DL RILANCIO: ISTITUITO UN NUOVO CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 51

Del 05 Giugno 2020

DL RILANCIO: ISTITUITO UN NUOVO CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’art. 120 del DL 34/2020 introduce un nuovo credito d’imposta al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro. L’agevolazione è riconosciuta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, indicati nell’“Allegato 1 articolo 120” al DL 34/2020 (es. bar, ristoranti, alberghi, cinema, musei). Possono fruire dell’agevolazione anche le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore. Il credito d’imposta è riconosciuto in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19. Tra gli interventi agevolati sono compresi quelli edilizi necessari per: i) il rifacimento di spogliatoi e mense; ii) la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni; iii) l’acquisto di arredi di sicurezza. Ad ogni modo, viene previsto che, con un successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, possano essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto e investimenti ammissibili all’agevolazione, fermo restando il rispetto del limite di spesa previsto. Al riguardo, si segnala che l’agevolazione si sostanzia in un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese suddette sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000,00 euro per beneficiario, mentre lo stanziamento complessivo per tale agevolazione è pari a 2 miliardi. Il credito d’imposta può essere: i) utilizzato, nell’anno 2021, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (non si applicano, per espressa previsione normativa, i limiti alle compensazioni previsti dall’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e di cui all’art. 34 della L. 388/2000); ii) in alternativa, può essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del DL Rilancio.  
Premessa

L’art. 120 del DL 34/2020 introduce un nuovo credito d’imposta al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro.

L’agevolazione è collegata, come si legge della Relazione illustrativa, alla riapertura in sicurezza delle attività.
Soggetti beneficiari

L’agevolazione è riconosciuta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, indicati nell’“Allegato 1 articolo 120” al DL 34/2020.

Come rilevato dalla Relazione illustrativa, i possibili beneficiari del credito d’imposta sono gli operatori con attività aperte al pubblico, quali tipicamente, bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema.

La seguente tabella riporta l’elenco dei soggetti interessati di cui all’Allegato 1.

Codice ATECOAttività
551000Alberghi
552010Villaggi turistici
552020Ostelli della gioventù
552030Rifugi di montagna
552040Colonie marine e montane
552051Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559010Gestione di vagoni letto
559020Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011Ristorazione con somministrazione
561012Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030Gelaterie e pasticcerie
561041Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042Ristorazione ambulante
561050Ristorazione su treni e navi
562100Catering per eventi, banqueting
562910Mense
562920Catering continuativo su base contrattuale
563000Bar e altri esercizi simili senza cucina
591400Attività di proiezione cinematografica
791100Attività delle agenzie di viaggio
791200Attività dei tour operator
799011Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
799019Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
799020Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000Organizzazione di convegni e fiere
900101Attività nel campo della recitazione
900109Altre rappresentazioni artistiche
900201Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900202Attività nel campo della regia
900209Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
910100Attività di biblioteche ed archivi
910200Attività di musei
910300Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100Parchi di divertimento e parchi tematici
932920Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
960420Stabilimenti termali
  Possono fruire dell’agevolazione anche le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.
  
  Ambito oggettivo

Il credito d’imposta è riconosciuto in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

Tra gli interventi agevolati sono compresi quelli edilizi necessari per: il rifacimento di spogliatoi e mense;la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;l’acquisto di arredi di sicurezza.

L’agevolazione spetta altresì in relazione agli investimenti necessari di carattere innovativo, quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Si tratta tuttavia di una prima elencazione, posto che, come evidenziato dalla Relazione illustrativa, in questa fase non è possibile identificare tutti i soggetti e tutte le categorie di investimenti necessari alla riapertura. Per tale ragione viene previsto che con un successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, possano essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto e investimenti ammissibili all’agevolazione, fermo restando il rispetto del limite di spesa previsto.
Misura dell’agevolazione

L’agevolazione si sostanzia in un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese suddette sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000,00 euro.

Lo stanziamento complessivo per tale agevolazione è pari a 2 miliardi.
Modalità di utilizzo dell’agevolazione

Il credito d’imposta può essere:

  • utilizzato, nell’anno 2021, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
Non si applicano, per espressa previsione normativa, i limiti alle compensazioni previsti dall’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e di cui all’art. 34 della L. 388/2000.
  • ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del DL Rilancio.
Rilevanza fiscale dell’agevolazione

A differenza degli altri crediti d’imposta legati all’emergenza epidemiologica previsti dal DL Rilancio, per l’agevolazione in esame non viene disposta l’esclusione dalla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.

Si auspica che tale circostanza sia oggetto di modifiche in sede di conversione in legge del DL.
Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d’imposta in esame, ai sensi dell’art. 120 co. 2 del DL 34/2020, è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti12.

Tale misura di favore potrebbe quindi cumularsi con il credito d’imposta per la sanificazione[1].

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.


[1] Si rammenta, infatti, che l’art. 125 del D.L. Rilancio riconosce, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, e agli enti non commerciali, un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario e può essere utilizzato in dichiarazione dei redditi o in compensazione nel modello F24, ovvero ceduto ad altri soggetti ai sensi dell’art. 122 del DL 34/2020.