CESSIONE DETRAZIONI EDILIZIE: IL SAL SI APPLICA AL SOLO SUPERBONUS 110

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 32

Del 13 SETTEMBRE 2021

CESSIONE DETRAZIONI EDILIZIE:

IL SAL SI APPLICA AL SOLO SUPERBONUS 110

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, nella risposta all’interrogazione parlamentare 7.7.2021 n. 5-06307, il Min. Economia e Finanze ha chiarito che il meccanismo degli stati di avanzamento lavori, al fine dell’opzione per la cessione/sconto sul corrispettivo di cui all’art. 121 del DL 34/2020, si applica soltanto nel caso del superbonus del 110%. Il MEF ha ritenuto che la disposizione contenuta nel co. 1-bis dell’art. 121 debba essere letta come una facoltà che non necessariamente implica l’esistenza di SAL. Secondo la menzionata risposta, la “norma specifica che l’esercizio dell’opzione può essere effettuato anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Trattasi, tuttavia, di una facoltà disciplinata dalla norma che non impedisce la possibilità di esercitare comunque l’opzione qualora non siano previsti stati di avanzamento dei lavori. In altre parole, nel caso in cui si intenda optare per la cessione e/o per lo sconto in fattura della detrazione relativa agli interventi indicati nell’art. 121 del DL 34/2020 e diversi da quelli che danno diritto al Superbonus del 110% per i quali non siano stati previsti SAL, il contribuente ha la facoltà di esercitare l’opzione senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi. Tuttavia, anche nella risposta del MEF viene evidenziata “la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati“.  
Premessa

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che il meccanismo degli stati di avanzamento lavori, al fine dell’opzione per la cessione/sconto sul corrispettivo di cui all’art. 121 del DL 34/2020, si applica soltanto nel caso del superbonus del 110%.

La precisazione è stata fornita in risposta ad un’interrogazione in commissione Finanze alla Camera del 7.7.2021 n. 5-06307.
Norma di riferimento

La norma oggetto di analisi è quella contenuta nel co. 1-bis dell’art. 121 che prevede che l’opzione per la cessione della detrazione fiscale spettante per determinati interventi o per il c.d. “sconto sul corrispettivo” possa essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.

Testualmente, il comma 1-bis in argomento prevede che “l’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori”, mentre il comma 1 stabilisce che “i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare (…)“.

Un’interpretazione letterale della norma dovrebbe portare alla conclusione che la possibilità di esercitare l’opzione “per SAL” riguardi tutti gli interventi edilizi elencati al successivo comma 2 dello stesso art. 121, ferma restando la limitazione al numero massimo di due (ciascuno pari almeno al 30% dei lavori complessivi) solo per gli interventi edilizi che beneficiano del superbonus (e non per quelli che beneficiano delle altre detrazioni).

Precisazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Il sottosegretario del MEF, rispondendo alla menzionata interrogazione parlamentare in Commissione Finanze alla Camera, ha interpretato diversamente la disposizione recata dal menzionato co. 1-bis, ritenendo quel “può” una facoltà che non necessariamente implica l’esistenza di SAL.

Questa interpretazione, seppur non aderente alla lettera della norma, semplifica il funzionamento dell’agevolazione e non può che essere accolta positivamente ove fosse formalizzata in un documento ufficiale dell’Amministrazione finanziaria.

Secondo la citata risposta, la “norma specifica che l’esercizio dell’opzione può essere effettuato anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Trattasi, tuttavia, di una facoltà disciplinata dalla norma che non impedisce la possibilità di esercitare comunque l’opzione qualora non siano previsti stati di avanzamento dei lavori“.

In altre parole, nel caso in cui si intenda optare per la cessione e/o per lo sconto in fattura della detrazione relativa agli interventi indicati nell’art. 121 del DL 34/2020 e diversi da quelli che danno diritto al superbonus del 110% per i quali non siano stati previsti SAL, il contribuente ha la facoltà di esercitare l’opzione senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi. Così, ove competano le detrazioni nelle misure dal 50% all’85% per le quali non siano stati previsti SAL, il contribuente può optare per la cessione/sconto in qualunque momento, senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi.

Pertanto, qualora per l’effettuazione di un determinato intervento (ad esempio, la sostituzione della caldaia, per il quale spetta l’ecobonus nella misura del 50% ai sensi dell’art. 14 del DL 63/2013) non siano previsti SAL, può essere esercitata l’opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento.

Interventi effettivamente iniziati

Così come in altri documenti di prassi, anche nella risposta del MEF viene evidenziata “la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati”.

Ne dovrebbe conseguire, quindi, che non è sufficiente aver sostenuto spese per interventi edilizi per poter optare per la cessione/sconto, ma è necessario che gli interventi siano stati effettivamente iniziati (non deve quindi trattarsi di una mera anticipazione finanziaria al fine di precorrere i tempi per poter utilizzare il credito d’imposta ceduto).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP