La società tra professionisti (STP) permette a più professionisti, in forma associata, di esercitare la propria attività professionale sottoforma di società disciplinate dal Codice Civile, avendo ad oggetto sociale l’esercizio esclusivo di una o più attività professionali protette, per le quali è necessario, per l’esercizio, l’iscrizione in appositi albi, ordini o collegi (ad esempio: commercialisti, architetti, ingegneri, medici, ecc).
La STP può essere monodisciplinare o multidisciplinare, consentendo la collaborazione tra diverse professionalità.
La Società tra Professionisti (STP), disciplinata dalla legge n. 183/2011 e dal decreto ministeriale n. 34/2013, rappresenta la soluzione giuridica e fiscale per evolvere lo studio in una vera e propria impresa.
Inoltre, le recenti e rivoluzionarie novità normative entrate in vigore tra il 2025 e il 3 gennaio 2026 hanno rimosso gli storici ostacoli di governance, rendendo la STP lo strumento migliore per la crescita e la protezione patrimoniale dei grandi studi.
Tre sono le tipologie di soci ammessi alla STP:
- soci professionisti: iscritti ad albi regolamentati incaricati dell’esecuzione delle prestazioni professionali;
- soci per prestazioni tecniche: non iscritti che forniscono attività indispensabili (es. manager IT, responsabili HR).
- soci di capitale (o soci investitori): apportano esclusivamente risorse finanziarie senza esercitare la professione.
Le novità in vigore dal 3 gennaio 2026
L’entrata in vigore della L. 18 dicembre 2025, n. 190, la cosiddetta Legge Concorrenza 2025, il cui art. 1 comma 24 ha riscritto il secondo periodo dell’art. 10 comma 4 lett. b) della L. 183/2011, ha introdotto delle grandi novità in tema di governance che hanno finalmente chiarito i dubbi degli ultimi anni.
Prima della riforma, per avere una Società tra Professionisti i professionisti dovevano rappresentare:
- i 2/3 del voto (per testa)
- e, contemporaneamente, possedere almeno i 2/3 delle quote di capitale.
Dal 3 gennaio 2026 (data di entrata in vigore della Legge Concorrenza 2025) il requisito della prevalenza dei soci professionisti nelle deliberazioni societarie non è più cumulativo ma alternativo.
È sufficiente che i soci professionisti detengano i due terzi dei voti nelle deliberazioni per numero di soci oppure per quota di capitale sociale — non è più necessario che entrambe le condizioni sussistano contemporaneamente.
La riforma mira a consentire l’ingresso di soci di investimento nelle strutture professionali, garantendo il controllo decisionale da parte dei professionisti che esercitano l’attività professionale.
Dott.ssa Ilaria Redaelli
