ROTTAMAZIONE QUINQUIES – Versamento prima o unica rata entro il 31 luglio

Il 31 luglio 2026 scade il termine per versare la prima o unica rata della Rottamazione-quinquies. Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibili l’ammontare complessivo delle somme dovute, l’importo delle singole rate e la relativa scadenza dallo scorso 23 giugno nell’area autenticata del portale e ciascun interessato dovrà quindi autonomamente reperirla dal proprio cassetto telematico AdeR. Se, però, la domanda è stata inoltrata tramite area pubblica, previa compilazione del form e allegazione del documento di riconoscimento, il contribuente riceverà la documentazione secondo le modalità indicate in sede di domanda. In allegato alla comunicazione sono resi disponibili i moduli di pagamento relativi alle prime rate, mentre per le rate ulteriori i bollettini saranno progressivamente reperibili nell’area riservata del portale. Chi ha scelto di pagare in un’unica soluzione potrà contare su un margine di tolleranza sui pagamenti a differenza di chi ha optato per il versamento a rate. L’Agenzia delle Entrate Riscossione con FAQ del 23 giugno 2026 ha, infatti, chiarito che la tolleranza di cinque giorni rispetto alle scadenze ordinarie non si applicherà a tutti i piani di versamento, ma solo per chi ha optato per il versamento in un’unica soluzione. In caso di rottamazione rateizzata non è contemplata: il mancato versamento della quota dovuta entro il 31 luglio assumerà rilievo ai fini della decadenza.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha differenziato le comunicazioni in cinque tipologie, contraddistinte da codici specifici, che chiariscono l’esito della richiesta: AT (Accoglimento totale), AP (Accoglimento parziale), AD (I debiti sono tutti definibili, ma non vi sono somme da versare), AX (Parte dei debiti è definibile ma a costo zero; per la parte non definibile, sono indicate le motivazioni di esclusione e gli importi residui), RI (Rigetto). Resta inoltre utilizzabile il servizio “ContiTu” che consente di selezionare soltanto alcuni dei carichi contenuti nella comunicazione complessiva, qualora il contribuente intenda perfezionare la definizione agevolata solo in relazione a una parte delle poste iscritte a ruolo.

La prima scadenza del 31 luglio 2026 assume rilievo decisivo anche sotto il profilo del consolidamento degli effetti sostanziali e processuali della procedura. A tal riguardo giova ricordare che, limitatamente ai carichi ricompresi nell’istanza, l’agente della riscossione non potrà avviare nuove procedure cautelari o esecutive e non può proseguire quelle già iniziate, salvo il caso in cui si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo; restano tuttavia fermi i vincoli già iscritti, quali ipoteche e fermi amministrativi.