SUPERBOLLO – Non dovuto per le auto strumentali

Il superbollo non si paga sulle auto che un’impresa usa esclusivamente come beni strumentali della propria attività. L’esenzione vale anche per le vetture destinate al noleggio senza conducente. Lo ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano con la sentenza n. 796/2026. Decisiva, nel caso specifico, la carta di circolazione, che riportava l’annotazione «autovettura per il trasporto di persone – uso di terzi da locare senza conducente».

Il giudice di Milano ha individuato due fondamenti dell’esenzione. Il primo è il comma 7 dell’art. 16 D.L. 201/2011, secondo cui la tassa non si applica alle unità che sono beni strumentali di aziende di locazione e noleggio. Il secondo, che la sentenza definisce autonomo e privo di margini interpretativi, è l’art. 8 D.L. 384/1992: il tributo non è dovuto per i beni utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa. La sentenza richiama in questo senso un precedente della giustizia tributaria lombarda di secondo grado (sent. n. 1553/2021, sezione 16).

La norma richiede che il bene sia usato esclusivamente come strumento dell’attività propria dell’impresa: un’auto intestata alla società ma usata anche per spostamenti privati del titolare non è utilizzata in via esclusiva.

Si ricorda che il superbollo colpisce le auto con potenza superiore a 185 kW (circa 251 cavalli) e per ogni kW oltre la soglia si pagano 20 euro l’anno. L’importo si riduce con l’età del veicolo e dopo vent’anni dalla costruzione non è più dovuto. La tassa è stata introdotta nel 2011 e l’art. 16 D.L. 201/2011, il decreto Salva Italia, ha poi esteso la tassazione straordinaria anche a imbarcazioni e aerei privati sopra determinate soglie.