Il d.lgs. 7.8.2026, n. 147, ha introdotto novità in materia di IMU che hanno per oggetto il contenzioso sulla rettifica della rendita catastale da un lato e l’obbligo di presentare la dichiarazione soltanto on line.
L’art. 26 del d.lgs. n. 147/2026 incide sulle modalità di presentazione della dichiarazione dove la procedura cartacea, rappresentata dalla consegna a mano o dall’invio tramite raccomandata, è sostituita dalla dichiarazione telematica. Tale modalità potrà essere osservata direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato, secondo modalità che saranno definite con un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. In attesa dell’entrata in vigore del nuovo decreto attuativo, i contribuenti continueranno a utilizzare i modelli già approvati con i decreti ministeriali del 29 luglio 2022 e del 4 maggio 2023. Confermato il principio secondo cui la dichiarazione, se le condizioni del contribuente non cambiano, mantiene efficacia anche per le annualità successive. Non sarà quindi necessario ripresentarla ogni anno, a meno che non intervengano variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Fa eccezione alla regola la categoria degli enti non commerciali, per cui resta ferma la disciplina specifica già prevista, con dichiarazione da presentare annualmente. Viene previsto un unico modello dichiarativo, destinato a sostituire la precedente distinzione tra dichiarazione IMU/IMPi e dichiarazione IMU ENC degli enti non commerciali.
Secondo l’art. 1, comma 161, della l. 27.12.2006, n. 296, il comune provvede all’accertamento delle dichiarazioni incomplete e infedeli e dei pagamenti insufficienti e tardivi, nonché delle omesse dichiarazioni e degli omessi pagamenti, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento è stato effettuato o doveva essere effettuato notificando un atto motivato al contribuente. Entro lo stesso termine devono essere contestate o irrogate anche le sanzioni amministrative. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato entro il 31.12. del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
