Il nuovo assetto del CPB 2026 – 2027: limiti massimi ai redditi proposti e più tempo per l’adesione

Il 22 Maggio 2026 è stata pubblicata in Gazzetta la Legge n.88 (conversione del Dl 38/2026) contenente disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.

Tra queste figurano alcuni correttivi relativi al concordato preventivo biennale, giunto ormai al terzo periodo d’imposta di applicazione. 

Le novità riguardano, in primo luogo, le nuove soglie di livello massimo di reddito concordato. Precisamente, il reddito proposto non può superare: 

  • il 30% del reddito relativo al periodo d’imposta antecedente per chi consegue un punteggio Isa pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  • il 35% del reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta per i contribuenti che presentano un Isa superiore a 1 ma inferiore a 6.

In sostanza, l’introduzione delle nuove soglie, rende il CPB più “accessibile” anche per quei contribuenti con un punteggio Isa insufficiente e per i quali la proposta in passato poteva risultare poco conveniente.  

Queste soglie, però, si aggiungono a quelle già in vigore ( art. 14 del DL 81/2025), ovvero il reddito proposto non può superare il 10% rispetto a quello dichiarato per un contribuente con Isa 10, mentre il reddito proposto è massimo del 15% per contribuente con Isa maggiore o uguale a 9 ma inferiore a 10 ed infine il reddito proposto non può superare il 25% del reddito relativo al periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta per i soggetti con Isa maggiore o uguale ad 8 ma inferiore a 9.

Ai sensi dell’art. 9 comma 3-bis Dl 13/2024, dunque, l’incremento si applica sul reddito del 2025 così come rettificato in base agli articoli 14 e 15 del decreto CPB.

Il reddito di riferimento a cui vengono applicate le aliquote le cui soglie sono sopra indicate, è quello corrispondente al rigo P04 mentre ai fini Irap, il riferimento è il valore della produzione netta 2025 opportunamente rettificata in corrispondenza del rigo P05.

I software di ausilio sono stati messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate dal 15.05.2026. 

Inoltre, un’altra novità, riguarda il differimento del termine per l’adesione al 31 ottobre (termine che slitta al 2 novembre in quanto il 31 ottobre cade di sabato) in luogo dell’originario 30 settembre. Si ricorda che entro tale data è possibile anche esercitare la revoca. Entrambe, sia l’adesione che la revoca, possono essere esercitate sia in via autonoma che unitamente alla dichiarazione dei Redditi e al Modello Isa.

In caso di adesione/revoca in via autonoma: 

  • Adesione (Codice 1): oltre al solo frontespizio del Modello Redditi, deve essere compilata la casella “Comunicazione Cpb” indicando il codice 1. Verranno indicati i dati anagrafici, il soggetto firmatario e l’incaricato alla trasmissione telematica; ogni altra compilazione relativa ai Redditi sarà inibita.
  • Revoca (Codice 2): oltre al solo frontespizio, occorre compilare la casella “Comunicazione Cpb” con il codice 2, inserendo i dati anagrafici, il soggetto firmatario della comunicazione e l’intermediario alla trasmissione telematica.

In caso di adesione unitamente alla dichiarazione dei Redditi, non va compilata la casella “Comunicazione Cpb”. 

In caso di revoca con il dichiarativo, invece, la casella va compilata con il codice 3: in questo modo, unitamente alla dichiarazione dei Redditi, verranno annullate le precedenti adesioni alle proposte.

Per i soggetti “non solari”, il termine per l’adesione è l’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio.

Il concordato preventivo biennale è uno strumento che permette ai contribuenti, soggetti Isa, di concordare preventivamente il reddito imponibile e il valore della produzione netta per un biennio. 

L’adesione è dunque volontaria ed occorre attentamente fare una giusta valutazione considerando anche le rigide cause di esclusione e decadenza. 

Inoltre, è opportuno ricordare che il reddito proposto per il biennio dovrà essere rettificato da alcune componenti:

  • In aumento: sopravvenienze attive imponibili ex art. 88 Tuir, plusvalenze ex art. 86 Tuir e dividendi per la parte fiscalmente rilevante;
  • In diminuzione: sopravvenienze passive, minusvalenze art. 101 comma 4, perdite su crediti così come disciplinate dall’art. 101 Tuir.
  • In particolare concorre alla rettifica del reddito concordato anche la maxi deduzione del 20% o del 30% (dlgs 81/2025 art. 16 introdotta per le nuove assunzioni);
  • nella determinazione del reddito d’impresa oggetto di concordato non rileva la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria eventualmente spettante (c.d. iper-ammortamento);
  • Rilevanti sono però le perdite pregresse che è possibile utilizzare per decurtare il reddito concordato che però non può essere inferiore ad euro 2.000.

Dott.ssa Silvia Leopardi