CIRCOLARE INFORMATIVA N. 29
Del 22 Febbraio 2019
Obbligo di trasmissione dei corrispettivi telematici:
Decorrenza e novità a partire dal 1.07.2019
La principale novità introdotta dal D.L. 119/2018 in materia di adempimenti telematici connessi alle operazioni effettuate dai soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. 633/1972 prevede dal 1° luglio 2019 l’entrata in vigore dell’obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, tramite un apposito registratore telematico, con una diversa distinzione sulla partenza a seconda del volume d’affari:
- contribuenti con ricavi superiore a 400.000 euro: obbligo dei corrispettivi elettronici dal 1° luglio 2019;
- contribuenti con ricavi inferiore a 400.000 euro: obbligo corrispettivi da gennaio 2020.
L’adempimento potrà essere realizzato avvalendosi dei Registratori Telematici – RT, ovvero di appositi strumenti hardware e software, i cui modelli siano stati approvati dall’Agenzia delle entrate. Gli RT sono predisposti per certificare i corrispettivi di vendita rilasciando i cosiddetti “documenti commerciali”, ovvero emettendo fattura elettronica anche semplificata, sottoscrivendo a fine giornata digitalmente con sigillo elettronico dell’Agenzia delle entrate il flusso dati al fine di trasmetterlo al fisco con cadenza giornaliera ed in maniera automatizzata. Le regole operative sono quelle dettate dal Provvedimento direttoriale del 28 ottobre 2016 e già utilizzate da chi ha esercitato l’opzione per la trasmissione.
Anche nel caso dei corrispettivi telematici è opportuno parlare di flussi piuttosto che di documenti fiscali. Infatti, i corrispettivi giornalieri transiteranno dalla chiusura giornaliera in un file in formato XML che verrà trasmesso attraverso il Sistema di Interscambio all’Agenzia delle entrate con la conseguente trasformazione dello scontrino fiscale in scontrino elettronico.
Anche per lo scontrino elettronico dovranno mantenersi e verificarsi i requisiti di: leggibilità, integrità, autenticità ed immodificabilità del contenuto. Quindi, al pari della fattura elettronica, si dovrà procedere alla conservazione sostitutiva a norma del file XML trasmesso.
In caso di scarto del file XML dei corrispettivi elettronici, l’esercente avrà 5 giorni per trasmettere nuovamente il file corretto al Sistema di Interscambio.
Occorre ricordare che nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Fatture e Corrispettivi” saranno consultabili i file trasmessi al SDI.
Un’importante novità riguarderà le imprese in contabilità semplificata, diverse da quelle di cui all’art. 18, comma 5, del D.P.R. 600/1973, che si avvalgono del programma di assistenza dell’Agenzia delle Entrate previsto dall’art.4 del D.Lgs. 127/2015, le quali saranno esonerate anche dalla tenuta dei registri IVA. Per tali soggetti, sarà obbligatorio, quindi, solo il registro degli incassi e dei pagamenti, salvo particolari esoneri.
Cosa diversa varrà per i soggetti in contabilità semplificata, che hanno optato, ai fini delle imposte sui redditi, per il regime del “registrato”, che invece dovranno continuare a conservare i registri IVA.
Tra i diversi vantaggi che verranno posti in capo ai soggetti tenuti alla presente novità introdotta dal D.L.119/2018, viene introdotto, per gli esercizi 2019 e 2020, un contributo pari al 50% della spesa sostenuta a sostegno dell’acquisto o dell’adattamento degli strumenti che consentono di adempiere al nuovo obbligo: il contributo viene anticipato dal fornitore sotto forma di sconto e a questo rimborsato come credito di imposta di pari importo da utilizzare in compensazione.
Infine, è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate durante Telefisco 2019 che, con l’introduzione della trasmissione telematica dei corrispettivi anche le ricevute fiscali saranno abolite e sostituite dallo scontrino elettronico ad esclusione ovviamente dei casi in cui sarà il cliente a richiedere l’emissione della fattura elettronica.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
