FASE 2: ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIALI E PROFESSIONALI.

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 37

Del 27 Aprile 2020

FASE 2: ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIALI E PROFESSIONALI.

Attività di ristorazione con asporto per bar e ristoranti senza assembramenti; riapre il settore manifatturiero, edile e attività all’ingrosso correlate. Il regime transitorio per attività professionali.

  • Quadro normativo – A oggi, il Governo ha emanato 22 provvedimenti per contrastare la crisi epidemiologica: 7 Decreti legge, 12 D.P.C.M., 2 delibere del Consiglio dei Ministri e 2 protocolli, oltre a 48 ordinanze del Dipartimento della Protezione civile, 2 del Commissario Straordinario e altre dei Ministeri interessati (Salute, Sviluppo Economico, Economia e delle Finanze, Infrastrutture e Trasporti, ecc.).
  • Fase 2 – Dal 4 al 18 maggio:
    • spostamenti all’interno della stessa Regione: rimangono in vigore le motivazioni attuali;
    • possibilità di spostamenti mirati a far visita a congiunti, con mascherine e distanze di sicurezza;
    • divieto di spostarsi in una Regione diversa se non per lavoro o assoluta urgenza;
    • consentito rientro al proprio domicilio o residenza;
    • chi ha febbre oltre 37,5° e sintomi respiratori ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio;
    • divieto di assembramento;
    • accesso parchi e giardini pubblici con contingentamento ingressi;
    • attività sportiva: rispettando una distanza di 2 metri, 1 metro per l’attività motoria, anche oltre i 200 metri dalla propria abitazione;
    • consentito allenamento atleti professionisti nel rispetto delle norme di distanziamento sociale;
    • apertura per i funerali con esclusiva partecipazione fino a un massimo di 15 persone, possibilmente all’aperto;
    • attività di ristorazione con asporto per bar e ristoranti senza assembramenti;
    • riapre settore manifatturiero, edile e attività all’ingrosso correlate, sul presupposto che le aziende interessate rispetteranno le disposizioni di sicurezza sul luogo di lavoro;
    • spostamento al 1.06 della riapertura di saloni di bellezza, centri estetici e parrucchiere.
  • Regime transitorio per attività professionali
    • Le attività professionali non sono sospese, ma restano ferme le modalità di svolgimento (espresse sotto forma di raccomandazioni) già previste all’art. 1, c. 7, D.P.C.M. 11.03.2020, poi tenute in vigore dall’art. 1, lett a), D.P.C.M. 22.03.2020 e attualmente previste dall’art. 1, c. 1, lett. ii), D.P.C.M. 10.04.2020. In particolare, si “raccomanda”:
    • a) che sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
    • b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
    • c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
    • d) si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, si adottino strumenti di protezione individuale;
    • e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
  • Sanzioni – Si tratta, come precisato, di “raccomandazioni” alle quali non è generalmente associata l’applicazione di sanzioni. La mancata attuazione del protocollo tra Governo e parti sociali determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP