CIRCOLARE INFORMATIVA N. 41
Del 06 Maggio 2020
Misure a sostegno di imprese e lavoratori: chiarimenti INPS in materia di accesso a CIGO e FIS
| Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con comunicato n. 3586/2020, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha reso note le risposte pervenute dall’INPS a seguito di un tavolo dedicato alle misure emergenziali introdotte dal DL 18/2020 (“Cura Italia”). Le questioni trattate nel documento riguardano: i) gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (artt. da 19 a 22 del DL 18/2020); ii) la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali. In merito al primo gruppo, l’INPS precisa che: i) nella domanda integrativa al FIS è necessario indicare solamente i lavoratori aggiuntivi; ii) se viene richiesta l’integrazione salariale per un solo lavoratore, per un totale di nove settimane, gli altri lavoratori non possono accedervi, a meno che l’azienda integri la domanda già presentata (ma sempre per il periodo indicato); iii) in caso di pagamento diretto al lavoratore, il datore di lavoro dovrà provvedere a comunicare i dati retributivi dei lavoratori esclusivamente tramite il modello SR41. Infine, l’Istituto chiarisce che l’importo da indicare nel codice di sospensione deve fare riferimento solo ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti, al netto delle agevolazioni e degli sgravi. |
| Premessa |
Con comunicato n. 3586/2020, il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro ha reso note le risposte pervenute dall’INPS nell’ambito di un tavolo tecnico con i rappresentanti della Direzione generale dell’Istituto, dedicato alle misure emergenziali introdotte dal DL 18/2020 (“Cura Italia”). In particolare, le principali questioni trattate nel documento riguardano:
- gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (artt. da 19 a 22 del DL 18/2020);
- la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali (artt. 61 e 62 del DL 18/2020).
| Domanda al FIS per i lavoratori assunti dopo il 23.2.2020 |
L’art. 41 del DL 23/2020 (decreto liquidità) ha esteso l’integrazione salariale ex DL 18/2020 anche ai lavoratori assunti nel periodo compreso tra il 24.2.2020 e il 17.3.2020. Sul punto, l’INPS ha chiarito che le aziende che avessero già presentato richiesta di accesso al trattamento possono presentare una domanda integrativa, indicando solo i lavoratori aggiuntivi.
| In alternativa, l’azienda può annullare la prima domanda, o chiedere alla sede di annullarla, e ripresentarne una per il totale dei lavoratori, inserendo tutti gli addetti all’unità produttiva (UP) e indicando con “S” solo i beneficiari. |
| Calcolo settimane CIGO e FIS |
L’art. 19 del DL 18/2020 fissa in 9 settimane la durata massima della CIGO e dell’assegno ordinario erogato dal Fondo di Integrazione Salariale. Pertanto, l’unità di misura sono le settimane, afferenti all’unità produttiva e non ai singoli lavoratori. In merito, l’INPS precisa che l’azienda ha quindi a disposizione 9 settimane e può decidere chi inserire o meno in Cassa integrazione. Tuttavia, se viene richiesto l’intervento anche per un solo lavoratore per la durata di 9 settimane, gli altri lavoratori non possono più accedervi.
| L’unica possibilità per l’azienda per far rientrare i lavoratori esclusi sarebbe quella di integrare la domanda già presentata (ma sempre nel rispetto del periodo iniziale e finale già indicato), o annullarla completamente, inviando una PEC alla competente sede INPS. |
| Pagamento diretto e modello SR41 |
Il trattamento di integrazione salariale ex DL 18/2020 può essere anticipato dall’azienda ovvero pagato direttamente dall’INPS ai lavoratori. In quest’ultimo caso, l’Istituto previdenziale ha necessità di conoscere specifici dati (ad esempio, quelli retributivi), che vengono inviati dall’azienda attraverso il modello SR41.
Sul punto, viene precisato che l’invio deve avvenire esclusivamente tramite il modello SR41 e non anche tramite flusso UniEmens. In particolare, se i periodi di integrazione salariale interessano una frazione di mese:
- le settimane interamente oggetto di integrazione salariale nel flusso UniEmens non dovranno essere valorizzate;
- le settimane in cui è presente almeno un giorno lavorato e l’integrazione salariale a pagamento diretto dovranno essere valorizzate rispettivamente con “X” nel primo caso e con “2” o “1” nel secondo, in base alla presenza o meno di imponibile afferente la settimana.
| Rimane l’obbligo di invio del flusso UniEmens in caso di versamento delle quote al Fondo di Tesoreria. |
| Sospensione del versamento contributi |
In merito alla sospensione del versamento dei contributi disposta dagli artt. 61 e 62 del DL 18/2020, l’INPS chiarisce alcuni aspetti relativi all’esposizione dei dati nel flusso UniEmens.
Nello specifico, l’importo da indicare nel codice di sospensione deve fare riferimento solo ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i singoli lavoratori, al netto quindi delle agevolazioni e sgravi. Pertanto, le quote associative canalizzate tramite UniEmens devono essere versate alle scadenze di legge ordinarie, in quanto non rientranti nella sospensione dei termini.
| Le somme anticipate dal datore di lavoro per conto dell’Istituto e conguagliate nella denuncia (ad esempio l’ANF, l’indennità di malattia o maternità) possono essere esposte regolarmente e sommate alla voce dell’importo contributivo sospeso. |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP
