La Cassazione tributaria, in tema di associazioni non riconosciute comprese le ASD, ha adottato un orientamento preciso per i debiti tributari, indicando il presidente come responsabile. Ciò anche quando lo stesso non abbia avuto alcuna ingerenza nella gestione, in quanto per condividere la responsabilità con l’associazione non riconosciuta è sufficiente rivestire la carica al momento della violazione, perché si presuppone il concorso nelle decisioni dell’ente (cfr. Cass. n. 5869 del 15 marzo 2026, Cass. n. 19985 del 2019, Cass. n. 1602 del 2019, Cass. n. 25650 del 2018). L’addebito può interessare anche il presidente subentrante per le imposte dovute e non versate dal suo predecessore.
