CORONAVIRUS – PROROGATA LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 32

Del 06 Aprile 2020

CORONAVIRUS – PROROGATA LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

È stato pubblicato sulla G.U. n. 88 del 2 aprile 2020 il D.P.C.M. 1° aprile 2020, che, in attuazione del D.L. 19/2020, proroga fino al 13 aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni dei D.P.C.M. dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020, dell’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dell’ordinanza del 28 marzo 2020, adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020.

Rispetto ai precedenti provvedimenti, è stata introdotta la sospensione – oltre che degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblichi e privati – anche delle sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di qualsiasi tipo.

Resta ancora vigente per l’intero territorio nazionale la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per determinate attività espressamente individuate, e delle attività relative ai servizi alla persona, mentre continuano a essere garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi.

Le disposizioni del D.P.C.M. 1° aprile 2020 producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020.

Si ricorda che, in tema di sospensione delle attività, è stato successivamente emanato, in applicazione del D.P.C.M. 22 marzo 2020, il Decreto Mise 25 marzo 2020, che ha ridefinito le attività consentite, introducendo alcune specificazioni.

Circa le modalità di esercizio delle attività economiche va ricordato che:

  • ogni tipo di attività, anche quelle sospese, possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (c.d. smart working); secondo Confindustria sarebbe comunque consentito l’accesso ai locali dell’azienda per svolgere attività di backoffice (indifferibili pagamenti stipendi, pagamenti fornitori, acquisizione di documentazione indispensabile), se non eseguibili da remoto;
  • restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività ammesse, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le Amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Nell’attesa della risposta da parte del Prefetto, comunque l’attività può essere svolta. Per i soggetti che svolgono attività funzionali ad attività consentite, è possibile svolgere la propria attività esclusivamente per tali soggetti e non per altri clienti;
  • è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici (non è consentita l’attività di vendita di prodotti nelle erboristerie) nonché di prodotti agricoli e alimentari (è consentita l’attività di vendita di prodotti per animali). Secondo i chiarimenti di Confindustria, vista l’emergenza sanitaria globale, queste filiere sono autorizzate anche in relazione a beni destinati all’estero. Nelle Faq del Governo si precisa che studi

medici e odontoiatrici possono continuare a operare, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, solo in relazione a prestazioni che i professionisti giudichino non rinviabili e sempre previo appuntamento, per evitare la permanenza nelle sale d’attesa;

  • sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.
Si evidenzia che le imprese non sospese devono comunque garantire la sicurezza dal contagio dei dipendenti e dei soggetti ivi presenti.

Si ricorda la necessità di verificare eventuali provvedimenti regionali e locali nelle materie di propria competenza, nei limiti di quanto previsto dal D.L. 19/2020 del 25 marzo 2020 (ossia misure ulteriormente restrittive, legate a esigenze locali di contenimento del rischio sanitario), assunte nelle more dell’adozione di specifici D.P.C.M..

Di seguito si riportano i codici ATECO delle attività non soggette a sospensione, aggiornata alla luce del Decreto Mise 25 marzo 2020:

ATECODescrizione
1Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
3Pesca e acquacoltura
5Estrazione di carbone
6Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale
10Industrie alimentari
11Industria delle bevande
13.96.20Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici e industriali
13.95Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24Fabbricazione di imballaggi in legno
17Fabbricazione di carta (a esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18Stampa e riproduzione di supporti registrati
19Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20Fabbricazione di prodotti chimici (a esclusione dei codici: 20.12 – 20.51.01 – 20.51.02 – 20.59.50 – 20.59.60)
21Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2Fabbricazione di articoli in materie plastiche (a esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.92Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.6Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità
27.2Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio
28.95.00Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1Fabbricazione di attrezzature e articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4Fabbricazione di casse funebri
33Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (a esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)
35Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37Gestione delle reti fognarie
38Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)
43.2Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali
46.61Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50Trasporto marittimo e per vie d’acqua
51Trasporto aereo
52Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53Servizi postali e attività di corriere
55.1Alberghi e strutture simili
J (da 58 a 63)Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)Attività finanziarie e assicurative
69Attività legali e contabili
70Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72Ricerca scientifica e sviluppo
74Attività professionali, scientifiche e tecniche
75Servizi veterinari
78.2Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)1
80.1Servizi di vigilanza privata
80.2Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2Attività di pulizia e disinfestazione
82.20Attività dei call center2
82.92Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99Altri servizi di sostegno alle imprese3
84Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85Istruzione
86Assistenza sanitaria
87Servizi di assistenza sociale residenziale
88Assistenza sociale non residenziale
94Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
1. Nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2, D.P.C.M. 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1, D.P.C.M. 22 marzo 2020, come modificato dal presente D.M.. 2. Limitatamente all’attività di call center in entrata (inbound), con l’esclusione delle attività in uscita (outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo. I call center in entrata (inbound) possono operare nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2, D.P.C.M. 11 marzo 2020, e di cui all’allegato 1, D.P.C.M. 22 marzo 2020, come modificato dal presente D.M.. 3. Limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP