CIRCOLARE INFORMATIVA N. 6
Del 26 Gennaio 2022
Credito d’imposta per investimenti “industria 4.0”: cumulabili con altre agevolazioni
| Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con circolare Min. Economia e Finanze 31.12.2021 n. 33/RGS sono stati forniti specifici chiarimenti sulle note della circolare 14.10.2021 n.21/RGS, al fine di scongiurare dubbi ed incertezze in merito alla cumulabilità delle agevolazioni finanziate dal PNRR. In particolare, in relazione ai dubbi sorti con riguardo alla cumulabilità del credito d’imposta investimenti in quanto misura finanziata con i fondi PNRR, la circolare in rassegna chiarisce che i concetti di “doppio finanziamento” e di “cumulo” si riferiscono a due principi distinti e non sovrapponibili, che sussiste, “tra gli obblighi da rispettare per tutti i progetti finanziati con risorse PNRR, l’assenza di doppio finanziamento, ovvero una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale, lasciando invece aperta, per costi diversi all’interno di un medesimo progetto o diverse quote parti del costo di uno stesso bene, la possibilità di cumulare il sostegno di diverse fonti finanziare“. Pertanto “le misure finanziate all’interno del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni salvo ovviamente i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di stato”. |
| Premessa |
Con la circ. Min. Economia e Finanze 31.12.2021 n. 33/RGS sono stati forniti specifici chiarimenti sulle note fornite dalla circ. 14.10.2021 n. 21/RGS, al fine di scongiurare dubbi ed incertezze in merito alla cumulabilità delle agevolazioni finanziate dal PNRR.
In relazione al bonus investimenti, l’art. 1 co. 1059 della L. 178/2020 – che non ha subito modifiche sotto tale aspetto da parte dell’art. 1 co. 44 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022) – dispone che “il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto“.
| L’Agenzia delle Entrate ha più volte affermato in passato la cumulabilità di tale agevolazione con il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno di cui all’art. 1 co. 98 -108 della L. 208/2015 (cfr. risposte interpello Agenzia delle Entrate 16.9.2020 n. 360 e 16.9.2021 n. 600). |
Tanto premesso, tra le misure finanziate dal PNRR rientra anche il credito d’imposta di cui alla L.160/2019 e alla L. 178/2020 per investimenti in beni strumentali materiali “4.0”, immateriali “4.0” e immateriali “ordinari” (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 30.11.2021 n. 68).
| In dottrina è stata quindi sollevata la questione relativa alla cumulabilità o meno del bonus investimenti con altre misure alla luce delle indicazioni fornite nella circ. Min. Economia e Finanze 14.10.2021 n. 21/RGS sul divieto di doppio finanziamento. |
La circ. Min. Economia e Finanze 31.12.2021 n. 33/RGS chiarisce che le due nozioni si riferiscono a due principi distinti e non sovrapponibili. In particolare:
- il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. Si tratta di un principio generale di sana gestione finanziaria applicabile al bilancio dell’Unione europea, ma valido quale regola generale anche per l’ordinamento interno;
- il concetto di cumulo, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento.
| Tale fattispecie è prevista e consentita nell’ambito dei PNRR dall’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, che recita: “Il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione”. È pertanto prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti “…a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo” (divieto di doppio finanziamento). |
A titolo esemplificativo, la circolare afferma quindi che “se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo.
| In quest’ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto «doppio finanziamento», di cui è fatto sempre divieto”. |
| Possibilità di cumulare il sostegno di diverse fonti finanziarie |
La circ. 33/RGS/2021 precisa quindi che i principi richiamati nelle “Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”, di cui alla circ. Min. Economia e Finanze 14.10.2021 n. 21/RGS, sono pienamente coerenti con la normativa europea.
| Tale documento infatti include, tra gli obblighi da rispettare per tutti i progetti finanziati con risorse PNRR, l’assenza di doppio finanziamento, ovvero “…una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale”, lasciando invece aperta, per costi diversi all’interno di un medesimo progetto o diverse quote parti del costo di uno stesso bene, la possibilità di cumulare il sostegno di diverse fonti finanziarie. |
| Applicabilità alla misura PNRR “Transizione 4.0” |
La circ. 33/RGS/2021 afferma che “quanto sopra esposto vale anche per la misura PNRR Transizione 4.0 che prevede la concessione di un credito d’imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in Ricerca e sviluppo.
| In tale fattispecie, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento), esclusivamente per la parte di costo dell’investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche”. |
In conclusione, considerata la distinzione tra i due principi sopra richiamati, la circ. 33/RGS/2021 conferma che le misure finanziate all’interno del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni salvo i limiti previsti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di Stato.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP
