FERIE NON GODUTE – Contributi da versare entro il 20 agosto

I datori di lavoro hanno tempo fino alla scadenza del 20 agosto per procedere al versamento dei contributi previdenziali dovuti in caso di ferie non godute dai dipendenti per i giorni maturati nel 2024 e non fruiti entro il 30 giugno scorso.

Lo scorso 30 giugno è, infatti, scaduto il termine a disposizione per la fruizione delle ferie maturate nel 2024 e non godute dai dipendenti. In caso di violazione, oltre ad essere puniti con sanzioni amministrative, i datori di lavoro sono tenuti al pagamento dei relativi contributi aggiuntivi, che devono essere versati entro la scadenza del 20 agosto. Gli importi delle sanzioni sono stati stabiliti dalla legge n. 66/2003, all’art. 18 bis, comma 3, e sono stati maggiorati del 20 per cento dalla Legge di Bilancio del 2019. La sanzione varia:

  • da 120 a 720 euro per le violazioni relative ad un solo anno e che riguardano al massimo 5 lavoratori;
  • da 480 a 1.800 euro per le violazioni che si sono verificate per almeno due anni e hanno coinvolto più di 5 lavoratori;
  • da 960 a 5.400 euro per le violazioni che si sono verificate per più di 4 anni oppure hanno coinvolto almeno 10 lavoratori.

Durata minima e tempi di fruizione delle ferie sono stabiliti dalla legge n. 66 del 2003, la quale all’articolo 10 prevede che il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane, di cui almeno due settimane vanno godute, anche consecutivamente in caso di richiesta da parte del dipendente, nell’anno di maturazione. Le restanti due settimane vanno godute entro i 18 mesi successivi dalla fine dell’anno di maturazione.

Le quattro settimane, in quanto diritto irrinunciabile per i lavoratori, non possono essere sostituite dall’indennità per ferie non godute e per tale ragione è vietata la monetizzazione, sebbene facciano eccezione i casi di risoluzione del rapporto oppure le ferie che superano il periodo minimo previsto dalla legge. Come ribadito dalla circolare INPS n. 156/2025, l’obbligo contributivo non incide in alcun modo sul diritto al riposo. Il lavoratore, infatti, ha la possibilità di godere delle ferie anche in un momento successivo rispetto a quello in cui il datore di lavoro versa la relativa contribuzione.