CIRCOLARE INFORMATIVA N. 13
Del 01 Aprile 2022
Prestazioni autonome occasionali: ultime precisazioni
| Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL), con nota 1.3.2022 n. 393, ha fornito ulteriori chiarimenti circa il nuovo obbligo di comunicazione preventiva dell’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali (art. 13 del DL 146/2021, che modifica l’art. 14 del DLgs. 81/2008). Tra i principali, si segnalano i seguenti: i) la mancata comunicazione di prestazioni autonome occasionali rese in situazioni di necessità per lo svolgimento di attività non programmate o non preventivabili non è sanzionabile; ii) sono escluse dall’obbligo di comunicazione le prestazioni aventi natura prettamente intellettuale (ad es. guide turistiche, traduttori, interpreti e docenti di lingua e i medici iscritti all’ordine nell’ambito di consulente scientifiche), quelle rese dall’estero da lavoratori in smart working e quelle rese dai volontari; iii) sono soggette all’obbligo di comunicazione le attività svolte da produttori assicurativi occasionali (5° gruppo ex art. 7 del relativo CCNL), mentre la natura commerciale dell’attività svolta dai produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo li esonera dalla comunicazione; iv) sono tenute alla comunicazione le società per azioni con partecipazione pubblica. Il Ministero del Lavoro, infine, con nota n. 29/2022, ha reso noto che dal 28 marzo è operativa la nuova applicazione su “Servizi Lavoro”, accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE, che consente appunto di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale. |
| Premessa |
L’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL), con la nota 1.3.2022 n. 393, ha pubblicato le nuove FAQ sull’obbligo di comunicazione preventiva per le prestazioni occasionali, introdotto dall’art. 13 del DL 146/2021 nell’ambito del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14 del DLgs. 81/2008.
| Soggetti esclusi dall’obbligo |
Tra i soggetti esclusi da tale obbligo vi sono:
- la Pubblica amministrazione, ma non le Società per azioni con partecipazione pubblica le quali non possono ritenersi perfettamente equiparabili a quest’ultima;
- i liberi professionisti, ove gli stessi non operino e non siano organizzati in forma d’impresa;
- gli enti del Terzo settore, a condizione che non svolgano attività commerciale;
- le fondazioni ITS, che erogano percorsi formativi professionalizzanti;
- le associazioni e società sportive dilettantistiche.
| Prestazioni escluse dall’obbligo |
Riguardo alle varie tipologie di prestazioni di lavoro autonomo occasionale, l’obbligo non sussiste nei confronti di quelle:
- che abbiano una natura prettamente intellettuale, come ad esempio le guide turistiche, i medici, iscritti all’ordine nell’ambito di consulenze scientifiche, i traduttori, gli interpreti e i docenti di lingua, anche se le prestazioni sono svolte da traduttori in favore di imprese, che utilizzano un network di collaboratori occasionali in Italia e all’estero in più lingue, a cui affidano saltuariamente singole traduzioni anche di piccola entità;
- rese dai traduttori mediante l’utilizzo della piattaforma digitale utilizzata per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione o altro a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei Project Manager;
- rese in regime di smart working al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia nell’ambito di progetti di integrazione per i migranti, in quanto queste vengono svolte all’estero;
- rese da produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo (data la natura commerciale dell’attività), mentre sono soggette all’obbligo di comunicazione le attività svolte da produttori assicurativi occasionali (5° gruppo ex art. 7 del relativo CCNL);
- rese da sportivi/atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l’uso della propria immagine, con impegno a pubblicizzare il marchio, indossando capi ed attrezzature durante allenamenti, gare, manifestazioni sportive, fiere ed eventi promozionali, in tempi e in luoghi diversi, sia in Italia che all’estero.
| La nuova applicazione e modulistica |
Come indicato in premessa, il Ministero del Lavoro con nota n. 29/2022, ha comunicato l’avvio della nuova applicazione su “Servizi Lavoro”, accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE, che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale,
L’Ispettorato, con la nota n. 573 del 28 marzo ha invece fornito indicazioni sul nuovo format della modulistica da utilizzare per l’inoltro telematico della comunicazione preventiva e chiarito come regolare il passaggio tra le precedenti modalità di assolvimento dell’obbligo e la nuova procedura telematica.
| L’invio della comunicazione a mezzo email, a uno degli indirizzi potrà continuare solo fino al 30 aprile 2022 in parallelo con il nuovo sistema. Dal 1° maggio 2022 l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico, messo a disposizione dal Ministero del Lavoro su “Servizi Lavoro”, con la conseguenza che non potranno essere ritenute valide – e saranno considerate omesse e sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo email direttamente alle sedi degli ispettorati territoriali del lavoro. |
La nuova modulistica contiene e richiede tutti i dati già evidenziati nella nota n. 29/2022 a partire dagli elementi che consentono l’identificazione tanto del committente quanto del prestatore, il luogo ove verrà svolta la prestazione fino ad arrivare agli spazi riservati alla descrizione dell’attività, l’oggetto del contratto e del compenso che, come già chiarito dalla citata nota, rappresenta un dato non obbligatorio se non noto al momento dell’invio della comunicazione (conseguentemente, in tale caso potrà essere valorizzato anche con importo a zero).
| Telematicamente sono gestire anche le variazioni e gli annullamenti, indicando l’identificativo della comunicazione da annullare o variare. |
Il nuovo format oltre a richiedere la data di inizio, permette di scegliere l’arco temporale entro il quale, presuntivamente, il lavoratore renderà la propria prestazione commissionata. Sono previste tre distinte ipotesi:
- entro 7 giorni,
- entro 15 giorni
- entro 30 giorni.
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non siano compiuti entro la soglia temporale originariamente indicata, il committente dovrà effettuare una nuova comunicazione, al fine di evitare sanzioni.
| Sanzioni |
Secondo quanto previsto proprio dal comma 1 dell’art. 14, omettere la comunicazione, anche quando non viene rinnovata per rapporti che si protraggono oltre il tempo originariamente comunicato, comporta l’applicazione di una sanzione da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
| Non potendosi applicare la diffida ex art. 13 del DLgs. 124/2004, in concreto la sanzione sarà pari a 833,33 euro. |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP
