosa accade in caso di superamento del limite di 200,00 euro.

Considerato il rinvio al citato co. 3 dell’art. 51 del TUIR, l’intero valore dei buoni potrebbe concorrere a formare il reddito del dipendente, analogamente a quanto previsto in caso di superamento della franchigia “generale” dei fringe benefit.
Il valore dei buoni benzina fino a 200,00 euro non concorrerebbe quindi al calcolo del limite di 258,23 euro, non incidendo sul superamento della soglia e sulla conseguente tassazione dell’importo di tutti i benefit ricevuti dal dipendente.

In alternativa, trattandosi di una specifica disposizione agevolativa, potrebbe restare ferma la non concorrenza fino a 200,00 euro, per cui solo l’eccedenza concorrerebbe al calcolo della soglia “generale”.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP