LE NOVITA’ DEL DL SOSTEGNI TER  

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 6

Del 26 Gennaio 2022

LE NOVITA’ DEL DL SOSTEGNI TER  

(DL n. 4 del 27.01.2022)

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con il DL n. 4 del 27.01.2022 (meglio conosciuto come “DL Sostegni-Ter”) il legislatore ha introdotto alcune nuove disposizioni in materia fiscale, introducendo e proponendo alcuni benefici a favore (tra le altre) di attività commerciali e attività chiuse. Tra le novità segnaliamo, in particolare, le seguenti: i) viene modificata la disciplina delle cessioni dei bonus edilizi al fine di limitare le cessioni ad una sola (viene previsto un regime transitorio in cui viene consentita “una sola ulteriore cessione” prima di limitare le cessioni ad una sola); ii) vengono modificate le disposizioni in materia di detrazione per famigliari a carico a fronte dell’introduzione dell’assegno unico; iii) viene introdotto un contributo a fondo perduto per le attività economiche chiuse alla data del 27.01.2022 in conseguenza delle misure di prevenzione adottate; iv) viene introdotto un contrbuto a fondo perduto per le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 rispetto ai medesimi ricavi nel 2019, a cui si applica una percentuale a seconda delle dimensioni del richiedente (variabile dal 40 al 60%); v) viene introdotto un contributo a fondo perduto per i settori in difficoltà (organizzazione feste e cerimonie, ristoranti e attività di ristorazione mobile, fornitura di pasti preparati, bar e altri esercizi simili senza cucina, gestione piscine); vi) viene introdotto un credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo per il settore turismo pari al 60%, al 50% o al 30% del canone versato con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 a condizione che i soggetti abbiano subito una diminuzione dei corrispettivi almeno del 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
Premessa

Con il DL n. 4 del 27.01.2022 (DL Sostegni-ter) il legislatore ha introdotto alcuni contributi a sostegno dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria, nonché alcune modifiche in materia fiscale, al fine di prevenire le frodi e adattare le disposizioni vigenti alle novità inserite nel corso degli ultimi mesi del 2021.

Con riferimento ai contributi si segnala l’introduzione di un nuovo beneficio a favore di coloro che hanno cessato l’attività al 27.01.2022, per le attività di commercio al dettaglio, per i settori intrattenimento, HORECA, wedding, per la sanificazione e per ASD/SSD.

In materia fiscale, è stata introdotta una limitazione delle cessioni dei “bonus edili” che, a seguito di un regime transitorio, potranno essere ceduti solamente una volta. Viene introdotto inoltre un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed utilizzata nel primo trimestre 2022 per le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21.12.2017.

Tra le altre novità, l’introduzione di un incentivo per le assunzioni nel settore turismo e stabilimenti termali per i contratti a termine o di lavoro stagionale effettuate dal 01.01.2022 fino al 31.03.2022.

Le novità in materia fiscale
Detrazione edilizie – limiti sconto e cessionePer le spese sostenute dal 2020 fino al 2024 viene prevista la possibilità di effettuare, oltre allo sconto, una sola cessione del credito. In buona sostanza il contribuente potrà: Fruire dello sconto in fattura, recuperato sotto forma di credito d’imposta, che potrà essere ceduto dai fornitori senza possibilità di ulteriore cessione; Cedere il credito corrispondente alla detrazione, senza facoltà di successiva cessione.   A fronte di tale limitazione vien previsto un regime transitorio per consentire in ogni caso una ulteriore cessione a terzi per quei crediti che alla data del 07.02.2022 sono stati precedentemente oggetto di opzione.   Viene specificato che i contratti di cessione conclusi in violazione delle nuove disposizioni devono considerarsi nulli.  
Detrazioni IRPEF per familiari a caricoA seguito dell’applicazione dell’assegno unico e universale per i figli, viene previsto quanto segue: Le detazioni per figli a carico trovano applicazione solo con riferimento ai figli di età pari o inferiore a 21 anni; Per i figli disabili di età superiore a 21 anni le detrazioni IRPEF sono applicabili in aggiunta all’assegnounico e universale, ma vengono abrogate le maggiorazioni; i figli non possono rientrare negli altri familiari a carico per i quali spetta la detrazione IRPEF; le nuove disposizioni non esplicano effetti alle altre disposizioni che fanno riferimento a oneri deducibili o detraibili sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico e all’esclusione del reddito di lavoro dipendente di somme corrisposte, cessione di beni e servizi in relazione ai familiari del lavoratore.  
Credito locazioni settore turismoViene nuovamente prevista l’applicabilità del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, limitatamente alle imprese del settore turistico, in relazione ai canoni di locazione versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, adattando le condizioni agevolative.   Con riferimento ai primi tre mesi del 2022, il credito spetta a condizione che i soggetti aventi diritto abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.   In breve, a seguito dell’autorizzazione europea, le imprese del settore turistico potranno godere, a prescindere dall’ammontare di ricavi o compensi registrati, di un credito d’imposta (nella misura del 60%, del 30% o del 50% a seconda dei casi) per i canoni di locazione o affitto d’azienda versati con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, purché abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.  
Discoteche e sale da balloIn relazione alle attività sospese dal 25.12.2021 al 31.01.2022 viene disposta la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel mese di gennaio relativi ad IVA, ritenute ed addizionale regionale e comunale all’IRPEF.  
Credito rimanenze finali settore tessile e modaIl credito d’imposta sulle rimanenze di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, viene esteso, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.51 “Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati”, 47.71 “Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati”; 47.72 “Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati”.    
Imprese energivoreViene riconosciuto un credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21.12.2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.  
Bonus investimentiCon riferimento agli investimenti in beni materiali 4.0 finalizzati a progetti di transizione ecologica, viene previsto un credito d’imposta del 5% fino ad un massimale di spesa di 50 milioni di euro (ordinariamente 20 milioni).
Le novità in materia di contributi
Attività chiuseViene rifinanziato il contirbuto destinato a sostenere le attività che al 27.1.2022 risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione (es. discoteche e sale da ballo).  
Contributo settori wedding, horeca ed intrattenimentoViene integrato l’art. 1-ter del DL 73/2021, ora rubricato “Contributi per i settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’HORECA e altri settori in difficoltà”, ampliando in sostanza la platea dei beneficiari.   Le imprese interessate dal contributo sono le seguenti:   96.09.05, Organizzazione di feste e cerimonie; 56.10, Ristoranti e attività di ristorazione mobile; 56.21, Fornitura di pasti preparati (catering per eventi); 56.30, Bar e altri esercizi simili senza cucina; 93.11.2, Gestione di piscine.   Per accedere alle agevolazioni, tali imprese nell’anno 2021 devono aver subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.   Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve far riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.  
Contibuto ASD e SSDLe risorse del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”, di cui all’art. 1 co. 369 della L. 205/2017, sono incrementate di 20 milioni di euro per il 2022.   Parte delle risorse del predetto fondo sono destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per le ASD e le SSD maggiormente colpite dalle restrizioni introdotte con il DL 229/2021, con specifico riferimento ai predetti enti che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30% della dotazione del predetto fondo, è destinata a società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria.  
Contributo per le attività di commercio al dettaglioViene prevista la concessione un contributo a fondo perduto per le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio. Sono interessati, in particolare: soggetti svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio (codici ATECO: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5, 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89, 47.99); presentano un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro; hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.   Il contributo è determinato sulla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e e quello riferito al periodo d’imposta 2019. All’importo ottenuto si applicano le seguenti percentuali: 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400.000,00 euro; 50%, con ricavi superiori a 400.000,00 euro e fino a 1 milione di euro; 40%, con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.  
Le altre novità
Bonus termeI buoni per l’acquisto di servizi termali non fruiti alla data del 08.01.2022 sono utilizzabili entro il 31.03.2022.  
Incentivo assunzioni settore turismo e termaleIn caso di assunzioni a tempo determinato o stagionale effettuate dal 01.01.2022 al 31.03.2022 viene prevista l’applicazione di un’agevolazione che consiste in un esonero dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (esclusi i premi INAIL) limitatamente al periodo dei contratti stipulati e fino ad un massimo di 3 mesi.   In caso di conversione di detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi dalla predetta conversione.  
Fondo settore spettacolo, cinema e audiovisivoLa norma prevede il rifinanziamento dei fondi di cui all’art. 89 co. 1 del DL 18/2020, istituiti nello stato di previsione del Ministero della Cultura al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19.  
Esonero contribuzione CIGSSi riconosce ai datori di lavoro appartenenti a specifici settori e attività economiche (ovverosia settori del turismo, della ristorazione, degli stabilimenti termali, dell’attività ricreative, ecc.), la possibile fruizione, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa compresi tra l’1.1.2022 e il 31.3.2022, dell’esonero dal versamento del contributo addizionale ex art. 5 del DLgs. 148/201513 E della contribuzione addizionale art. 29 co. 8 del DLgs. 148/2015.  
Modifiche in materia CIGSIl provvedimento in esame apporta diverse modifiche alla disciplina generale dei trattamenti di integrazione salariale disciplinati dal DLgs. 148/2015. Tra le varie, si prevede: esonero dal versamento della contribuzione addizionale alle imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un’area di crisi industriale ex art. 27 del DL 83/2012, che stipulano contratti di solidarietà;maggiore definizione delle tempistiche che i datori di lavoro devono rispettare per inoltrare all’INPS la comunicazione dei dati al fine di ottenere il pagamento diretto dell’integrazione salariale;l’eventuale svolgimento di lavoro a termine nel periodo di fruizione di trattamenti di integrazione salariale, consegua una sospensione di questi ultimi per un periodo pari o inferiore a 6 mesi, in relazione alla durata della prestazione lavorativa;la consultazione sindacale individuata nell’ambito della procedura per la concessione della CIGO o della CIGS di cui agli artt. 14 e 24 del DLgs. 148/2015, possa avvenire anche in modalità telematica;una modifica dell’art. 16 del DLgs. 148/2015, stabilendo che il trattamento di CIGO venga concesso dall’INPS anziché dalla competente Sede territoriale del medesimo Istituto previdenziale;l’estensione ai Fondi di solidarietà disciplinati al Titolo II del Dlgs. 148/2015, delle disposizioni ex art. 25-ter del DLgs. 148/2015, secondo cui i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie sono tenuti a partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali;l’indicazione di un parametro per determinare l’importo minimo della prestazione di assegno di integrazione salariale di cui all’art. 30 del DLgs. 148/2015.  
Misure a sostegno del settore suinicoloAl fine di tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana e indennizzare gli operatori danneggiati sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, due fondi denominati “Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza”, con una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2022 e “Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola”, con una dotazione di 35 milioni di euro per l’anno 2022.  

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP