Anche per il 2026, le imprese che scelgono di assumere lavoratori con disabilità potranno beneficiare di un significativo alleggerimento del costo del lavoro: un incentivo economico, erogato direttamente dall’INPS, che copre fino al 70% della retribuzione mensile lorda per una durata massima di 60 mesi.
A dare continuità a questa misura è il decreto interministeriale del 5 giugno 2026 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 luglio), che ha stanziato 76,1 milioni di euro per il Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità. Rientrano nell’agevolazione i soggetti disabili che possiedono una riduzione della capacità lavorativa, iscritti liste previste dalla L. 68/99, con invalidità riconosciuta:
– superiore al 79%, o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria e gli incentivi sono pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali;
– compresa tra il 67% e il 79%, o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria e gli incentivi sono pari al 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali;
– con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% e gli incentivi sono pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
Beneficiari sono tutti i datori di lavoro privati, compresi gli studi professionali, gli enti pubblici economici, le cooperative e le agenzie di somministrazione. La domanda di ammissione va inviata per via telematica, tramite il cassetto previdenziale dell’azienda o, in alternativa, il Portale delle Agevolazioni (“DiResCo”), utilizzando il modulo di istanza “151-2015”. Entro 5 giorni l’INPS verifica la disponibilità delle risorse e nel caso di esito positivo invierà comunicazione di prenotazione dell’incentivo ed entro i successivi 7 giorni il datore di lavoro deve procedere con l’assunzione.
