L’art. 3 del DL n. 33/2026 (il decreto Carburanti) ha istituito per gli autotrasportatori conto merci un credito d’imposta commisurato alla maggior spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio 2026, come rilevato dal Ministero dell’Ambiente. I successivi decreti (decreto carburanti ter e quater) hanno esteso l’agevolazione agli acquisti del mese di giugno 2026, ed ancora i decreti carburanti quinquies e sexies, ai mesi di luglio e agosto 2026. Nel perimetro agevolativo sono rientrati anche l’autotrasporto di persone e il noleggio di autobus con conducente. Infine, con la pubblicazione in G.U. del Dl n. 157/2026 è stata disposta l’estensione al mese di settembre ed è stata incrementata la dote di altri 16 milioni, portandola complessivamente a 413,6 milioni. Per la domanda del credito d’imposta relativa alle spese sostenute nei mesi da marzo ad agosto il termine di presentazione è stato prorogato alle 23.59 del 20 settembre (il termine originario era il 15 settembre).
Le aziende autotrasporto e merci con veicoli Euro 5 ed Euro 6 possono ottenere fino al 70% della maggiore spesa sostenuta per il gasolio (il confronto è fatto con i listini di febbraio). Per accedere è necessario essere iscritti al Registro elettronico nazionale dell’autotrasporto, con posizione attiva al 31 luglio, ed entrare nella piattaforma con Spid o Cie del titolare o del legale rappresentante. La domanda si articola in pochi passaggi: si selezionano le targhe dei veicoli ammessi, si dichiarano i litri di gasolio acquistati mese per mese e si carica un file excel con il dettaglio delle fatture. Il ministero, comunque, si riserva controlli a campione dopo l’erogazione, con possibilità di revoca delle somme in caso di irregolarità.
Il credito ottenuto è utilizzabile in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre 2026, è disponibile dal decimo giorno successivo alla comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate e non concorre alla formazione del reddito d’impresa.
