CIRCOLARE INFORMATIVA N. 25
del 24 MAGGIO 2021
Spetta il Tax Credit locazioni anche se il pagamento delle mensilità 2020 avviene nel 2021
| Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, nella risposta ad interpello 19.4.2021 n. 263, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver ripercorso i caratteri del credito d’imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, ha chiarito che il credito può spettare, per i mesi agevolabili del 2020, anche se il canone viene pagato nel 2021. Come già affermato nel corso di Telefisco 2021, quindi, la spettanza del credito non viene subordinata al fatto che il versamento sia stato operato nel 2020, come sembrerebbe emergere dalla interpretazione letterale del comma 5 dell’art. 28 del DL 34/2020, che fa riferimento a quanto “versato nel periodo d’imposta 2020”. Tale soluzione, d’altronde, pare tanto più imporsi a seguito dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2021, che, per taluni soggetti, ha ammesso il credito anche per le prime 4 mensilità del 2021. Infine, l’Agenzia precisa, nuovamente, che il credito locazioni matura solo dopo il pagamento dei canoni e, quindi, in caso di cessione del credito al locatore, solo dopo il pagamento della quota del 40% del canone (per la locazione immobiliare), purché, peraltro, siano rispettate le prescrizioni in tema di efficacia della cessione del credito dettate dal provv. 1.7.2020 n. 250739 e dai successivi provvedimenti 14.12.2020 n. 378222 e 12.2.2021 n. 43058. |
| Tax credit locazioni |
Il credito d’imposta locazioni, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, può competere ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente. Il credito è pari:
- al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati all’attività;
- al 30% del canone in caso di affitto d’azienda o contratto di servizi a prestazioni complesse comprensivi di immobili (la misura sale al 50% per l’affitto d’azienda per le imprese turistico-ricettive).
| Il credito d’imposta spetta: a prescindere dai ricavi del periodo precedente, per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, nonché per le agenzie di viaggio e i tour operator; nella misura del 20% (10% in caso di affitto d’azienda), per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. |
In linea di principio, i conduttori o affittuari dell’azienda possono accedere al credito se hanno subito un calo del fatturato, nel mese di riferimento, di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
La condizione del calo del fatturato non opera per i soggetti che:
- hanno iniziato l’attività a partire dall’1.1.2019;
- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza già in vigore al 31.1.2020.
| Dal punto di vista temporale, il credito d’imposta riguarda ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (aprile, maggio, giugno e luglio 2020 per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale). |
Il bonus spetta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente (ma in presenza del calo del fatturato):
- per le imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 1 al DL 137/2020 “Ristori“;
- per le imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 al DL 137/2020 convertito, nonché per le imprese che svolgono le attività di agenzia di viaggio o tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12), aventi sede operativa in “zone rosse”.
| Inoltre, con la legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 602 della L. 178/2020), il credito è stato esteso fino al 30.4.2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, specificando, poi (art. 2-bis del DL 172/2020, conv. L. 6/2021) che la condizione del calo del fatturato, per i mesi del 2021, va verificata confrontando i mesi di riferimento dell’anno 2021 con gli stessi mesi dell’anno 2019 (e non 2020). |
| Utilizzo del credito |
Il credito d’imposta locazioni può essere:
- utilizzato in compensazione nel modello F24 (codice tributo “6920”) successivamente all’avvenuto pagamento del canone;
- utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
- ceduto, anche parzialmente, ai sensi dell’art. 122 del DL 34/2020 ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito o il locatore stesso.
| In caso di cessione al locatore, occorre pagare solo la differenza tra canone dovuto e credito d’imposta ex art. 28 co. 5-bis del DL 34/2020 convertito (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 14/2020, § 5). |
| Risposta interpello n. 263 del 19.4.2021 |
Con la risposta ad interpello 19.4.2021 n. 263, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo di cui all’art. 28 del DL 34/2020.
| Nel caso oggetto dell’interpello 263/2021, il contribuente istante si domandava se potesse accedere al tax credit locazioni con riferimento ai mesi agevolati del 2020, pur non avendo ancora pagato tali canoni. In particolare, egli vorrebbe cedere il credito al locatore e corrispondere, quindi, nel 2021, al locatore solo il 40% dei canoni 2020 oggetto di agevolazione. |
L’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di accedere al credito locazioni, per le mensilità 2020 ammesse al bonus, anche ove il canone venga corrisposto nel 2021 (come già affermato nel corso di Telefisco 2021).
| Si ricorda, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate (risposta ad interpello 440/2020) aveva anche ammesso la possibilità di accedere al credito locazioni ove le mensilità 2020 fossero state pagate, in anticipo, nel 2019, purchè risultassero individuate le rate relative ai mesi per cui il credito può spettare. |
In ogni caso, l’Agenzia ricorda che il credito locazioni matura solo dopo il pagamento dei canoni e, quindi, in caso di cessione del credito al locatore, solo dopo il pagamento della quota del 40% del canone (per la locazione immobiliare), purché, peraltro, siano rispettate le prescrizioni in tema di efficacia della cessione del credito dettate dai provv. Agenzia delle Entrate 250739/2020, 378222/2020 e 43058/2021.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP
