Si avvicina la scadenza del 30 settembre per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche per i mesi di aprile, maggio e giugno, ma la norma prevede anche la possibilità di cumulare più trimestri quando l’importo da corrispondere non supera i 5.000 euro. Nel calendario annuale il primo appuntamento improrogabile è quello del 30 novembre: in questo caso l’imposta di bollo dei primi nove mesi dell’anno dovrà essere pagata a prescindere dalla cifra dovuta.
Per ogni trimestre sul portale “Fatture e Corrispettivi” viene elaborato il riepilogo dei documenti su cui risulta dovuto l’importo di due euro, che può essere modificato dalle partite IVA interessate. Tenendo conto anche di eventuali variazioni segnalate dai contribuenti, l’Agenzia delle Entrate elabora l’importo da versare per ogni trimestre 15 giorni prima del termine ultimo da rispettare, 10 nel caso della scadenza del 30 settembre. Il pagamento può essere fatto tramite il modello F24, oppure dal portale istituzionale tramite l’addebito diretto sul conto corrente.
| PERIODO | MESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E B | DATA LIMITE MODIFICHE ELENCO B | VISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLO | SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO |
| 1° TRIMESTRE | 15 aprile | 30 aprile | 15 maggio | 31 maggio (1) (2) |
| 2° TRIMESTRE | 15 luglio | 10 settembre | 20 settembre | 30 settembre (2) |
| 3° TRIMESTRE | 15 ottobre | 31 ottobre | 15 novembre | 30 novembre |
| 4° TRIMESTRE | 15 gennaio dell’anno successivo | 31 gennaio dell’anno successivo | 15 febbraio dell’anno successivo | 28 febbraio dell’anno successivo |
1 – Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
2 – Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
