CIRCOLARE INFORMATIVA N. 38
Del 12 OTTOBRE 2021
Estensione dell’obbligo di “green pass” a tutti i lavoratori del settore privato
| Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, introducendo l’art. 9-septies al DL 22.4.2021 n. 52, l’art. 3 del DL 21.9.2021 n. 127 prevede l’obbligo, per tutti coloro che svolgano una attività lavorativa nel settore privato, a prescindere dalla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 (c.d. “green pass”), ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro. L’obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro si applica dal 15.10.2021 e fino al 31.12.2021, data in cui, salvo proroghe, terminerà lo stato di emergenza sanitaria. Nel prosieguo della presente informativa, sono esaminati: i) l’ambito applicativo dell’obbligo; ii) la durata dell’obbligo; iii) gli obblighi del datore di lavoro; iv) le conseguenze del mancato possesso del green pass; v) le sanzioni per il lavoratore e il datore di lavoro. |
| Premessa |
Introducendo l’art. 9-septies al DL 22.4.2021 n. 52, l’art. 3 del DL 21.9.2021 n. 127 prevede l’obbligo,
per tutti coloro che svolgano una attività lavorativa nel settore privato, a prescindere dalla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 (c.d. “green pass”), ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro.
| Durata Temporale |
L’obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro si applica dal 15.10.2021 e fino al 31.12.2021, data in cui, salvo proroghe, terminerà lo stato di emergenza sanitaria.
| Ambito applicativo |
Rientra nell’applicazione dell’obbligo di green pass chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato a prescindere dalla tipologia contrattuale in base alla quale tale attività viene prestata, ricomprendendo quindi anche le attività svolte, anche sulla base di contratti esterni, a titolo di volontariato, con causa di formazione, libera professione, ecc.
| La norma ha quindi una portata generale che, come detto, prescinde dalla natura autonoma o subordinata del lavoratore. |
| Esclusioni |
L’obbligo di essere in possesso ed esibire il green pass ai fini dell’accesso sul luogo di lavoro non trova applicazione per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
| Obblighi del datore di lavoro |
L’obbligo di essere in possesso del green pass per i lavoratori comporta obblighi anche in capo ai datori di lavoro. Infatti, l’art. 9-septies co. 4 dispone che ogni datore di lavoro è tenuto a verificare il possesso del green pass da parte dei suoi dipendenti e di tutti gli altri soggetti che per svolgere la loro attività lavorativa debbano accedere sul luogo di lavoro.
| Inoltre, entro il 15.10.2021, i datori di lavoro dovranno: definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, da effettuare prioritariamente, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro;individuare con atto formale il soggetto deputato a tale controllo. |
Il controllo deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni già previste dal DPCM 17.6.2021, che regolamenta la verifica della certificazione per tutte le attività per le quali è già obbligatoria.
| Conseguenze del mancato possesso del Green Pass |
La norma in esame dispone che il personale non in possesso della certificazione verde COVID-19 debba essere considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della stessa e, comunque, non oltre il 31.12.2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
| Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. |
| Imprese con meno di 15 dipendenti |
Si prevede che, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro possa sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31.12.2021.
| Il legislatore esclude dunque la possibilità di sanzionare disciplinarmente il dipendente che risulti assente per il mancato possesso del green pass. |
| Sanzioni per il lavoratore |
Qualora il lavoratore acceda ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti dal DL 127/2021, sarà punibile con:
- una sanzione amministrativa di importo compreso tra 600,00 e 1.500,00 euro, comminabile dal Prefetto;
- una sanzione disciplinare, comminabile dal datore di lavoro secondo le previsioni dei codici disciplinari vigenti in azienda.
| Sanzioni per il datore di lavoro |
Il decreto sanziona altresì i datori di lavoro che omettano di effettuare i necessari controlli o di definire le modalità operative per l’organizzazione degli stessi, per i quali è prevista l’applicazione dell’art. 4 co. 1, 3, 5 e 9 del DL 19/2020 convertito, che dispone una sanzione da 400,00 a 1.000,00 euro.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP
