Diffusione covid-19: pubblicato l’elenco delle attività non oggetto di sospensione

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 24

Del 23 MARZO 2020

Diffusione covid-19: pubblicato l’elenco delle attività non oggetto di sospensione

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, alla luce dell’evolversi della situazione epidemiologica, e tenuto conto dell’incremento dei casi COVID-19 sul territorio nazionale, si è reso necessario adottare il DPCM 22.3.2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale) recante ulteriori misure in materia di contenimento del coronavirus, alla cui osservazione sono tenuti imprese e cittadini. Il DPCM introduce il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Non è quindi più consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il provvedimento dispone, inoltre, che “le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’art. 1, punto 7, del DPCM 11 marzo 2020” per lo svolgimento dei servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza, ovvero le raccomandazioni relative all’incentivazione di lavoro agile, ferie e congedi retribuiti, e all’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio come il rispetto della distanza interpersonale e, ove non fosse possibile, la dotazione ai dipendenti di appositi strumenti di protezione quali guanti e mascherine. Sono invece sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 dello stesso DPCM che include, fra l’altro: i) l’industria alimentare (codice Ateco 10); ii) l’industria delle bevande (codice Ateco 11); iii) l’industria chimica (codice Ateco 20) iv) i servizi dell’informazione e tutte quelle attività che sono state ritenute essenziali dal Governo, ivi comprese le attività legali e contabili (codice Ateco 69). Le disposizioni introdotte producono effetto dalla data del 23 MARZO 2020 e sono efficaci fino al 3 APRILE 2020, ma le imprese che devono sospendere l’attività hanno la possibilità di completare quanto serve per la sospensione entro il prossimo 25 marzo, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Il Dpcm 22.3.2020 in sintesi

Alla luce dell’evolversi della situazione epidemiologica e tenuto conto dell’incremento dei casi COVID-19 sul territorio nazionale, si è reso necessario adottare il DPCM 22.3.2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella tarda serata di ieri) recante ulteriori misure in materia di contenimento del coronavirus, alla cui osservazione sono tenuti imprese e cittadini. Si precisa che le disposizioni che si andranno ad esaminare:

  • producono effetto dalla data del 23 MARZO 2020;
  • sono efficaci fino al 3 APRILE 2020;
  • le imprese che devono sospendere l’attività hanno la possibilità di completare quanto serve per la sospensione entro il prossimo 25 marzo, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Le nuove misure si applicano, cumulativamente, a quelle di cui al DPCM 11.3.2020, nonché a quelle previste dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020;
Misure per tutti i cittadini

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale, è FATTO DIVIETO A TUTTE LE PERSONE FISICHE DI TRASFERIRSI O SPOSTARSI con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, SALVO CHE PER COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, DI ASSOLUTA URGENZA OVVERO PER MOTIVI DI SALUTE. Non è quindi più consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Tale misura si aggiunge alle altre misure ristrettive contenute nell’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020 mediante la quale è stato vietato: l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;lo svolgimento di attività ludica o ricreativa all’aperto[1];ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni.
Misure per le imprese e attività professionali

Sempre per contenere la diffusione del COVID-19, è stata altresì disposta la SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 del DPCM[2] (di seguito indicate), sempreché tali attività (autorizzate a restare aperte) rispettino i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

ELENCO ATTIVITA’ AUTORIZZATE A RIMANERE APERTE
ATECODESCRIZIONE
01Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
03Pesca e acquacoltura
05Estrazione di carbone
06Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale
10Industrie alimentari
11Industria delle bevande
13.96.20Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.94Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24.20Fabbricazione di imballaggi in legno
17Fabbricazione di carta
18Stampa e riproduzione di supporti registrati
19Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20Fabbricazione di prodotti chimici
21Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.1Fabbricazione di articoli in gomma
22.2Fabbricazione di articoli in materie plastiche
23.19.10Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igenico, per farmacia
26.6Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettriche di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità
28.3Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura
28.93Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.95.00Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4Fabbricazione di casse funebri
33Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature
35Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37Gestione delle reti fognarie
38Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42Ingegneria civile
43.2Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di installazione di costruzione
45.2Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali
46.61Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.19Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
46.69.91Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici
46.71Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti da autotrazione, di combustibili per il riscaldamento
49Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50Trasporto marittimo e per vie d’acqua
51Trasporto aereo
52Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53Servizi postali e attività di corriere
55.1Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63)Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)Attività finanziarie e assicurative
69Attività legali e contabili
70Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72Ricerca scientifica e sviluppo
74Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
75Servizi veterinari
80.1Servizi di vigilanza privata
80.2Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2Attività di pulizia e disinfestazione
82.20.00Attività dei call center
82.92Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
84Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85Istruzione
86Assistenza sanitaria
87Servizi di assistenza sociale residenziale
88Assistenza sociale non residenziale
94Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
A dispetto di quanto apparso nella giornata di ieri su taluni organi di stampa on line, il DPCM NON HA DISPOSTO LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI per lo svolgimento dei servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Inoltre, considerato che la potestà legislativa sulla materia rimane in capo al Governo centrale, tale decisione resta valida anche per quelle regioni, come Lombardia e Piemonte, in cui delle apposite ordinanze emanate dai governatori il 21 marzo ne avevano disposto la chiusura

Il nuovo DPCM 22.3.2020 dispone, inoltre, che per le ATTIVITÀ D’IMPRESA O PROFESSIONALI – autorizzate ad operare (in quanto per esse non opera la sospensione) –  vale quanto prescritto dall’art. 1, punto 7, DPCM 11.3.2020.

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali, il citato art. 1, punto 7, DPCM 11.3.2020 raccomanda che: sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

Chi svolge, invece, una delle ATTIVITÀ COMMERCIALI AUTORIZZATE a non sospendere la propria attività, oltre al rispetto delle indicazioni contenute nel citato DPCM 11 marzo 2020, dovrà adeguarsi alle prescrizioni contenute nell’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020, ovverosia avrà l’obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Disposizioni per le attività sospese

Il DPCM 22.3.2020 dispone che TUTTE LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE SOSPESE (ovvero che NON sono riportate nel citato allegato) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Qualora ciò non fosse possibile, tali imprese potranno solamente completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Altre attività autorizzate o sospese

Il DPCM precisa che sono comunque consentite LE ATTIVITÀ CHE SONO FUNZIONALI AD ASSICURARE LA CONTINUITÀ DELLE FILIERE DELLE ATTIVITÀ di cui all’allegato 1, nonché dei SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ E DEI SERVIZI ESSENZIALI di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.

Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti regionali di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

E’ sempre consentita L’ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, TRASPORTO, COMMERCIALIZZAZIONE e consegna:

  • di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché;
  • di prodotti agricoli e alimentari.
Resta altresì consentita ogni ATTIVITÀ comunque FUNZIONALE A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA.

Sono, inoltre, consentite le ATTIVITÀ DEGLI IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.

Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.

Sono infine consentite le ATTIVITÀ DELL’INDUSTRIA DELL’AEROSPAZIO E DELLA DIFESA, nonché le altre ATTIVITÀ DI RILEVANZA STRATEGICA PER L’ECONOMIA NAZIONALE, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

Resta confermata anche la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP


[1] Resta comunque consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona

[2] L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere integrato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.