Secondo la sentenza n. 508/2026 della Corte di appello di Bologna occorrono oltre 15 giorni di assenza ingiustificata del lavoratore per invocare le dimissioni per fatti concludenti; non è utilizzabile l’eventuale più breve termine previsto dal Ccnl ai fini del licenziamento disciplinare. La nuova sentenza segue le pronunce dei tribunali di Bergamo, Ravenna e Brescia, ma resta in contrasto con l’orientamento del tribunale di Milano, che ammette invece l’utilizzabilità del termine disciplinare fissato dalla contrattazione collettiva.
Si ricorda che l’articolo 19 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203 ha introdotto le dimissioni per fatti concludenti, che consente al datore di lavoro, in presenza di un’assenza ingiustificata protratta nel tempo, di ricondurre al comportamento del lavoratore una volontà di porre fine al rapporto, senza dover necessariamente attivare un procedimento disciplinare e intimare il licenziamento. Il datore di lavoro deve esclusivamente darne comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro a partire dal sedicesimo giorno di assenza. I giorni devono essere calcolati come giorni di calendario e comprendono, pertanto, anche sabati, domeniche e festività. L’Ispettorato ha predisposto un apposito modello e viene indicata la PEC quale modalità preferenziale di trasmissione. Il Ministero ha inoltre precisato che la comunicazione inviata all’Ispettorato deve essere trasmessa anche al lavoratore, affinché possa esercitare il proprio diritto di difesa. L’Ispettorato può verificare la veridicità della comunicazione datoriale e gli accertamenti devono essere avviati e conclusi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
La comunicazione all’Ispettorato rappresenta anche il momento dal quale decorre il termine di cinque giorni per l’invio della comunicazione obbligatoria di cessazione tramite il modello UNILAV. La data di cessazione indicata nell’UNILAV non può essere antecedente a quella della comunicazione trasmessa all’Ispettorato.
In caso di dimissioni per fatti concludenti, la NASpI non spetta, poiché la cessazione è qualificata come volontaria. Per lo stesso motivo il Ministero ritiene, inoltre, che il datore possa trattenere dalle competenze di fine rapporto l’indennità sostitutiva del preavviso prevista dal contratto collettivo applicato. Resta inoltre ferma la possibilità per il lavoratore di presentare dimissioni telematiche, anche per giusta causa, che prevalgono sulla procedura per fatti concludenti avviata dal datore di lavoro e rendono inefficace la relativa comunicazione di cessazione.
La disciplina non si applica alle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e nei primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni dall’accoglienza del minore adottato o affidato (il termine triennale vale anche per il padre).
