L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, ha offerto indicazioni operative sulle principali questioni tributarie emerse dopo la riforma degli enti e del lavoro sportivo introdotta dal D.Lgs. n. 36/2021:
- Per i volontari sportivi, i rimborsi forfetari fino a 400 euro mensili non concorrono a formare il reddito, ma rilevano ai fini del superamento della soglia di esenzione annua di 15.000 euro. L’ente deve individuare con apposita deliberazione le attività e le spese ammesse e comunicare al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche i beneficiari e gli importi erogati entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Il limite di 400 euro va verificato considerando tutti i rimborsi ricevuti dal volontario, anche da enti diversi, nell’anno solare. La circolare precisa, inoltre, che la franchigia di 15.000 euro non è riservata al lavoro autonomo o alle collaborazioni coordinate e continuative. Il beneficio è collegato alla natura sportiva dilettantistica dell’attività e opera indipendentemente dalla categoria reddituale dei compensi.
- L’esclusione dalla base imponibile IRAP, per i compensi inferiori a 85.000 euro annui, si estende anche alle collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale.
- Per quanto attiene ai profili IVA, viene chiarito che per le prestazioni strettamente connesse alla pratica sportiva, comprese quelle didattiche e formative, rese da organismi senza fini di lucro è possibile avvalersi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione.
- La cessione del contratto di un atleta da parte di una ASD o SSD a una società professionistica resta imponibile IVA.
