CIRCOLARE INFORMATIVA N. 52
Del 09 Giugno 2020
INDENNITA’ A FAVORE DI LAVORATORI AUTONOMI E IMPRENDITORI: ESTENSIONE PER I MESI DI APRILE E MAGGIO
| Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che il DL “Rilancio” prevede che le diverse indennità previste dal DL 18/2020 per marzo, erogate da INPS, enti previdenziali privati oppure dalla società Sport e Salute spa, sono estese anche al mese di aprile 2020. Sono anche modificati alcuni presupposti per beneficiare di tali misure di sostegno (ad esempio, viene prevista la generale cumulabilità delle stesse con l’assegno ordinario di invalidità erogato dall’INPS). Per il mese di Aprile 2020, l’indennità è riconosciuta nella misura di 600,00 euro in favore dei soggetti, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie: i) lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS; ii) lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell’INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni; iii) lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria; iv) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali; v) lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo; vi) lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio; viii) collaboratori sportivi. Per i soggetti che hanno già ricevuto dall’INPS l’indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda. Per gli operai agricoli a tempo determinato, l’indennità per il mese di aprile ammonta a 500,00 euro. Per il mese di Maggio 2020 l’indennità è erogata solo ad alcune delle categorie sopra indicate e con importi variabili. L’indennità ammonta a 1.000,00 euro per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari condizioni: i) collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020; ii) lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento); iii) lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020. Per le altre categorie, a maggio l’indennità è replicata in 600,00 euro, con la sola eccezione degli operai agricoli a tempo determinato e degli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO ai quali, per tale mese, non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale. È istituita una nuova indennità per i lavoratori domestici, nella misura di 500,00 euro, per ciascun mese di aprile e maggio. | |
| Premessa | |
Il DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “Rilancio”) rifinanzia per i mesi di aprile e maggio 2020 le indennità previste, con riferimento al mese di marzo 2020, dal DL 18/2020 (“Cura Italia”).
| Indennità erogate dall’INPS |
L’indennità per il mese di aprile 2020 è riconosciuta nella misura di 600,00 euro in favore dei soggetti, in possesso di determinati requisiti, appartenenti alle seguenti categorie (art. 84 del DL 34/2020):
- lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS;
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell’INPS (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni);
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio.
| Per gli operai agricoli a tempo determinato, l’indennità per aprile ammonta a 500,00 euro. |
Per i soggetti che hanno già ricevuto dall’INPS l’indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile è erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda.
| A tal proposito, l’INPS ha informato che sono stati predisposti i pagamenti per alcune categorie di lavoratori (comunicato stampa 21.5.2020). |
L’indennità per il mese di maggio 2020 è erogata solo ad alcune delle categorie sopra indicate e con importi variabili (art. 84 del DL 34/2020).
Nello specifico, l’indennità è ammonta a 1.000,00 euro per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari condizioni:
- collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020;
- lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento);
- lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020.
| Per le altre categorie, l’indennità per maggio è replicata in 600,00 euro, con la sola eccezione degli operai agricoli a tempo determinato e degli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO ai quali, per tale mese, non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale. |
Viene, inoltre, previsto che, decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del DL “Rilancio“, si decade dalla possibilità di richiedere all’INPS le indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del DL 18/2020.
| Il 3.6.2020 è, quindi, stato l’ultimo giorno per presentare la domanda per l’indennità di marzo 2020. |
Sarà erogata dall’INPS, previa domanda, anche la nuova indennità per i lavoratori domestici, nella misura di 500,00 euro, per ciascun mese di aprile e maggio 2020 (art. 85 del DL 34/2020).
| L’indennità spetta se il soggetto è titolare, alla data del 23.2.2020, di uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. |
| Indennità ai collaboratori sportivi erogate dalla società Sport e Salute spa |
L’art. 98 del DL 34/2020 ripropone per i mesi di aprile e maggio 2020 l’indennità di 600,00 euro in favore dei collaboratori sportivi.
| I soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’art. 96 del DL 18/2020 non devono presentare ulteriori domande in quanto l’indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 è erogata automaticamente. |
| Indennità ai professionisti erogate da enti previdenziali privati |
Modificando l’art. 44 del DL 18/2020, istitutivo del Fondo per il reddito di ultima istanza, l’art. 78 del DL 34/2020 dispone:
- l’incremento a 1.150 milioni di euro delle risorse del fondo, per il riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- il differimento da trenta a sessanta giorni del termine per l’adozione dei decreti attuativi da parte del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
| Inoltre, ai fini del riconoscimento dell’indennità per il sostegno del reddito dei predetti professionisti, viene abrogato l’art. 34 del DL 23/2020 e disposto che i beneficiari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono risultare: titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;titolari di pensione. |
Per la definizione dell’importo cui ammonterà l’indennità per i prossimi mesi e degli ulteriori requisiti per la sua spettanza, sarà necessaria l’adozione di un ulteriore decreto attuativo.
| Divieto di cumulo tra indennità |
Le indennità di cui agli artt. 84, 85, 78 e 98 del DL 34/2020 non sono cumulabili:
- tra di loro, in base a diverse qualifiche assunte;
- con l’indennità di cui all’art. 44 del DL 18/2020 (art. 86 del DL 34/2020).
| Le sopra citate indennità sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 12.6.84 n. 222. |
Rispetto alla previsione di incumulabilità tra le indennità di cui agli artt. 78 del DL 34/2020 e 44 del DL 18/2020 è stato osservato che entrambe le norme interessano le indennità erogabili, per mensilità diverse, con le risorse del Fondo per il reddito di ultima istanza, per cui risulterebbe che coloro che hanno percepito l’indennità per il mese di marzo non possano beneficiare di quelle per i mesi successivi. Su questa incongruenza, l’ADEPP ha sollecitato interventi correttivi.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP
