CIRCOLARE INFORMATIVA N. 33
Del 13 SETTEMBRE 2021
LAVORI EDILI: VERIFICA DELLA CONGRUITA’ DELLA MANODOPERA DAL 1° NOVEMBRE 2021
| Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con il DM 25.6.2021 n. 143, il Ministero del Lavoro ha definito – in attuazione dell’art. 8 co. 10-bis del DL 76/2020 – un sistema per verificare la congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili. La finalità del provvedimento è quella di contrastare il fenomeno del lavoro “nero” in edilizia e far sì che la manodopera utilizzata nei cantieri edili sia effettivamente in misura proporzionata all’incarico affidato all’impresa. Tecnicamente, tale verifica verrà eseguita in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, come riportati nell’apposita Tabella allegata all’Accordo collettivo del 10.9.2020. Per quanto riguarda invece l’ambito applicativo, la verifica della congruità riguarderà i lavori edili sia pubblici che privati (questi ultimi di valore pari o superiore a 70.000 euro), eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione. Le disposizioni del decreto si applicheranno ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori verrà effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dall’1.11.2021. L’eventuale mancanza di congruità e la non regolarizzazione incideranno sulle verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC on line per l’impresa affidataria. |
| Premessa |
Con il DM 25.6.2021 n. 143, il Ministero del Lavoro ha definito, in attuazione dell’art. 8 co. 10-bis del DL 76/2020, un sistema per verificare la congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.
| Nell’evidenza, lo scopo del provvedimento è quella di contrastare il fenomeno del lavoro “nero” in edilizia, verificando che la manodopera utilizzata nei cantieri edili sia effettivamente in misura proporzionata all’incarico affidato all’impresa. |
| Disciplina normativa |
Il DM 25.6.2021 n. 143, pubblicato dal Ministero del Lavoro in data 19.7.2021 nella sezione pubblicità legale del proprio sito, introduce un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.
| In pratica, il provvedimento in questione attua la previsione di cui all’art. 8 co. 10-bis del DL 76/2020 e recepisce quanto definito dalle Parti sociali del settore edile con l’Accordo collettivo del 10.9.2020 in materia di congruità della manodopera per il settore edile. |
Sul punto, si precisa che le disposizioni contenute nel decreto si applicheranno ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dall’1.11.2021.
| Ambito applicativo |
Per quanto concerne l’ambito applicativo, l’art. 2 del DM 143/2021 prevede che la verifica della congruità trovi applicazione con riferimento ai lavori edili:
- sia pubblici che privati (questi ultimi di valore pari o superiore a 70.000,00 euro);
- eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.
| In termini generali, vengono ricomprese nell’ambito del settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. |
Il provvedimento in questione esclude dall’attività di verifica i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016, per la quale siano già state adottate specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.
| Modalità di verifica |
Secondo quanto indicato nel provvedimento, la verifica verrà eseguita in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, come riportati nell’apposita Tabella allegata all’Accordo collettivo del 10.9.2020.
| Tali indici verranno periodicamente aggiornati con un apposito decreto del Ministero del Lavoro. |
L’art. 3 del DM 143/2021 stabilisce poi che, nell’ambito delle operazioni di verifica, si terrà conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, ai sensi del DPR 445/2000, con riferimento:
- al valore complessivo dell’opera;
- al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa;
- alla committenza;
- alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.
| Nell’ipotesi in cui ricorrano variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa sarà tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate. |
Se la verifica darà esito positivo, l’attestazione di congruità verrà rilasciata entro 10 giorni dalla richiesta alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria ovvero del committente.
| Richiesta della verifica di congruità |
La verifica di congruità viene dunque rilasciata in seguito ad espressa richiesta presentata dall’impresa affidataria alla locale Cassa Edile, anche tramite un suo intermediario abilitato ex art. 1 della L. 12/79 (Consulente del lavoro, Commercialista o Avvocato), ovvero del committente.
Sul punto, l’art. 4 del DM 143/2021 stabilisce che:
- per i lavori pubblici, la congruità sarà richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori;
- per i lavori privati, la congruità dovrà essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente (a tal fine, l’impresa affidataria presenterà l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva).
| Ipotesi di mancata congruità |
Qualora le operazioni di verifica non riscontrino la congruità, l’art. 5 del DM 143/2021 prevede una specifica procedura di regolarizzazione. In sintesi, la Cassa Edile/Edilcassa inviterà l’impresa a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni, attraverso il versamento presso il medesimo ente dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.
| Decorso inutilmente tale termine, l’esito negativo della verifica di congruità verrà comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. |
In seguito al permanere di tale irregolarità, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procederà all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).
Inoltre, la procedura prevede che qualora la regolarizzazione non venga effettuata, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, inciderà, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC on line per l’impresa affidataria.
| In ogni caso, va detto che ai sensi della medesima norma, laddove lo scostamento rispetto agli indici di congruità risulti non superiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l’attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento. |
Inoltre, è previsto che l’impresa affidataria – risultante non congrua – possa altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nel citato Accordo collettivo del 10.9.2020.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP
