Esterometro anche per le operazioni nei confronti di soggetti privi di partita IVA

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 38

Del 05 Aprile 2019

Esterometro anche per le operazioni nei confronti di soggetti privi di partita IVA

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, a norma dell’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, per le fatture emesse a partire dall’1.1.2019, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a comunicare mensilmente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni: i) effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia; ii) ricevute da soggetti non stabiliti in Italia. Con la recente risposta ad interpello del 27.3.2019 n. 85, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che l’obbligo di presentare il c.d. “esterometro” (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015) sussiste per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni. Pertanto, la comunicazione dei dati deve essere effettuata a prescindere: i) dalla natura della controparte, essendo rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia; ii) dal requisito di territorialità IVA dell’operazione (che può essere soddisfatto in Italia oppure no). In particolare, sono da includere nella comunicazione i dati relativi sia alle operazioni nei confronti di soggetti passivi sia alle operazioni nei confronti di “privati consumatori“. Inoltre, per gli acquisti di beni e servizi da soggetti extra Ue, documentati con autofattura, non è richiesta l’emissione della fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio ed è, quindi, dovuto il c.d. “esterometro“. La trasmissione telematica dei dati deve avvenire, secondo le regole definite dal provv. n. 89757/2018, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione/registrazione del documento. Si ricorda che, il DPCM 27.2.2019 ha posticipato al 30.4.2019 il termine di comunicazione relativo al mese di gennaio 2019 ed al mese di febbraio 2019.
Quadro normativo

L’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015 dispone che i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia.

Sono escluse dall’obbligo le operazioni per le quali: è stata emessa una bolletta doganale;è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.

L’obbligo di comunicazione è relativo alle fatture emesse a partire dall’1.1.2019 (art. 1 co. 916 della L. 205/2017). La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo:

  • a quello della data del documento emesso;
  • ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione, da intendersi come la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.

Dovrebbero, quindi, rientrare nella comunicazione del mese precedente le fatture di acquisto ricevute e registrate entro il giorno 15 del mese e computate nella liquidazione del mese precedente.

Così, ad esempio, un soggetto passivo IVA residente in Italia riceve in data 10.2.2019 una fattura relativa ad un acquisto intracomunitario. Il momento di effettuazione dell’operazione è il 30.1.2019 (data di partenza dei beni dallo Stato UE del cedente). I dati relativi all’operazione sono esposti nella comunicazione delle operazioni transnazionali riferita al mese di gennaio 2019, vale a dire il mese nel quale l’imposta è computata in liquidazione da parte del cessionario.

Nella tabella seguente si riepilogano le scadenze relative al periodo d’imposta 2019, tenendo conto:

  • dei differimenti al primo giorno lavorativo successivo dei termini che cadono di sabato o in giorno festivo;
  • che il DPCM 27.2.2019 ha posticipato al 30.4.2019 il termine di comunicazione relativo al mese di gennaio 2019 ed al mese di febbraio 2019.
Mese di riferimentoScadenza della comunicazione
Gennaio 2019  30 aprile 2019
Febbraio 2019
Marzo 2019
Aprile 201931 maggio 2019
Maggio 20191 luglio 2019
Giugno 201931 luglio 2019
Luglio 20192 settembre 2019
Agosto 201930 settembre 2019
Settembre 201931 ottobre 2019
Ottobre 20192 dicembre 20196
Novembre 201931 dicembre 2019
Dicembre 201931 gennaio 2020
È fissato al 31.5.2019 il termine per le comunicazioni relative alle operazioni di marzo 2019, per i soggetti passivi IVA che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica (es. un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi), le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop.
Chiarimenti Agenzia delle Entrate (risposta a interpello 27.3.2019 n. 85)

Con la risposta a interpello 27.3.2019 n. 85, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti rilevanti in merito all’adempimento in commento.

La risposta esamina, in particolare, gli acquisti effettuati da soggetti italiani presso soggetti esteri che operano nel regime delle “piccole imprese”.
Operazioni oggetto di comunicazione

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la nuova comunicazione riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti in Italia, senza ulteriori limitazioni. Pertanto, ai fini dell’adempimento:

  • assume rilievo soltanto la circostanza che la controparte dell’operazione non sia stabilita in Italia, indipendentemente dalla sua natura;
  • non è significativa la circostanza che l’operazione sia o meno rilevante ai fini IVA nel territorio nazionale.
Dovrebbe concludersi, dunque, che ai sensi dell’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015 devono essere comunicate con l’esterometro sia le operazioni effettuate nei confronti di privati, sia le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, purché si tratti, in entrambi i casi, di soggetti non residenti e non stabiliti in Italia (senza che abbia rilievo, inoltre, la circostanza che l’operazione sia fuori campo IVA in Italia).
Operazioni con soggetti in regime delle “piccole imprese”

Il caso esaminato con la risposta interpello n. 85/2019 riguarda, in particolare, gli acquisti effettuati da soggetti passivi IVA italiani presso una società di diritto inglese che presta servizi di consulenza e che è soggetta al regime delle “piccole imprese” (artt. 281 e ss. della direttiva 2006/112/CE).

Poiché la società prestatrice, in virtù del regime adottato, è priva del numero identificativo IVA, si pone il dubbio circa l’obbligo dei cessionari italiani di inserire i dati di tali acquisti nel relativo esterometro.

Alla luce dei criteri sopra richiamati, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che anche gli acquisti effettuati presso soggetti esteri in regime delle “piccole imprese” devono essere inclusi nella comunicazione di cui all’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015.

Secondo parte della stampa specializzata, la circostanza che tali operazioni siano da includere nell’esterometro potrebbe indurre a ritenere che l’obbligo di inviare la comunicazione riguardi tutti i soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia, compresi i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio o del regime forfetario. Per altro verso, viene rilevato che il limitato interesse economico derivante della mancata comunicazione delle operazioni effettuate da parte dei soggetti “minori” dovrebbe portare, come già accaduto in passato per il c.d. “spesometro”, a escludere tali soggetti dall’obbligo in parola (cfr. Santacroce B. “L’esterometro non esclude le operazioni verso i consumatori finali”, Il Sole – 24 Ore, 28.3.2019, p. 23).
Distinzione rispetto alla disciplina INTRASTAT

L’Agenzia delle Entrate precisa che non possono considerarsi applicabili, ai fini dell’esterometro, i chiarimenti forniti in materia di INTRASTAT e, in particolare, quelli contenuti nella circolare 21.6.2010 n. 3/E, secondo cui il modello INTRASTAT non deve essere presentato in caso di acquisti di beni o servizi presso soggetti in regime delle “piccole imprese”.

Si sottolinea, dunque, la differenza tra l’ambito applicativo della disciplina INTRASTAT (art.50 co. 6 del DL 331/93) e l’ambito applicativo del nuovo obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.
Operazioni con soggetti extra-UE

Si osserva che l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015 riguarda anche gli acquisti di beni e servizi da soggetti extra-UE.

Tali operazioni, infatti, sono documentate mediante autofattura i sensi dell’art. 17 co. 2 del DPR 633/72, e questa non è emessa in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio.

Pertanto, anche a seguito dell’eventuale uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea, gli acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti IVA italiani presso soggetti stabiliti nel Regno Unito dovranno essere inclusi nella comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP