CIRCOLARE INFORMATIVA N. 6
Del 14 Gennaio 2019
Conversione in legge del decreto fiscale (DL 119/2018): novità sui termini di emissione e registrazione delle fatture
| Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che il DL 23.10.2018 n. 119, in vigore dal 24.10.2018, è stato convertito nella L. 17.12.2018 n. 136, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 18.12.2018 n. 293, in vigore dal 19.12.2018. Tra le più importanti novità in materia di IVA, si segnalano le seguenti: i) a decorrere dall’1.7.2019, la possibilità di emettere la fattura entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione, riportando la data di effettuazione sul documento stesso; ii) la possibilità di annotazione delle fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento al medesimo mese; iii) l’abolizione della numerazione progressiva delle fatture ricevute, in quanto adempimento assolto in via automatica per le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio; iv) la possibilità, per il cessionario o committente, di esercitare il diritto alla detrazione, entro il 16 di ciascun mese, con riferimento all’imposta emergente dai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di esigibilità dell’imposta. Sono esclusi dalla disposizione i documenti relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente. |
| Premessa |
Il DL 23.10.2018 n. 119, in vigore dal 24.10.2018, è stato convertito nella L. 17.12.2018 n. 136, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 18.12.2018 n. 293, in vigore dal 19.12.2018. Tra le più importanti novità in materia di IVA, si segnalano le seguenti:
| Modifica dei termini di emissione delle fatture |
Per effetto della modifica dell’art. 21 co. 4 del DPR 633/72, a decorrere dall’1.7.2019, la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
| Chi si avvale di questa possibilità deve darne evidenza nel documento, specificando: la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero;la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo (nuovo art. 21 co. 2 lett. g-bis) del DPR 633/72), la data di emissione del documento. |
La dilatazione del termine per l’emissione delle fatture non contrasta con le disposizioni contenute nella direttiva 2006/112/CE (si veda in particolare l’art. 222 della direttiva citata), né muta il momento di esigibilità dell’imposta e i termini per la conseguente liquidazione.
| La norma non è circoscritta all’ambito della fatturazione elettronica, ma ha valenza generale. Quanto alla fattura elettronica – considerato che la stessa può dirsi emessa al momento della trasmissione mediante il Sistema di Interscambio – il file xml potrà essere trasmesso al SdI entro il nuovo arco temporale (10 giorni) concesso dall’art. 21 del DPR 633/72. |
| Annotazione delle fatture emesse |
Per effetto delle modifiche apportate dal decreto all’art. 23 del DPR 633/72, il soggetto passivo deve effettuare l’annotazione delle fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento al medesimo mese.
Come sottolineato nella Relazione illustrativa al decreto, potranno essere annotate entro il nuovo termine sostanzialmente tutte le fatture emesse, ovvero:
- le fatture “immediate”,
- le fatture “differite/riepilogative” (art. 21 co. 4 terzo periodo lett. a) del DPR 633/72),
- le fatture emesse per documentare prestazioni di servizi rese verso soggetti UE (art. 21 co. 4 terzo periodo lett. c) del DPR 633/72);
- le fatture emesse per documentare prestazioni di servizi rese a/ricevute da soggetti extra-UE (art. 21 co. 4 terzo periodo lett. d) del DPR 633/72);
| Fanno eccezione le fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (art. 21 co. 4 terzo periodo lett. b) del DPR 633/72), che devono essere registrate “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione, con riferimento al medesimo mese”. |
La norma risulta coerente con il novellato art. 21 co. 4 del DPR 633/72, che prevede che, a decorrere dall’1.7.2019, le fatture possano essere emesse entro 10 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni.
| Registrazione degli acquisti |
Viene modificato l’art. 25 co. 1 del DPR 633/72, il quale, nella sua nuova stesura, dispone che il soggetto passivo è tenuto ad annotare in apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa arte o professione, ivi comprese quelle emesse ai sensi dell’art. 17 co. 2 del DPR 633/72.
| Viene quindi abrogata la numerazione progressiva delle fatture prevista dalla norma previgente. L’adempimento risulta peraltro assolto, in via automatica, per le fatture elettroniche che siano inviate tramite il Sistema di Interscambio, attesa l’immodificabilità del documento elettronico inviato tramite SdI. |
| Registrazione degli acquisti e diritto alla detrazione |
Come specificato dalla Relazione illustrativa al DL 119/2018, in considerazione della definizione di nuovi termini per l’emissione delle fatture e dei tempi di ricezione della fattura elettronica, che potrebbe venire recapitata al cessionario/committente oltre il periodo in cui l’imposta diviene esigibile, è prevista una modifica dell’art. 1 co. 1 del DPR 100/98, con il fine di evitare che lo stesso cessionario/committente possa subire un pregiudizio finanziario in conseguenza del rinvio della detrazione.
| La norma novellata, in vigore dal 24.10.2018, prevede che entro il giorno 16 di ciascun mese possa essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. |
Sono esclusi dalla disposizione i documenti relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente.
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| In assenza di espresse indicazioni, al momento non si ritiene che la norma possa avere carattere interpretativo e/o retroattivo, atteso che il DL 119/2018 modifica l’art. 1 co. 1 del DPR 100/98 per le finalità suesposte, e stante altresì il fatto che la citata Relazione illustrativa richiama la precedente prassi (circ. Agenzia delle Entrate 17.1.2018 n. 1), nella quale viene chiarito che, in virtù delle modifiche apportate dal DL 50/2017 agli artt. 19 e 25 del DPR 633/72, il cessionario/committente può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA, dopo aver registrato il documento, nella liquidazione relativa al mese in cui la stessa fattura è stata ricevuta |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
