Sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020: novità del DL 157/2020 “Ristori-quater”

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 72

Del 15 Dicembre 2020

Sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020: novità del DL 157/2020 “Ristori-quater”

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, l’art. 2 del DL 157/2020 prevede il rinvio di alcuni termini di versamento in scadenza nel mese di dicembre 2020, ossia il versamento: i) delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e delle trattenute relative alle addizionali IRPEF; ii) dei contributi previdenziali e assistenziali; iii) dell’IVA periodica riferita a novembre 2020, nonché dell’acconto IVA. Sono esentati dal versamento i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione: i) ovunque localizzati, se nel periodo d’imposta precedente a quello in corso hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e se, nel mese di novembre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto a novembre 2019; ii) ovunque localizzati, se esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3.11.2020; iii) che esercitano le attività dei servizi di ristorazione e hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone arancioni” o “zone rosse“, come individuate alla data del 26.11.2020; iv) che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al DL 149/2020 ovvero che esercitano l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, se il domicilio fiscale, sede legale o sede operativa è ubicato nelle c.d. “zone rosse”. I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, entro il 16.3.2021 (in un’unica soluzione oppure versando, entro tale data, la prima di quattro rate mensili). Sono invece esclusi dalla sospensione ex art. 2 del DL 157/2020 tutti gli altri versamenti fiscali in scadenza a dicembre 2020, ad esempio quelli riguardanti: i) le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73; ii) le ritenute sulle locazioni brevi, ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017; iii) le ritenute sui redditi di capitale, sui premi e sulle vincite; iv) l’IMU, in relazione alla quale sono però applicabili altre specifiche disposizioni; v) l’imposta di registro; vi) l’imposta sugli intrattenimenti.  
Premessa

A seguito della “seconda ondata” dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con l’art. 2 del DL 30.11.2020 n. 157 (c.d. “Ristori-quater”) è stata prevista la sospensione anche di alcuni versamenti che scadono nel mese di dicembre 2020.

Versamenti interessati dalla sospensione

La nuova sospensione riguarda i versamenti che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:

  • (esclusi i premi INAIL).
Rientrano quindi nella sospensione, in particolare, alcuni versamenti periodici che scadono il 16.12.2020.

Per quanto riguarda l’IVA, rientrano nella sospensione:

Versamenti esclusi dalla sospensione

Sono invece esclusi dalla sospensione ex art. 2 del DL 157/2020 tutti gli altri versamenti fiscali in scadenza a dicembre 2020, ad esempio quelli riguardanti:

  • , in relazione alla quale sono però applicabili altre specifiche disposizioni;
  • ;
  • .
Soggetti che hanno subito una rilevante riduzione del fatturato o dei corrispettivi

Possono beneficiare della sospensione in esame i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, ovunque localizzati, che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

  • hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019.
Soggetti che svolgono attività economiche sospese in tutto il territorio nazionale

Possono beneficiare della sospensione anche i soggetti:

  • ;
  • e dall’ammontare dei ricavi o compensi 2019.
Soggetti ubicati nelle c.d. “zone arancioni” o “zone rosse”

La sospensione si applica anche ai soggetti che:

Alla suddetta data del 26.11.2020, sulla base delle ordinanze del Ministro della Salute del 4.11.2020, 10.11.2020, 13.11.2020, 20.11.2020 e 24.11.2020, erano individuate come:
  • (come integrato dall’art. 1 co. 2 del DL 154/2020, c.d. “Ristori-ter”), ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, se hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle suddette “zone rosse”.
Codice ATECODescrizione
47.19.10Grandi magazzini
47.19.90Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.51.10Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.53.11Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.64.20Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.78.34Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.59.10Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.40Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.60Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico NCA
47.63.00Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.71.10Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.40Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.20Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.77.00Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.31Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)
47.78.32Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato
47.78.33Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.35Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.91Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’im­bal­­laggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.94Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari NCA
47.79.10Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.81.01Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande NCA
47.82.01Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di ab­bigliamento
47.82.02Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agri­col­tura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti NCA
47.99.10Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
96.02.02Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03Servizi di manicure e pedicure
96.09.02Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03Agenzie matrimoniali e d’incontro
96.09.04Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.09Altre attività di servizi per la persona NCA
Soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.12.2019

La sospensione dei versamenti in esame si applica anche ai soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, arte o professione in data successiva al 30.11.2019, senza ulteriori condizioni.

Effettuazione dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • ;

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP