PROROGATO L’OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE E INVIO DEI CORRISPETTIVI PER I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DIVERSI DA QUELLI AD ELEVATA AUTOMAZIONE

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 47

DEL 14 MAGGIO 2020

PROROGATO L’OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE E INVIO DEI CORRISPETTIVI PER I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DIVERSI DA QUELLI AD ELEVATA AUTOMAZIONE

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che il provvedimento Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Agenzia delle Entrate 22.4.2020 n. 171426 ha riconosciuto una maggiore gradualità nell’applicazione dell’obbligo di memorizzazione e invio dei corrispettivi di benzina e gasolio per i distributori di carburante (art. 2 co. 1-bis del DLgs. 127/2015).  In base alle precedenti disposizioni, l’obbligo avrebbe dovuto essere assolto: i) dall’1.1.2020 per gli impianti con erogato di benzina e gasolio 2018 superiore a 3 milioni di litri; ii) dall’1.7.2020 per gli impianti con erogato 2018 superiore a 1,5 milioni di litri. Il nuovo provvedimento uniforma e proroga i termini di avvio all’1.9.2020 per tutti gli impianti con erogato 2018 superiore a 1,5 milioni di litri, eliminando, dunque, il riferimento alla soglia di 3 milioni di litri e sopprimendo l’obbligo retroattivamente per gli impianti con erogato superiore a quest’ultima soglia. Viene confermato, invece, l’avvio del regime dall’1.1.2021 per gli impianti con erogato 2018 fino a 1,5 milioni di litri. Inoltre, resta inalterata la frequenza di trasmissione dei dati: i) entro il mese successivo a quello di riferimento, per i soggetti con liquidazioni IVA mensili; ii) entro il mese successivo al trimestre di riferimento, per i soggetti con liquidazioni IVA trimestrali. In quest’ultimo caso, dunque, il primo invio dovrebbe essere effettuato entro il 31.10.2020 (posticipato al primo giorno non festivo successivo) anche se con riferimento al solo mese di settembre, in quanto ultimo mese del terzo trimestre 2020.  
Premessa

L’obbligo di memorizzazione e invio telematico per i corrispettivi delle cessioni di benzina e gasolio è disposto dall’art. 2 co. 1-bis del DLgs. 127/2015 e le relative disposizioni attuative sono state approvate con il provv. Agenzia delle Dogane e Monopoli 28.5.2018 n. 106701.

Tale provvedimento prevede l’introduzione graduale dei nuovi adempimenti, distinguendo gli impianti anche sulla base del relativo grado di automazione.

Infatti, l’obbligo è entrato in vigore dall’1.7.2018 per le c.d. “ghost station”, ossia gli impianti ad elevata automazione, mentre per le altre tipologie di impianti sono stati stabiliti termini di decorrenza differenziati sulla base delle quantità di benzina e gasolio complessivamente erogata nel 2018.

In un primo momento, il provv. 30.12.2019 n. 1435588 ha disposto l’applicazione dell’obbligo: dall’1.1.2020 per gli impianti con erogato superiore a 3 milioni di litri;dall’1.7.2020 per gli impianti con erogato superiore a 1,5 milioni di litri;dall’1.1.2021 per gli altri tipi di impianti.

Con il provv. Agenzia delle Dogane e Monopoli e Agenzia delle Entrate 22.4.2020 n. 171426, sono stati modificati i termini di applicazione dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi di benzina e gasolio per i distributori di carburanti, rinviando all’1.9.2020 l’avvio degli adempimenti per alcune tipologie di impianti.

Ma veniamo con ordine.

Nuova calendarizzazione

Con il provv. 22.4.2020 n. 171426, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli e l’Agenzia delle Entrate hanno modificato i termini di avvio dell’obbligo in parola, anche al fine di tener conto delle richieste degli operatori del settore e delle problematiche tecniche da questi rappresentate nell’attuale contesto emergenziale legato alla diffusione del Coronavirus. Nello specifico, modificando il provv. 106701/2018, è stato stabilito che l’obbligo si applica:

  • dall’1.9.2020 per gli impianti con erogato 2018 superiore a 1,5 milioni di litri;
  • dall’1.1.2021 per gli impianti con erogato 2018 uguale o inferiore a 1,5 milioni di litri.

In tal modo, i termini di decorrenza sono stati uniformati e prorogati all’1.9.2020 sia per i soggetti che avrebbero dovuto adempiervi dall’1.1.2020 (essendo stato eliminato il riferimento alla soglia di 3 milioni di litri di erogato), sia per quelli che avrebbero dovuto adempiervi dall’1.7.2020.

In particolare, per i primi, la proroga è giunta a ridosso del termine stabilito per la prima trasmissione dei dati, ossia il 30.4.2020 (individuato, in fase di prima applicazione, come termine per l’invio dei dati del primo trimestre 2020). Nessuna semplificazione è stata prevista, invece, per le “ghost station”. Inoltre, è stato confermato l’avvio dell’obbligo dall’1.1.2021 per gli altri impianti.
Periodicità della trasmissione

Si precisa che, anche a seguito della proroga dei termini di applicazione, resta inalterata la frequenza di trasmissione dei dati, che devono essere inviati:

  • entro il mese successivo al trimestre di riferimento per i soggetti che liquidano l’IVA con cadenza trimestrale;
  • entro il mese successivo a quello di riferimento per i soggetti che liquidano l’IVA mensilmente.

Per gli impianti soggetti all’obbligo dall’1.9.2020, dunque, il primo appuntamento per la trasmissione dei dati dovrebbe essere il 31.10.2020 (che, essendo un sabato, slitta al 2.11.2020).

Tale data, infatti, costituisce la scadenza per l’invio dei corrispettivi del mese di settembre 2020 sia da parte dei soggetti mensili, sia da parte dei soggetti trimestrali (in quanto per questi ultimi si riferisce all’ultimo mese del terzo trimestre 2020).
Obblighi di memorizzazione e trasmissione per le operazioni al dettaglio diverse dalle cessioni di benzina e gasolio

Si ricorda che i distributori sono comunque tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ex art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015 per le operazioni al dettaglio diverse dalle cessioni di benzina e gasolio, salvo che esse siano effettuate in via marginale rispetto a queste ultime (art. 2 comma 2 del DM 10 maggio 2019) o rientrino in una delle altre ipotesi di esonero normativamente previste (art. 1 del DM 10 maggio 2019).

In particolare, in forza del combinato disposto dell’art. 1 lett. a) del DM 10 maggio 2019 e dell’art. 2 lett. b) del DPR 696/96, sono escluse dall’obbligo di invio dei corrispettivi le cessioni a privati di carburanti per autotrazione diversi da benzina e gasolio (cfr. anche risposta a interpello n. 412/2019).   Resta ferma la possibilità di inviare anche tali dati su base volontaria, tenendo presente, però, che il tracciato da utilizzare per l’invio dei corrispettivi di benzina e gasolio potrà includere soltanto i dati relativi ai carburanti.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP