Con il provvedimento n. 182408 pubblicato il 17 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha individuato i criteri che saranno utilizzati per i controlli preventivi sulle dichiarazioni presentate quest’anno, confermando in larga parte il meccanismo già adottato nelle precedenti campagne dichiarative.
Secondo il provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, potranno essere sottoposte a verifica le dichiarazioni che presentano elementi di incoerenza rispetto alle informazioni disponibili al Fisco.
Tra gli indicatori individuati figurano gli scostamenti significativi rispetto ai dati contenuti nelle Certificazioni uniche, nei modelli di versamento e nelle dichiarazioni degli anni precedenti. Sotto osservazione finiscono anche le differenze rilevanti rispetto alle informazioni trasmesse da soggetti terzi, come banche, assicurazioni, enti previdenziali, strutture sanitarie o altri intermediari tenuti alle comunicazioni fiscali.
Un ulteriore elemento di attenzione riguarda la presenza di irregolarità riscontrate negli anni passati. In questi casi il contribuente può essere considerato maggiormente esposto al rischio di errore o di anomalia e quindi entrare nel perimetro delle verifiche preventive.
Tra le dichiarazioni che possono essere selezionate per i controlli preventivi rientrano anche quelle che espongono rimborsi superiori a 4 mila euro, soglia prevista dalla normativa vigente. Ciò non significa che tutti i contribuenti che attendono una somma superiore a tale importo verranno automaticamente controllati.
La normativa prevede che i controlli preventivi si concludano entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione (cioè entro il 31/01 dell’anno successivo, considerata la scadenza del 30/09). Una volta terminate le verifiche, il rimborso deve essere erogato entro il sesto mese successivo.
La possibilità per il Fisco di effettuare controlli preventivi è prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo 175 del 2014.
