Decreti ucraina e accise/Agevolazioni

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 12

Del 30 Marzo 2022

  • Decreti ucraina e accise/Agevolazioni
    Dl 21 marzo 2022, n. 21 (GU 21 marzo 2022, n. 67)
    Dm 18 marzo 2022 (GU 21 marzo 2022, n. 67)
    Decreti Ucraina e accise: misure di contrasto degli effetti economici causati dalla guerra tra Russia e Ucraina

Il Decreto legge introduce disposizioni urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari derivanti dalla crisi dovuta alla guerra tra Russia e Ucraina.

Tra le misure adottate si segnalano le seguenti.


Benzina e gasolio
Viene ridotta l’aliquota di accisa su benzina e gasolio destinato ad autotrazione.

La riduzione – di 25 centesimi di euro al litro – opera per un periodo di 30 giorni (dal 22 marzo al 20 aprile 2022), ma è previsto che fino al 31 dicembre 2022 le aliquote di questi tributi potranno essere rideterminate senza dover ricorrere ad un decreto legge ma solo con un provvedimento ministeriale.

A questa riduzione si affianca quella prevista dal Dm 18 marzo 2022, il quale prevede – al fine di compensare le maggiori entrate dell’Iva rispetto all’ultima previsione, derivanti dall’aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio – una riduzione delle accise, a decorrere dal 22 marzo (giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto in GU) e fino al 30° giorno successivo alla medesima data di pubblicazione (quindi fino al 21 aprile 2022). Le aliquote di accisa sono ridotte alle seguenti misure: 1) benzina, 643,24 euro per mille litri; 2) oli da gas o gasolio usato come carburante, 532,24 euro per mille litri; 3) GPL usato come carburante, 182,61 euro per mille chilogrammi.

Buoni benzina
Per il 2022, i buoni benzina (per l’acquisto di carburanti) nel limite di 200 euro per lavoratore, ceduti a titolo gratuito da aziende private, non concorreranno alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Resta confermata anche la soglia di 258,23 euro per i beni e servizi di cui all’articolo 51, comma 3, Tuir. In pratica, i lavoratori che non fruiscono di altri beni e servizi gratuiti possono ottenere buoni carburanti fino alla soglia di 458,23 euro (258,23 + 200,00), senza assoggettare a contributi ed imposte tale erogazione.

Si evidenzia che la concessione non dev’essere generalizzata ma può essere dedicata individualmente a singoli dipendenti. Inoltre, non è legata ad un obbligo di presenza dei lavoratori in azienda.


Bollette energia delle imprese
Viene disposta l’assegnazione di un credito d’imposta a favore delle imprese (diverse da quelle energivore), pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto di energia elettrica utilizzata nel secondo trimestre 2022. Il beneficio spetta alle aziende dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kWA, a fronte di certificazione di maggiori oneri sostenuti dall’impresa (se il prezzo dell’energia, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, ha subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019) per l’acquisto dell’energia nel secondo trimestre solare dell’anno 2022. Il credito d’imposta va utilizzato entro il 31 dicembre 2022, ed è cedibile a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

È riconosciuto un analogo credito d’imposta, ma pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale (per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici) consumato nel secondo trimestre 2022. Il beneficio alle imprese (diverse da quelle energivore) spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Inoltre, si prevede una rateizzazione delle bollette (a richiesta) per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, da parte delle imprese – clienti finali di energia elettrica e di gas naturale – che hanno sede in Italia, per un numero massimo di 24 rate mensili. A tal fine SACE Spa può sostenere specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale, mediante il rilascio di garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all’esercizio del credito ovvero concedere garanzie, in favore delle imprese di assicurazione, pari al 90% degli indennizzi generati da esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale.

Per le imprese energivore, destinatarie degli aiuti contenuti nel Dl 4/2022 e nel Dl 17/2022, viene stabilito che il credito d’imposta per l’energia elettrica passa dal 20% al 25% e quello per il gas naturale dal 15% al 20%.


Caro energia dei privati
Spetta un bonus sociale «elettricità e gas» riferito al periodo 1° aprile – 31 dicembre 2022 per i titolari di ISEE pari ad 12.000 euro.


Agricoltura e pesca
È previsto un credito d’imposta (cedibile), a favore delle imprese agricole e della pesca, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettivamente utilizzato nel primo trimestre solare dell’anno 2022.

I medesimi soggetti possono anche rinegoziare i mutui agrari – prevedendo che tali operazioni siano assistite dalla garanzia gratuita fornita dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) – fruendo di un rimborso fino a 25 anni.


Turismo
Per le imprese turistico-ricettive viene previsto un credito d’imposta pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata Imu dell’anno 2021 per gli immobili in categoria catastale D/2. L’agevolazione spetta a condizione che i proprietari: 1) siano anche gestori delle attività ivi esercitate; 2) abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo indicato di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.

I beneficiari del credito d’imposta sono: a) le imprese turistico-ricettive, comprese quelle che esercitano attività agrituristica; b) le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta; c) le imprese dei comparti fieristico e congressuale; d) i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.


Integrazione salariale
Per l’anno 2022 vengono stanziati 150 milioni di euro al fine di attuare misure di integrazione salariale. La disposizione si applica anche alle imprese del settore turistico. Le aziende che rientrano nel campo di applicazione della CIG (articolo 10, Dlgs 148/2015), che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni, è riconosciuto un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.

I datori di lavoro con meno di 15 dipendenti con codici Ateco rientranti in quelli indicati dal Decreto (Allegato I al Dl 21/2022) possono accedere ad un ulteriore trattamento di integrazione salariale (77,5 milioni di euro stanziati per l’anno 2022).


Agevolazioni contributive
Si prevede l’esonero contributivo totale per l’assunzione di personale già dipendente di imprese in crisi. In particolare, l’esonero contributivo in vigore per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale è esteso anche ai lavoratori licenziati per riduzione di personale nei 6 mesi precedenti e a quelli impiegati in rami d’azienda oggetto di trasferimento.


Aumento dei prezzi dei materiali da costruzione
Fino al 31 dicembre 2022, nei contratti pubblici si può disporre la sospensione o la proroga della prestazione in caso di aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, rilevati dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili. Può trattarsi di aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, accertati dal responsabile unico del procedimento nell’appalto in contraddittorio con l’appaltatore. Se gli aumenti impediscono di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all’esecutore e questi può chiedere la proroga del termine per eseguire la prestazione.

Sempre nell’ambito dei contratti pubblici, anche la difficoltà di reperimento dei materiali – che potrebbe determinare ritardi nella consegna dei lavori – costituisce una causa di forza maggiore (come tale riconosciuta dal Rup-Responsabile unico del procedimento) e, dunque, sono eliminate le penalità inserite nei contratti.


Autotrasporto
Oltre ai fondi destinati ad incentivare il trasporto via mare o via ferrovia (cd. mare bonus e ferro bonus), per le aziende che effettuano il trasporto su strada – particolarmente colpite dall’aumento dei prezzi dei carburanti – si prevede che nei contratti di trasporto venga inserita una clausola di adeguamento del corrispettivo per tenere conto di tale aumento. In particolare, nei contratti stipulati: 1) in forma scritta, dev’essere prevista la clausola di adeguamento del corrispettivo qualora il prezzo del carburante registri una variazione di almeno il 2% del valore preso a riferimento al momento della stipula del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato; 2) in forma non scritta, si deve prevedere che il corrispettivo sia determinato in base ai valori indicativi dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto pubblicati e aggiornati periodicamente dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili.

Inoltre, un fondo di 15 milioni di euro per l’anno 2022 potrà essere utilizzato, tra l’altro, per erogare alle imprese un contributo a titolo di riduzione compensata dei pedaggi autostradali e per concedere la deduzione forfetaria delle spese non documentate ai titolari di imprese di autotrasporto alla guida dei veicoli. Infine, le imprese di trasporto merci per conto terzi – con fatturato pari o superiore ai 5 milioni di euro annui – sono esonerate, per l’anno 2022, dall’effettuare il versamento del contributo all’Autorità di regolazione dei trasporti (ART), pari allo 0,6 per mille del fatturato rilevante.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP