CIRCOLARE INFORMATIVA N. 38
Del 28 Aprile 2020
CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE DI AMBIENTI E STRUMENTI DI LAVORO
Un sostegno fino a 20.000 euro per il 50% delle spese sostenute dal 17.03.2020 al 31.12.2020, però mancano ancora le norme attuative.
L’art. 30, D.L. 8.04.2020, n. 23 e l’art. 64, D.L. 17.03.2020, n. 18 attribuiscono un credito di imposta ai soggetti che esercitano attività di impresa, arte o professione per le spese sostenute e documentate per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di sicurezza idonei a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
Tra i costi relativi agli ambienti di lavoro dovrebbero rientrare quelli per l’acquisto di macchinari ed attrezzature utilizzabili per superfici e vestiario, di detergenti antibatterici per le superfici, gli interventi di sanificazione forniti da imprese specializzate per l’igiene nei luoghi di lavoro, aventi i requisiti tecnico – professionali di cui al D.M. 274/1997 e iscritte alla CC.I.A.A.
Tra gli strumenti di lavoro si ritiene siano compresi non solo quelli direttamente destinati allo svolgimento dell’attività, ma anche quelli necessari alla consegna dei beni o allo svolgimento dei servizi nella sede del cliente (i mezzi di trasporto). Tra i dispositivi di protezione e sicurezza individuali abbiamo per esempio: mascherine chirurgiche, tute isolanti anti-contagio, visiere, occhiali protettivi, Fpf2, Fpf3, guanti, calzari, termoscanner, detergenti e gel igienizzanti per mani e viso, disinfettanti. Rientrano tra gli altri dispositivi di protezione, per esempio: pareti divisorie, pannelli protettivi, rilevatori di distanza. Molti dei dispositivi indicati sono anche riportati nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 13.04.2020, n. 9/E (Par. 13).
Ai fini probatori, è opportuno che il documento fiscale descriva chiaramente i beni e servizi acquistati, in modo da ricondurli all’agevolazione in esame (esempio: cabina ad ozono XY per sanificazione indumenti; intervento di sanificazione consistente in ……. eseguito presso locali siti in …….. via ….. n..); nel caso di servizi di sanificazione ricevuti, andrebbe allegata la certificazione riguardante l’avvenuto intervento dell’impresa autorizzata ai sensi del citato D.M. 274/1997.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione di debiti erariali e spetta nella misura del 50% dei costi sostenuti, considerati fino ad un massimo di 20.000 euro, a partire dal 17.03.2020 e fino al 31.12.2020 (quindi il credito massimo spettante per ogni beneficiario è di euro 10.000,00).
I costi sono comprensivi di Iva, per coloro che non detraggono per legge l’Iva sulle fatture ricevute; al netto di Iva, negli altri casi.
I fondi stanziati per il credito in oggetto ammontano per il 2020 a 50 milioni di euro. Ad oggi non è stato ancora pubblicato il decreto attuativo con il quale rendere operativo l’utilizzo del credito di imposta, stabilendo i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione.
In particolare, occorre:
– specificare il concetto di “sanificazione”, che dovrebbe intendersi come un intervento finalizzato a eliminare ogni batterio e agente contaminante, con efficacia igienica superiore a quella fornita dalle ordinarie operazioni di pulizia, con le quali si rimuove solo lo sporco visibile;
– stabilire come procedere per assicurare il rispetto del limite di spesa dei 50 milioni di euro;
– istituire il codice tributo da utilizzare per la compensazione;
– fissare il momento a partire dal quale il credito può essere utilizzato.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP
