Novità compilazione quadro RU Modello Unico 2021 redditi 2020

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 28

Del 28 GIUGNO 2021

Novità compilazione quadro RU Modello Unico 2021 redditi 2020

Gentile cliente,

le novità introdotte nell’anno 2020 dai vari decreti che si sono susseguiti ( tra cui D.L. Cura Italia, D.L. Decreto Rilancio, D.L. Decreto Ristori, D.L. Ristori – bis, D.L. Sostegni, D.L. Sostegni – bis) hanno comportato l’emersione di nuovi adempimenti in sede di compilazione del modello Redditi che si sostanziano in una compilazione aggiuntiva del quadro RU per l’indicazione dei crediti ottenuti nel corso del 2020, soprattutto in tema di emergenza Covid-19 ed Industria 4.0, e alla verifica delle compensazioni avvenute nell’anno tramite F24 nel rispetto dei limiti di utilizzo consentiti.

Di seguito, per esemplificazione vengono indicati alcuni degli aiuti/crediti concessi da indicare in dichiarazione, la cui mancata compilazione costituisce una violazione di natura anche sostanziale sanabile solo con la presentazione di una dichiarazione integrativa ed il pagamento delle relative sanzioni.

Per esemplificare la comprensione di questo adempimento di seguito riepiloghiamo alcuni crediti e relativi utilizzi:

Nel rigo RU1 bisogna indicare: 

  • con il codice “I1” il credito d’imposta botteghe e negozi di cui all’art. 65, DL n. 18/2020 (codice tributo “6914”); 
  • con il codice “H8” il credito d’imposta canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art. 28, DL n. 34/2020 (codice tributo “6920”); 
  • con il codice “I6” il credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro di cui all’art. 120, DL n. 34/2020 e art. 1, commi 1098 e 1099, Legge n. 178/2020 (codice tributo “6918”); 
  • con il codice “I7” il credito per il recupero buoni vacanza di cui all’art. 176, DL n. 34/2020 e art. 5, commi 6 e 7, DL n. 137/2020 (codice tributo “6915”); 
  • con il codice “H9” il credito d’imposta sanificazione ambienti e acquisto dispositivi di protezione di cui all’art. 125, DL n. 34/2020 e art. 31, comma 4-ter, DL n. 104/2020 (codice tributo “6917”). 

Oltre ai crediti da Covid 19 relativi suddetti, nel quadro RU sono previsti i nuovi seguenti codici:

  • L1 per il credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative di cui all’art. 1, commi da 198 a 206, Legge n. 160/2019 e art. 1, commi 185, 186 e 1064, lett. a), Legge n. 178/2020;
  • F7 per il credito d’imposta formazione 4.0 (codice tributo “6897”); 
  • H4 per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 188, Legge n. 160/2019, ossia beni diversi da quelli ricompresi nelle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (codice tributo “6932”); 
  • 2H per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 189, Legge n. 160/2019, ossia beni di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016 (codice tributo “6933”); 
  • 3H per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 190, Legge n. 160/2019, ossia beni di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 (codice tributo “6934”); 
  • L3 per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali di cui all’art. 1, comma 1054, Legge n. 178/2020, ossia beni diversi da quelli ricompresi nelle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (codice tributo “6935”);
  • 2L per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 1056, Legge n. 178/2020, ossia beni di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016 (codice tributo “6936”); 
  • 3L per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 1058, Legge n. 178/2020, ossia beni di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 (codice tributo “6937”); 
  • H1 per il monitoraggio degli immobili di cui all’art. 1, comma 118, Legge n. 160/2019;
  • H2 per la partecipazione di PMI a fiere internazionali di cui all’art. 49, DL n. 34/2019; art. 1, comma 300, Legge n. 160/2019; art. 12-bis, DL n. 23/2020 e art. 46-bis, DL n. 34/2020; 
  • H3 per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici tracciabili (codice tributo “6916”); 
  • H5 per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate di cui all’art. 1, comma 313, Legge n. 160/2019; 
  • H7 per le attività di formazione connesse all’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili di cui all’art. 1, comma 656, Legge n. 160/2019; 
  • H8 per i canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art. 28, DL n. 34/2020; art. 77, comma 1, lett. b) e b-bis), DL n. 104/2020; art. 8, DL n. 137/2020; art. 4, DL n. 149/2020; art. 1, comma 602, Legge n. 178/2020 (codice tributo “6920”); 
  • I2 per i conferimenti in denaro per l’aumento del capitale sociale di cui all’art. 26, comma 4, DL n. 34/2020 (è necessario presentare l’apposita domanda dal 12.4 al 3.5.2021); 
  • I5 per le rimanenze di magazzino di cui all’art. 48-bis, comma 4, DL n. 34/2020; 
  • I8 per le imprese editrici di quotidiani o periodici iscritte al ROC per l’acquisizione di servizi digitali di cui all’art. 190, DL n. 34/2020 e art. 1, comma 610, Legge n. 178/2020 (codice tributo “6919”); 
  • I9 per gli investimenti in campagne pubblicitarie affidate a leghe e società sportive di cui all’art. 81, DL n. 104/2020; 
  • L2 per gli investimenti nel Comune di Campione d’Italia di cui all’art. 1, commi da 577 a 579, Legge n. 160/2019 e art. 129-bis, DL n. 34/2020; 
  • L7 per l’acquisto carta dei giornali di cui all’art. 188, DL n. 34/2020.

La gestione di tali nuovi adempimenti, non è inclusa nel contratto di assistenza in essere.

Il costo per la gestione in Unico del singolo credito e delle relative compensazioni avvenute nel corso dell’anno avrà un costo di Euro 80 + 4% + IVA che vi verrà addebitato a consuntivo.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP