Edizione di giovedì 16 Gennaio 2020
IMPOSTE INDIRETTE
Novità 2020 per il bollo su fatture elettroniche
di Clara Pollet, Simone Dimitri
Entro il 20 gennaio occorre versare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative
all’ultimo trimestre 2019. Ricordiamo che l’Agenzia delle entrate propone un calcolo sulla
base delle indicazioni del contribuente presenti nella fattura inviata al SdI, nel periodo dal 1°
ottobre al 31 dicembre 2019.
Si tratta delle fatture B2B e B2C per le quali la data di consegna (contenuta nella ricevuta di
consegna che il SdI invia al trasmittente) o la data di messa a disposizione (presente nella
ricevuta di messa a disposizione che il SdI invia al trasmittente) è compresa nel trimestre. Così,
ad esempio, se una fattura è stata inviata allo SdI il 27 dicembre e la ricevuta di consegna
contiene una data di consegna successiva al 31 dicembre 2019, questa concorre al calcolo del
bollo per il 2020.
Il calcolo fornito può essere variato dal contribuente modificando il numero delle fatture, nel
campo “N. Documenti dichiarati”, per le quali si intende versare il bollo; conseguentemente
viene cambiato dal sistema l’importo complessivo dovuto, per tenere conto, ad esempio,
dell’imposta di bollo non correttamente calcolata a seguito della mancata spunta in sede di
predisposizione della fattura elettronica (mancata compilazione del blocco “Dati bollo” del
tracciato xml).
L’imposta di bollo è dovuta sulle operazioni in generale non assoggettate ad Iva (se di
ammontare superiore a 77,47 euro) come, ad esempio, su operazioni fuori campo Iva articolo
15 D.P.R. 633/1972 oppure articolo 7-ter D.P.R. 633/1972; non è applicata alle operazioni
relative a cessioni di beni all’estero non imponibili articolo 8, comma 1, lettere a) o b), D.P.R.
633/1972 mentre è dovuta sulle operazioni non imponibili con dichiarazione di intento
articolo 8, comma 1, lettera c) D.P.R. 633/1972.
Come anticipato, nel caso di assoggettamento ad imposta di bollo, occorre valorizzare il blocco
“DatiBollo” con l’importo dell’imposta pari a 2 euro, che si assolve esclusivamente con la
modalità disciplinata dall’articolo 6 D.M. 17.06.2014.
Il decreto fiscale (articolo 17 D.L. 124/2019) aveva apportato variazioni all’articolo 12-novies
D.L. 34/2019 in tema di sanzioni: “In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento,
l’Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l’ammontare
dell’imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino
all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione; se il
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