DETASSAZIONE INCREMENTI RETRIBUTIVI – I chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 3/E del 24 giugno 2026, ha offerto precisazioni in merito all’applicazione delle agevolazioni introdotte dalla Legge di bilancio 2026 relative alla tassazione degli incrementi retributivi, dei rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni per i lavoratori dipendenti del settore privato. La circolare fa seguito alle indicazioni operative fornite dalla circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, in cui si precisava l’ambito operativo delle agevolazioni.

Tra le indicazioni di maggior rilievo, si segnala che l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% si applica:

  • agli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali firmati nel triennio 2024-2026, pagati quest’anno, anche se relativi ad annualità precedenti. Restano, in ogni caso, esclusi gli importi erogati una tantum;
  • agli incrementi retributivi corrisposti in relazione alla retribuzione dei giorni di ferie, alla gratifica feriale eventualmente prevista dai singoli CCNL e al trattamento aggiuntivo eventualmente riconosciuto dai singoli CCNL per la festività soppressa del 4 novembre;
  • agli incrementi retributivi relativi alle indennità erogate mensilmente connesse allo svolgimento della mansione (a titolo di esempio indennità di cassa o indennità variabili), in quanto riconducibili alla retribuzione ordinaria e si applica, anche, nel caso in cui detti incrementi siano riconosciuti per periodi antecedenti alla sottoscrizione dei rinnovi.

In merito all’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%, viene chiarito che si applica:

  • alla maggiorazione che sia prevista dai CCNL per il lavoro svolto nella giornata di domenica, pur se non coincidente con il giorno di riposo settimanale previsto contrattualmente;
  • all’intera retribuzione corrisposta per lavoro straordinario notturno o straordinario festivo;
  • alle indennità di reperibilità, previste dai CCNL, anche laddove il lavoratore non abbia effettivamente prestato la connessa attività lavorativa.