Passaggi generazionali: il controllo di diritto come presupposto essenziale per l’esenzione fiscale
I passaggi generazionali di recente sono stati caratterizzati da una serie di evoluzioni normative: sentenze e chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate hanno delineato il perimetro entro cui impostare una corretta pianificazione patrimoniale.
Meritano, dunque, l’attenzione due sentenze:
– La n. 6614/2026;
– La n. 6616/2026.
Quest’ultima, ripercorre quanto già tracciato dalla prima con argomento sostanzialmente identico: l’esenzione dall’imposta sulle donazioni per il passaggio generazionale di quote societarie (ex art. 3, comma 4-ter, TUSD).
Entrambe negano l’agevolazione sopra citata nel caso in cui il donante si riservi l’usufrutto mantenendo però alcuni diritti di voto esercitabili in assemblea come quello sulla destinazione e ripartizione degli utili.
Non è sufficiente donare la nuda proprietà delle quote per ottenere l’esenzione, la conditio sine qua non è trasferire anche il “controllo di diritto” (art. 2359 c.1 n.1 c.c) sull’assemblea dei soci. Di conseguenza non sussiste il beneficio nel caso in cui tale diritto non sia attribuito ai donatari, ma rimanga riservato all’usufruttuario delle partecipazioni.
In sostanza, il trasferimento della sola nuda proprietà senza il controllo viene considerato fittizio.
Restano escluse dall’agevolazione anche i trasferimenti che prevedano il controllo ex art. 2359 c.1 n.2 c.c. “controllo di fatto” e art. 2359 c.1 n.3 c.c., c.d. “controllo contrattuale”.
Orientamento altresì restrittivo confermato dopo qualche mese anche dall’Agenzia delle Entrate con le Risposte 115/2026, 116/2026 e 143/2026 superando così la flessibilità concessa in passato.
Tutti e tre i documenti negano l’agevolazione fiscale nel caso in cui tramite patti parasociali o inserimento di clausole statutarie, venga limitato il controllo di diritto dei beneficiari:
- Risposta 115/2026: precisa che la donazione della nuda proprietà non deve essere solo formale, il trasferimento deve essere effettivo e quindi il beneficiario deve acquisire la maggioranza assoluta dei voti in assemblea;
- Risposta 116/2026: nega il beneficio nel caso in cui gli usufruttuari mantengano la rappresentanza e i poteri di gestione della società;
- Risposta 143/2026: chiarisce che l’usufruttuario non può conservare alcuni diritti particolari, quali la nomina dell’organo amministrativo.
Alla luce della recente giurisprudenza, dunque, nella donazione di nuda proprietà con riserva di usufrutto, è importante trasferire il controllo (art. 2359 c.1 n.1 c.c) ma anche allocare correttamene i diritti di voto tra usufruttuario e beneficiari.
Resta inteso che questo rappresenta solo uno degli strumenti a disposizione per il passaggio generazionale da valutare accanto ad altri ritenuti sicuramente alternativi.
Dott.ssa Silvia Leopardi
