La proroga della disciplina emergenziale sulle assemblee societarie da remoto arriva oggi al termine, vista la legge 27 febbraio 2026 n. 26. Dal 1° ottobre tornano infatti ad applicarsi le regole ordinarie del Codice civile. La norma consentiva di derogare alle regole codicistiche e permetteva alle società di svolgere, anche in assenza di una specifica clausola statutaria, l’intervento in assemblee mediante videoconferenza o altri strumenti di collegamento a distanza, oltre al voto elettronico o per corrispondenza. Per le Srl era inoltre possibile ricorrere alla consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto.
Dal 1° ottobre per le Spa l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione sarà di nuovo ammesso solo se consentito da una clausola statutaria, come prevede l’articolo 2370, comma 4, del Codice civile. Quando però è rappresentato l’intero capitale sociale e partecipano all’assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo, la riunione può svolgersi anche esclusivamente online, senza che sia necessaria una specifica clausola statutaria. Nel caso di assemblea regolarmente convocata in un luogo fisico, la presenza in quel luogo del segretario o del notaio è necessaria e sufficiente. Il presidente può invece partecipare e dirigere i lavori a distanza. Il verbale può essere redatto anche dopo la chiusura dell’assemblea; se è redatto da un notaio, può essere sottoscritto dal solo notaio.
Per le Srl, invece, il ritorno alla disciplina ordinaria non comporta la necessità di una nuova clausola nello statuto: l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione è ammesso anche in mancanza di un’apposita previsione, ma solo se lo statuto non vieta espressamente questa modalità.
